TAR Roma, sez. V, sentenza 2024-03-20, n. 202405520
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Testo completo
Pubblicato il 20/03/2024
N. 05520/2024 REG.PROV.COLL.
N. 03963/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3963 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Niccolò Travia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via del Viminale 43;
contro
Ministero della Giustizia, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
-OMISSIS-, controinteressata intimata non costituita in giudizio;
per l'annullamento
- della nota del Capo del Dipartimento 4 febbraio 2021 n. 0043770 U, nonché della nota m-dg G.DAP. 2 del -OMISSIS- n. 0068306.U, con cui veniva dato avvio alla procedura di conferimento degli incarichi superiori relativa ai posti di Funzione, comunicati con la predetta nota del Capo del Dipartimento 4 febbraio 2021, n. 0043770 e di ogni altro atto preordinato, consequenziale e/o comunque conseguente e connesso, anche infra-procedimentale e ancorché non conosciuto relativo alla stessa.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Giustizia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 marzo 2024 la dott.ssa Virginia Arata e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso depositato il 12 aprile 2021 e ritualmente notificato, l’odierno ricorrente ha impugnato il provvedimento indicato in epigrafe, domandandone l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia.
Si è costituita in giudizio l’Amministrazione, controdeducendo a quanto sostenuto nell’atto introduttivo.
Con ordinanza cautelare nr.-OMISSIS- è stata rigettata l’istanza cautelare.
All’udienza del 6 marzo 2024 la causa è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
La vicenda può essere così riassunta.
Il ricorrente ha ricoperto l’incarico di -OMISSIS- e, successivamente, dal -OMISSIS-, essendo risultato vincitore della procedura selettiva indetta dall’Amministrazione nell’anno-OMISSIS- e, all’esito di un contenzioso definito con sentenza n. -OMISSIS- del Consiglio di Stato, e, successivamente, in via di ottemperanza, con sentenza n. -OMISSIS- del Consiglio di Stato; in particolare, con tale ultima sentenza, veniva riconosciuto il diritto del ricorrente a ricoprire il posto di funzione di -OMISSIS-“ fino all’attuazione delle procedure di negoziazione di
cui all’art. 20 e ss. del decreto legislativo del 15 febbraio 2006, n. 63 ”.
Con la nota GDAP PU – 0061594 del 21 febbraio 2017, l’Amministrazione ha dato avvio ad una nuova procedura di conferimento degli incarichi superiori, rendendo noto l’elenco dei posti di funzione disponibili “ con la qualifica di superiore ”, tra i quali figurava la -OMISSIS-.
Tale provvedimento veniva impugnato dal ricorrente innanzi a questo Tribunale che, con sentenza n. -OMISSIS-, respingeva l’impugnativa. Avverso tale pronuncia veniva proposto appello al Consiglio di Stato, tuttora pendente, che con ordinanza della Sezione-OMISSIS- rigettava l’istanza cautelare di sospensione dell’efficacia esecutiva della sentenza gravata.
Successivamente, con nota del Capo del DAP del 4 febbraio 2021 n. 0043770.U, veniva comunicata la disponibilità dei posti di funzione dirigenziale qualificati ad incarico superiore, includendo, nell’allegato elenco, anche la -OMISSIS-”, e con successiva nota del -OMISSIS- n. 0068306.U, l’Amministrazione dava avvio ad una nuova procedura di conferimento degli incarichi superiori relativa ai posti di funzione