TAR Bari, sez. II, sentenza 2015-02-19, n. 201500301

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bari, sez. II, sentenza 2015-02-19, n. 201500301
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bari
Numero : 201500301
Data del deposito : 19 febbraio 2015
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00775/2014 REG.RIC.

N. 00301/2015 REG.PROV.COLL.

N. 00775/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 775 del 2014, proposto da:
M C, rappresentato e difeso dall'avv. N D, con domicilio eletto presso l’avv. N Maselli in Bari, l.go Nitti Valentini,3;

contro

Ministero della Salute;

per l’esecuzione

del giudicato formatosi sul decreto ingiuntivo n. 449/2013 del Tribunale di Foggia –Sezione Lavoro, emesso in data 27.05.2013;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella Camera di Consiglio del giorno 8 gennaio 2015 la dott.ssa Paola Patatini e udito per la parte il difensore avv. N D;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

L’odierno ricorrente ha adito questo Tribunale ai sensi dell’art.112 c.p.a., per ottenere la condanna del Ministero della Salute all’ottemperanza del giudicato formatosi sul decreto ingiuntivo indicato in epigrafe.

A tal fine ha proposto ricorso notificandolo a mezzo PEC ai sensi della legge n. 53/94, depositando ricevuta dell’avvenuta consegna del messaggio all’indirizzo di posta elettronica certificata dell’Avvocatura Distrettuale di Bari, quale difensore ex lege dell’Amministrazione, nonché a quello del Ministero della Salute.

Il Ministero intimato non si è costituito in giudizio.

Alla Camera di Consiglio dell’8.1.2015, la causa è passata in decisione.

Il Collegio deve innanzitutto rilevare d’ufficio l’inammissibilità del ricorso per difetto di notifica.

Come già affermato in alcune pronunce TAR (Tar Lecce, III, 2144/2014;
Tar Torino, I, 33/2015) e recentemente chiarito anche dal Tar Lazio (III-Ter, n. 396/2015), alle cui considerazioni - qui integralmente condivise - si rinvia, il ricorso notificato a mezzo PEC è inammissibile, in quanto nel giudizio amministrativo non è ancora operante la facoltà per gli avvocati di notificare l’atto introduttivo con modalità telematiche, in assenza di previa autorizzazione ai sensi dell’art. 52, comma 2, c.p.a., e di costituzione delle parti intimate, avente efficacia sanante in applicazione dell’art. 44, comma 3, dello stesso codice.

Invero, sia pur in un quadro normativo poco chiaro e frammentario, non può superarsi il chiaro dettato legislativo dell’art.16-quater, comma 3-bis, del D.L. n. 179/12 che espressamente esclude l’applicabilità alla giustizia amministrativa delle disposizioni idonee a consentire l’operatività nel processo civile del meccanismo di notificazione in argomento (ovvero i commi 2 e 3 del medesimo art. 16-quater), e ciò anche in mancanza di un apposito Regolamento che, analogamente al D.M. 3 aprile 2013, n. 48 concernente le regole tecniche per l’adozione nel processo civile e nel processo penale delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, detti le relative regole tecniche anche per il processo amministrativo.

Il Collegio è invero consapevole che allorquando emerga dopo il passaggio in decisione una questione rilevata d’ufficio, come nella presente controversia, il giudice è tenuto, ai sensi dell’art.73, comma 3, a riservare la stessa e ad assegnare un termine alle parti per il deposito di memorie.

Tuttavia, la particolarità della questione qui rilevata e la considerazione che la nullità della notifica del ricorso non sia in ogni modo sanabile, consente di derogare a quanto dettato dalla disposizione sopra detta, atteso che la garanzia del contraddittorio che la norma vuole assicurare è nella specie vanificata, non essendosi formato alcun contraddittorio proprio a causa del vizio rilevato d’ufficio.

Né, d’altra parte, è ravvisabile alcuna utilità nell’assegnare alla parte ricorrente, l’unica del giudizio, un termine per dedurre, atteso che la nullità della notifica, come detto, non può più essere sanata, in quanto l'art. 46 comma 24, l . 18 giugno 2009, n. 69 - che aveva previsto la possibilità di applicare l'art. 291 c.p.c. anche nei giudizi svolti dinanzi al giudice amministrativo e aveva, pertanto, imposto a detto giudice di ordinare al ricorrente di rinnovare la notifica - è stato modificato dall'art. 4, comma 1, n. 42), dell'Allegato 4 al c.p.a., con la conseguenza che l'art. 291 citato si applica solo nei giudizi davanti ai giudici contabili, e non anche a quelli davanti ai giudici amministrativi.

Il Collegio pertanto, analogamente a quanto avviene per il provvedimento amministrativo ai sensi dell’art.21-octies, comma 2, l. n. 241/90, essendo nella specie palese che il contenuto dispositivo della decisione non potrebbe essere diverso da quello di una pronuncia di inammissibilità, in linea col principio di ragionevole durata del processo ed economia dei mezzi processuali, non ritiene di riservare la decisione ed assegnare un termine per il deposito di memorie, e dichiara conseguentemente il ricorso inammissibile.

Nulla sulle spese, attesa la mancata costituzione in giudizio dell’Amministrazione e la pronuncia in rito.

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