TAR Roma, sez. II, sentenza 2015-03-26, n. 201504645
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Testo completo
N. 04645/2015 REG.PROV.COLL.
N. 03058/2003 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3058 del 2003, proposto da:
N A, rappresentata e difesa dagli avv. P R, R I, con domicilio eletto presso R I in Roma, Lungotevere Marzio, 3;
contro
Autorita' Per Le Garanzie Nelle Comunicazioni, rappresentata e difesa per legge dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12;
nei confronti di
S S, G P L, D G;
per l'annullamento
dell’inquadramento nei ruolo del personale dell'Autorità' al 17 ° livello della qualifica di funzionario - pagamento differenze retributive - risarcimento danni.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Autorità Per Le Garanzie Nelle Comunicazioni;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 dicembre 2014 il dott. R S e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1 - Con il gravame in epigrafe la Signora Arianna NOVELLO, già dipendente del Ministero delle Finanze e comandata presso l'ex Ufficio del Garante per la radiodiffusione e l'editoria, ricorre contro l'AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZONI, chiedendo l'annullamento delle delibere nn. 432/02/CONS del 18.12.02, d’inquadramento nei ruoli dal 1.1.2000 al livello 17° della qualifica di funzionario, e 371/02/CONS del 27.11.02, attributiva del punteggio 366,75/500, con relative note di comunicazione.
2 – Le predette delibere sono state emesse in attuazione della sentenza del C. di S. n. 6102/01, conclusiva del vittorioso giudizio di impugnazione della sua esclusione dalla graduatoria per l'inquadramento nel ruolo organico dell'Autorità, riservato al personale proveniente dall'ex Ufficio del Garante per la radiodiffusione e l'editoria (bando 31.7.98 ex art. 1, 20°c., L. n. 249/97).
3 – In particolare la ricorrente sostiene che la P.A., nel riesaminare la sua posizione in base alla sentenza a lei favorevole, le avrebbe aggiunto solo 7 punti in più, invece dei 7.3 riconosciuti dal C.d.S. nella predetta sentenza, consentendole l'assunzione ma in posizione inferiore nella graduatoria finale, con la conseguente erronea assegnazione del 17° livello retributivo anziché del 19°, in base alla comparazione con altra collega di punteggio globale appena inferiore al suo.
4 - La ricorrente chiede inoltre la retroazione del provvedimento alla data di inquadramento anche a fini economici, come per gli altri vincitori, e non solo a quelli giuridici, essendo imputabile all'Ufficio e non a lei la sua mancata prestazione di servizio fino al febbraio 2003, che invece avrebbe dovuto avvenire sin dalla favorevole e non sospesa sentenza di I grado.
5 –