TAR Roma, sez. 2Q, sentenza breve 2013-07-09, n. 201306765

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 2Q, sentenza breve 2013-07-09, n. 201306765
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201306765
Data del deposito : 9 luglio 2013
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 10542/2012 REG.RIC.

N. 06765/2013 REG.PROV.COLL.

N. 10542/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 117 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 10542 del 2012, proposto da:
A E, rappresentato e difeso dall’avv. A F e domiciliato, in assenza di elezione nel Comune di Roma, presso l’Ufficio di segreteria di questo Tribunale in Roma, Via Flaminia, n. 189;

contro

il MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, presso la cui sede domicilia per legge in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12;

per la declaratoria dell’inadempimento

dell’obbligo di provvedere sulla richiesta di rilascio della cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f) della legge 5 febbraio 1992 n. 91 avanzata dalla parte ricorrente.


Visto il ricorso con i relativi allegati;

Vista la costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata nonché i documenti prodotti;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 giugno 2013 il dott. S T e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Premesso che la parte ricorrente ha presentato domanda di rilascio della cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f) della legge 5 febbraio 1992 n. 91 e che l’Amministrazione, al momento della proposizione del presente ricorso, non ha ancora completato il procedimento, violando quindi l’obbligo di provvedere;

Rilevato che è in atti documentazione prodotta dall’Amministrazione con la quale si dichiara che il ridetto procedimento è stato completato con esito favorevole per l’odierna parte ricorrente e che esso si trova nella fase di integrazione dell’efficacia;

Ritenuto pertanto che il suindicato fatto nuovo non può che determinare la registrazione, da parte del Collegio e per come ripetutamente affermato in numerosi precedenti specifici della Sezione, della ormai intervenuta cessazione della materia del contendere;

Stimato che, ad avviso del Collegio, sussistono i presupposti ai sensi dell’art. 92 c.p.c., per come richiamato espressamente dall’art. 26, comma 1, c.p.a., per compensare integralmente le spese di giudizio tra le parti costituite, tenuto conto della rilevante mole di lavoro che grava sulle Amministrazioni competenti in ragione dell’elevato numero di procedimenti avviati al fine di ottenere il rilascio della cittadinanza italiana, per come è comunemente noto;

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