TAR Firenze, sez. III, sentenza 2015-02-27, n. 201500326

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Firenze, sez. III, sentenza 2015-02-27, n. 201500326
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Firenze
Numero : 201500326
Data del deposito : 27 febbraio 2015
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 02694/1999 REG.RIC.

N. 00326/2015 REG.PROV.COLL.

N. 02694/1999 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2694 del 1999, proposto da:
P P, rappresentato e difeso dall'avv. J C, con domicilio eletto presso l’avv. Renato Salimbeni in Firenze, Via XX Settembre, n. 60;

contro

Comune di Firenze, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti A M e A P, con domicilio eletto presso l’Ufficio Legale Comunale in Firenze, Palazzo Vecchio;
Ministero dei Lavori Pubblici, in persona del Ministro p.t., e Ministero Per i Beni Culturali e Ambientali, in persona del Ministro p.t., rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze e domiciliati in Firenze, Via degli Arazzieri, n. 4;

per l'annullamento

del provvedimento del Direttore dell'Ufficio Condono Edilizio del Comune di Firenze, dott. Allfio Donatti prot. n. DV99/7034/05 notificato il 29.6.1999 con il quale è stata determinata, in danno del ricorrente Ing. Pacini, l'indennità risarcitoria di cui all'art. 15 della L. n. 1497/39 per un ammontare di L. 3.435.390, nonché quali provvedimenti presupposti, del decreto del Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali del 26.9.1999 (determinazione dei parametri e delle modalità per la determinazione della qualificazione della indennità risarcitoria per le opere abusive realizzate nelle aree sottoposte a vincolo);
della deliberazione del Consiglio Comunale di Firenze n. 125/40 del 23.2.1998 (determinazione dell'indennità risarcitoria per opere abusive su aree sottoposte a vincolo legge 1497/39 oggetto di domanda di condono edilizio - regolamento) nonché di ogni altro atto lesivo presupposto, connesso o dipendente ancorché incognito.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Firenze, del Ministero dei Lavori Pubblici e del Ministero Per i Beni Culturali e Ambientali;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 febbraio 2015 il dott. R G e uditi per le parti i difensori J. Michi delegato da J. CAppuccio, A. Minucci e A. Goggioli avvocato dello Stato;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1 - Con il ricorso introduttivo del giudizio il sig. P P, premesso di aver presentato domanda di sanatoria ai sensi della legge n. 47 del 1985 per opere realizzate senta titolo edilizio, impugna il provvedimento con il quale il Comune di Firenze gli ha chiesto il pagamento dell’indennità risarcitoria di cui all’art. 15 della legge n. 1497 del 1939, per un importo di lire 3.435.390. Pur avendo egli pagato la somma richiesta contesta la pretesa dell’Amministrazione comunale impugnando, in uno con il provvedimento applicativo, anche gli atti presupposti di cui al DM 26.9.1997 e alla deliberazione del Consiglio Comunale di Firenze n. 125/40 del 23.2.1998.

2 - Nei confronti degli atti gravati il ricorrente formula le seguenti censure:

- “Violazione di legge (artt. 7, 8 e 15 L. n. 1947/39)”, evidenziando che il pagamento dell’indennità di cui al richiamato art. 15 della legge n. 1497 del 1939 presupporrebbe un effettivo danno ambientale che nella specie non c’è stato, il che determina la illegittimità degli atti presupposti (che prevedono la sua applicazione anche nel caso di assenza di danno ambientale) e dell’atto applicativo qui gravato;

- “Violazione di legge (art. 3 L. 241/90). Eccesso di potere per difetto di motivazione”, mancando la specifica indicazione del danno all’ambiente arrecato dall’opera abusiva in questione;

- “Eccesso di potere per illogicità, difetto dei presupposti, travisamento dei fatti e sviamento”, la mancata individuazione del danno arrecato all’ambiente paesaggistico da parte dell’opera realizzata rendendo il provvedimento impugnato privo di presupposti.

3 - Il Comune di Firenze e i Ministeri intimati si sono costituti in giudizio per resistere al ricorso.

4 - Chiamata la causa alla pubblica udienza del 3 febbraio 2015, relatore il cons. R G, e sentiti i difensori comparsi, come da verbale, la stessa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.

5 – Con il ricorso in esame il sig. P P impugna il provvedimento comunale dell’11 giugno 1999 con il quale il Comune di Firenze gli ha richiesto il pagamento, in relazione alle opere abusive dallo stesso realizzate in via dei Massoni 6, dell’indennità risarcitoria di cui all’art. 15 della legge n. 1497 del 1939, stante il vincolo paesaggistico esistente sull’area;
il ricorrente impugna anche gli atti a monte, costituiti dal decreto dei Ministri dei Beni Culturali e Ambientali e dei Lavori Pubblici del 26 settembre 1997, che determina i parametri per la quantificazione della suddetta indennità risarcitoria, e dalla deliberazione consiliare n. 125/40/1998, con la quale il richiamato decreto ministeriale è stato recepito dal Comune di Firenze. Nei confronti dei suddetti atti il ricorrente formula tre censure, le quali tuttavia costituiscono esplicitazione di un unico argomento di diritto;
la tesi del ricorrente è che l’art. 15 della legge n. 1497 del 1939 presupponga, ai fini dell’applicazione dell’indennità prevista, l’esistenza di un effettivo danno ambientale, che nella specie non c’è stato, per cui sarebbe illegittimo l’atto applicativo dell’indennità e pure gli atti a monte, che espressamente prevedono l’applicazione della indennità in parola anche in assenza di danni.

6 – Le richiamate censure, che possono essere fatte oggetto di congiunto esame, sono infondate.

La tesi di parte ricorrente non può essere condivisa, alla stregua di principi giurisprudenziali che questa Sezione ha affermato, da ultimo con la sentenza n. 1762 del 2014, in adesione peraltro a un consolidato orientamento giurisprudenziale, secondo cui il pagamento dell’indennità ex art.15 della legge n.1497/1939 non costituisce un’ipotesi di risarcimento del danno ambientale (per il quale l’ordinamento appresta il diverso strumento disciplinato dall’art.18 della legge n.349/1986), ma rappresenta una sanzione amministrativa applicabile sia nel caso di illeciti sostanziali che compromettano l’integrità paesaggistica, sia in ipotesi di illeciti formali, in cui è stato violato l’obbligo di munirsi preventivamente dell’autorizzazione a fronte di un intervento riconosciuto a posteriori compatibile con il contesto paesaggistico. Che si tratti di sanzione emerge dal criterio legislativo che commisura l’indennità alla maggiore somma tra danno arrecato e profitto conseguito, dove il danno rileva solo ai fini della quantificazione della sanzione, potendo mancare per assenza di un vulnus materiale al paesaggio, nel qual caso l’indennità va commisurata al profitto conseguito, coincidente con l’arricchimento derivante al proprietario dalla realizzazione dell’abuso edilizio. È quindi infondata la contestazione del provvedimento comunale impugnato, non essendo necessaria la presenza e dimostrazione di un effettivo danno ambientale, essendo sufficiente, ai fini dell’applicazione dell’indennità in parola, la violazione dell’obbligo, ai sensi dell’art. 7 della legge n. 1497/1939, di conseguire in via preventiva l’assenso all’esecuzione delle opere in zona vincolata (Cons. Stato, VI, n. 5863/2000 e la sentenza della Sezione n. 1281/2011). Per le medesime considerazioni sono infondate anche le censure concernenti il D.M. 26 settembre 1997 − che prescrive come obbligatoria l’indennità di cui all’art. 15 legge n. 1497/1939 ed anche in ipotesi di “danno zero”− e la deliberazione consiliare n. 125/40/1998 che lo ha recepito.

7 - Per tutte le considerazioni esposte, il ricorso deve essere respinto, con spese a carico del ricorrente, liquidate come in dispositivo in favore del Comune di Firenze;
devono invece essere compensate le spese nei confronti dei Ministeri resistenti, stante la sola costituzione formale degli stessi.

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