TAR Bari, sez. III, sentenza 2013-12-18, n. 201301703
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta
Segnala un errore nella sintesiTesto completo
N. 01703/2013 REG.PROV.COLL.
N. 00575/2009 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 575 del 2009, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli Avv.ti -OMISSIS-, con domicilio eletto presso il loro studio in Bari, piazza Garibaldi n. 54;
contro
il Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore , costituito in giudizio, rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Bari, domiciliato per legge presso i suoi studi in Bari, via Melo n. 97;
per l’annullamento
del decreto del Ministero della Difesa n. -OMISSIS-del 19.12.2008, notificato al ricorrente in data 22.1.2009, recante mancato riconoscimento dipendenza dell’infermità da causa di servizio.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 22, comma 8, D. Lgs. 30.06.2003 n. 196;
Relatore, nell’udienza pubblica del giorno 7 novembre 2013, il Cons. Rita Tricarico e uditi per il ricorrente l’Avv. Giacomo Valla, su delega di -OMISSIS-, e per l’Amministrazione resistente l’Avv. dello Stato Giovanni Cassano;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
Il ricorrente ha prestato servizio nell’Aeronautica Militare dal 1°.6.1988 all’8.1.2008, terminando la propria carriera con il grado di Maresciallo di l^ Classe.
Lo stesso, essendo affetto da “-OMISSIS-” , in data 20.10.2006 ha avanzato istanza al Ministero della Difesa diretta ad ottenere il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di tale infermità.
La Commissione Medica Ospedaliera presso l’Ospedale Militare di Bari, -OMISSIS-dell’11.4.2007, ha giudicato il Sig. -OMISSIS- “-OMISSIS-” , -OMISSIS-^ -OMISSIS-.
Il predetto organo, con successivo verbale n. -OMISSIS-dell’8.1.2008, ha ritenuto il ricorrente affetto da “-OMISSIS-”, -OMISSIS-^ -OMISSIS-, -OMISSIS-.
Il Comitato di Verifica per le Cause di Servizio, con parere n. -OMISSIS-reso nell’adunanza n. 478 del 5.9.2008, ha giudicato la -OMISSIS-lamentata dal ricorrente come non dipendente da causa di servizio.
Perciò il Ministero della Difesa, con decreto n. -OMISSIS-del 19.12.2008, notificato al ricorrente in data 22.1.2009, ha dichiarato la non dipendenza da causa di servizio dell’infermità da cui è affetto il Sig. -OMISSIS-.
Il citato provvedimento è stato impugnato con il presente ricorso, nel quale sono stati denunciati in sostanza l’illogicità, il difetto di istruttoria e la carenza di motivazione del giudizio del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio, al quale si è perfettamente adeguato il provvedimento impugnato.
Si evidenzia in ricorso che tale organo, “con argomentazioni” asseritamente “generiche ed apodittiche, senza assolutamente prendere in considerazione la vicenda specifica del ricorrente” , ha affermato che “trattasi di forma di -OMISSIS-” e che non si rinverrebbero “-OMISSIS-” .
Detto parere sarebbe illogico, per erronea rappresentazione della realtà, non trovando rispondenza nel servizio prestato dal Sig. -OMISSIS-: infatti, dopo essere stato incorporato nell’Aeronautica Militare nel 1988 ed aver svolto per oltre dieci anni la mansione di “automobilista conducente di mezzi normali e speciali per movimento terra” , gli è stata mutata la mansione in “supporto logistico” , con la conseguenza che lo stesso, in possesso della licenzia media inferiore, è stato adibito ad un lavoro prettamente d’ufficio, nel quale peraltro era necessario saper utilizzare i computer e conoscere perfettamente la lingua inglese. Tale situazione avrebbe “-OMISSIS-” .
A supporto della propria tesi della riconducibilità a causa di servizio della patologia dallo stesso sofferta, il Sig. -OMISSIS- ha depositato una perizia di parte, nella quale si afferma che “il lavoro è (…) -OMISSIS-” .
Si è costituito in giudizio il Ministero intimato.
Nella pubblica udienza del 7.11.2013 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO