TAR Lecce, sez. II, sentenza 2024-04-03, n. 202400474
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Testo completo
Pubblicato il 03/04/2024
N. 00474/2024 REG.PROV.COLL.
N. 00763/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 763 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato P V L, con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliataria ex lege in Lecce, via F. Rubichi n. 39;
per l'annullamento
del provvedimento della Direzione di Intendenza della Marina Militare –Roma del 20 aprile 2021 – Prot. n. -OMISSIS-di diniego alla liquidazione dei benefici economici previsti dall’art. 4 D.Lgs. n. 165/97 (sei scatti stipendiali) da corrispondersi sul TFS nonché quale
atto presupposto, per l’annullamento del Dispaccio n. -OMISSIS-dell’11 novembre 2020 del Ministero della Difesa -Direzione Generale della Previdenza Militare e della Leva di concessione del beneficio dei sei scatti sul TFS nei confronti del personale militare promosso o iscritto nei quadri di avanzamento al grado apicale prima della cessazione dal servizio e per l’annullamento di ogni ulteriore atto presupposto, connesso e conseguenziale, anche se non espressamente menzionato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 marzo 2024 il dott. Francesco Baiocco e uditi per le parti i difensori avv. P. V. Ladogana per la parte ricorrente e avv. dello Stato S. Colangelo;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso proposto in data 23.4.2021 veniva impugnata, unitamente agli atti presupposti, la nota con cui la Direzione di Intendenza della Marina Militare del Ministero della Difesa, in riscontro all’istanza in tal senso pervenuta da parte ricorrente, negava la spettanza in capo a quest’ultimo del diritto ai benefici economici previsti dall’art. 4 D.Lgs. n. 165/97, ovvero dei sei scatti stipendiali, ai fini della liquidazione del trattamento di fine servizio.
Al riguardo venivano formulati i motivi di ricorso di seguito indicati: “Violazione ed errata applicazione dell’art. 4 D. Lgs. 165/97 e della legge n. 190/2014; Violazione degli artt. 3 e 97 Cost.; Illogicità e difetto di motivazione; Sviamento; Carente istruttoria; Ingiustizia manifesta”.
A fondamento della pretesa azionata in giudizio l’odierno ricorrente invocava l’applicazione e la corretta interpretazione della normativa sopra indicata.
Con atto depositato in