TAR Genova, sez. II, sentenza 2013-04-12, n. 201300643
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N. 00643/2013 REG.PROV.COLL.
N. 00331/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 331 del 2013, proposto dalla signora B G L rappresentata e difesa dall’avvocato V M, presso il quale ha eletto domicilio a Genova in via Brigata Liguria 1/14;
contro
Ministero del lavoro e delle politiche sociali in persona del ministro in carica, rappresentato e difeso dall’avvocatura distrettuale dello Stato di Genova, con domicilio presso l’ufficio
INPS in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso dagli avvocati A F, L B e L C, con domicilio eletto presso la sede provinciale dell’ente;
per l'annullamento
del provvedimento 18.12.2012 della commissione per le istanze di accesso ai benefici di cui all’art. 24 comma 14 del d.l. 6.12.2011, n. 201, convertito con legge 22.12.2011, n. 214
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e di Direzione Territoriale del Lavoro di Genova e di Inps;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 aprile 2013 il dott. Paolo Peruggia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Rilevato che:
la signora B G L si ritiene lesa dal diniego opposto dalla commissione per le istanze di accesso ai benefici di cui all’art. 24 comma 14 del d.l. 6.12.2011, n. 201, convertito con legge 22.12.2011, n. 214, per cui ha notificato l’atto 19.2.2013, con cui denuncia:
violazione degli artt. 5 e 6 della legge 7.8.1990, n. 241, nullità del provvedimento
violazione dell’art. 10 bis ella legge 7.8.1990, n. 241 e dell’art. 4 del d.i. 1.6.2012
violazione dell’art. 6 comma 2 ter del dl. 216 del 2011 e del d.i. 1.6.2012, eccesso di potere per travisamento ed erronea valutazione dei documenti presentati
violazione dell’art. 6, 2 ter del d.l. 216/2011 e dell’art. 2 lett. g) del d.i. 1.6.2012, eccesso di potere per travisamento ed erronea valutazione della rioccupazione successiva;
è proposta la domanda cautelare;
l’amministrazione statale si è costituita in causa eccependo il difetto di giurisdizione del tar adito, e chiedendo nel merito la reiezione della domanda;
l’inps si è costituito in giudizio, chiedendo dichiararsi la sua carenza di legittimazione passiva ed il difetto di giurisdizione;
il collegio ritiene di poter pronunciare una sentenza brevemente motivata, attese l’integrità del contraddittorio, la proposizione della domanda cautelare e la sussistenza di profili capaci di definire il giudizio, resa nota alle parti la presente determinazione;
è impugnato un atto con cui la commissione costituita presso la DTL di Genova ha negato all’interessata l’inserimento nella lista dei lavoratori aventi titolo al beneficio di cui all’art. 24, comma 14 e 15 del d.l. 6.12.2011, n. 201, convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214, avendo rilevato la carenza del requisito sub g) dell’art. 2 comma 1 del d.i. 1.6.2012;
le disposizioni in questione riguardano i lavoratori che avevano stipulato un accordo con il datore di lavoro per conseguire il pensionamento anzitempo, così da permettere loro di non occupare più un posto di lavoro, ottenendo in cambio una somma di denaro e la garanzia del transito nella condizione di pensionato ad una determinata data;
le successive, note, emergenze hanno portato a modificare le date di ammissione dei lavoratori alla pensione, sì che si è creato il problema dei cosiddetti esodati, termine di nuovo conio per indicare coloro che avevano ormai lasciato il lavoro senza possibilità di rientrarvi, e non avevano ancora maturato il diritto al trattamento di anticipazione della pensione (un tempo pensione di anzianità);
per ovviare a tale stato di cose è intervenuto appunto il d.l. 6.12.2011, n. 201, che il governo ha ritenuto di specificare con l’impugnato d.i. 1.6.2012, pubblicato in g.u. 24.7.2012, n. 171;
per quel che rileva ai fini del presente decidere l’ammissione alla conservazione della data concordata di pensionamento è stata mantenuta per i lavoratori che avevano concordato l’uscita dalla situazione lavorativa precedente, senza svolgere attività retribuite dopo tale data;
la commissione ha ravvisato che gli atti allegati dall’interessata non permettevano di ricomprenderla negli elenchi da predisporre, ed ha respinto la domanda presentata;
il ricorso deduce le censure riportate per conseguire l’annullamento della determinazione lesiva, ma il collegio deve convenire con l’eccezione sollevata alla difesa ministeriale, che ritiene che la causa vada decisa dal giudice ordinario;
la domanda denuncia infatti la scorretta applicazione delle norme di legge che avrebbero dovuto garantire all’interessata la percezione del trattamento pensionistico alla data richiesta;
l’organo collegiale non poteva determinarsi in ambiti discrezionali, essendo limitata la sua sfera di operatività al controllo della sussistenza dei requisiti previsti dalla legge e dal decreto interministeriale;
il tutto è poi prodromico all’esercizio del diritto soggettivo il cui oggetto consiste nella percezione del trattamento previdenziale;
non è pertanto possibile a questo collegio procedere all’esame delle censure proposte, atteso che l’eventuale annullamento del provvedimento della commissione non apporterebbe alcun concreto vantaggio all’interessata;
va perciò declinata la giurisdizione adita in favore del giudice ordinario;
le spese vanno non di meno compensate, date la natura della lite e l’asserzione contenuta nel provvedimento impugnato, che indicava il tar come la sede per la composizione della presente controversia;