TAR Salerno, sez. I, sentenza 2022-05-23, n. 202201408
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Testo completo
Pubblicato il 23/05/2022
N. 01408/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00896/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 896 del 2022, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati I R, M P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
2^ Commissione Elettorale Circondariale di -OMISSIS-, Ufficio Territoriale del Governo di Salerno, Comune d-OMISSIS-, non costituiti in giudizio;
Ministero dell'Interno, Ufficio Territoriale del Governo Salerno, 2° Commissione Elettorale Circondariale di -OMISSIS-, con il patrocinio dell'Avvocatura Distrettuale Salerno, domiciliataria ex lege in Salerno, c.so Vittorio Emanuele, 58;
per l'annullamento:
a – del provvedimento della 2 Commissione Elettorale Circondariale di -OMISSIS- di cui al verbale n. -OMISSIS-, notificato in data 17.5.2022, con il quale è stata ricusata la candidatura alla carica di consigliere del ricorrente nella lista “-OMISSIS-collegata al candidato Sindaco -OMISSIS-, per la tornata elettorale del 12 giugno 2022;
b - di tutti gli atti presupposti, collegati, connessi e consequenziali.
nonché per l'accertamento del diritto del sig. -OMISSIS- ad essere candidato nella lista “-OMISSIS-collegata al candidato sindaco -OMISSIS-, alla tornata delle consultazioni amministrative del 12.06.2022 per la elezione del Sindaco e del Consiglio del Comune d-OMISSIS-.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di Ufficio Territoriale del Governo Salerno e di 2° Commissione Elettorale Circondariale di -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella udienza speciale elettorale del giorno 23 maggio 2022 il dott. F D L e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
1. Forma oggetto di impugnazione il provvedimento della 2° Commissione Elettorale Circondariale di -OMISSIS- di cui al verbale n. -OMISSIS-, con il quale è stata ricusata la candidatura alla carica di consigliere del ricorrente -OMISSIS-, consigliere uscente, nella lista “-OMISSIS-collegata al candidato Sindaco -OMISSIS-, per la tornata elettorale del 12 giugno 2022, motivata sul presupposto della ricorrenza di una causa di incandidabilità, ai sensi dell’art. 10 del d.lgs. 235/2012, costituita da una condanna patteggiata, risalente al 2007, alla pena detentiva di 5 mesi e 10 giorni per il reato di detenzione e cessione di sostanze stupefacenti (art. 73 d.p.r. 309/90).
Deduce il ricorrente che l’art. 13 del d.lgs. 235/2012 ha circoscritto la durata della incandidabilità a 6 anni, in caso di assenza di pena accessoria, come nel caso di specie, con la conseguenza la predetta incandidabilità risulterebbe ormai rimossa.
Né in tesi, in contrario, varrebbe rilevare che l’art. 13, comma 1, del d.lgs. 235/2012 è riferito solo alle cariche elettive nazionali, considerato che tale interpretazione restrittiva è smentita dal tenore letterale della norma, chiara nel riferire che “in ogni caso” (e, dunque, per qualsiasi carica elettiva) l’incandidabilità, anche in assenza della pena accessoria, non è inferiore a 6 anni.
Sotto altro profilo, argomenta ancora il ricorrente, decorso il periodo di 5 anni, la ricusazione sarebbe illegittima anche per la intervenuta estinzione della condanna, senza considerare, infine, l’inspiegabilità dell’impugnata ricusazione ove si consideri l’ammissione della sua candidatura nella precedente tornata (2019) da parte della Commissione elettorale e del Consiglio Comunale d-OMISSIS-.
Si è costituita l’amministrazione per resistere al giudizio.
Alla pubblica udienza straordinaria del 23 maggio 2022, la causa è stata trattenuta in decisione con sentenza in forma semplificata, ex art. 129, comma 6,