TAR Roma, sez. II, sentenza 2015-03-26, n. 201504645

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. II, sentenza 2015-03-26, n. 201504645
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201504645
Data del deposito : 26 marzo 2015
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 03058/2003 REG.RIC.

N. 04645/2015 REG.PROV.COLL.

N. 03058/2003 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3058 del 2003, proposto da:
N A, rappresentata e difesa dagli avv. P R, R I, con domicilio eletto presso R I in Roma, Lungotevere Marzio, 3;

contro

Autorita' Per Le Garanzie Nelle Comunicazioni, rappresentata e difesa per legge dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12;

nei confronti di

S S, G P L, D G;

per l'annullamento

dell’inquadramento nei ruolo del personale dell'Autorità' al 17 ° livello della qualifica di funzionario - pagamento differenze retributive - risarcimento danni.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Autorità Per Le Garanzie Nelle Comunicazioni;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 dicembre 2014 il dott. R S e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1 - Con il gravame in epigrafe la Signora Arianna NOVELLO, già dipendente del Ministero delle Finanze e comandata presso l'ex Ufficio del Garante per la radiodiffusione e l'editoria, ricorre contro l'AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZONI, chiedendo l'annullamento delle delibere nn. 432/02/CONS del 18.12.02, d’inquadramento nei ruoli dal 1.1.2000 al livello 17° della qualifica di funzionario, e 371/02/CONS del 27.11.02, attributiva del punteggio 366,75/500, con relative note di comunicazione.

2 – Le predette delibere sono state emesse in attuazione della sentenza del C. di S. n. 6102/01, conclusiva del vittorioso giudizio di impugnazione della sua esclusione dalla graduatoria per l'inquadramento nel ruolo organico dell'Autorità, riservato al personale proveniente dall'ex Ufficio del Garante per la radiodiffusione e l'editoria (bando 31.7.98 ex art. 1, 20°c., L. n. 249/97).

3 – In particolare la ricorrente sostiene che la P.A., nel riesaminare la sua posizione in base alla sentenza a lei favorevole, le avrebbe aggiunto solo 7 punti in più, invece dei 7.3 riconosciuti dal C.d.S. nella predetta sentenza, consentendole l'assunzione ma in posizione inferiore nella graduatoria finale, con la conseguente erronea assegnazione del 17° livello retributivo anziché del 19°, in base alla comparazione con altra collega di punteggio globale appena inferiore al suo.

4 - La ricorrente chiede inoltre la retroazione del provvedimento alla data di inquadramento anche a fini economici, come per gli altri vincitori, e non solo a quelli giuridici, essendo imputabile all'Ufficio e non a lei la sua mancata prestazione di servizio fino al febbraio 2003, che invece avrebbe dovuto avvenire sin dalla favorevole e non sospesa sentenza di I grado.

5 – L’interessata rivendica altresì la "perequazione" (richiesta con istanza del luglio 2002) del proprio trattamento economico di ex dipendente del Garante per l'editoria, collocata fuori ruolo dal Ministero delle Finanze e poi meramente "utilizzata" dall'Autorità, con quello goduto dal personale di ruolo dell' Autorità svolgente pari mansioni, ex art. 50 del Regolamento del personale dell'Autorità;

6 – La ricorrente chiede infine l'accertamento di un suo diritto risarcitorio per la non corretta valutazione dei suoi titoli che l’ha costretta ad una lunga vicenda giudiziaria con più ricorsi, per non esserle stato concesso il collocamento fuori ruolo presso l'AGCom invece accordato ad altri, né lo scorrimento della graduatoria (essendo essa la prima degli esclusi) in occasione della rinuncia di due vincitori;
per non esserle stato riassegnato l'Ufficio di provenienza dopo la sua restituzione alle Finanze, bensì uno più lontano e stressante, per il "gravissimo danno morale e di immagine", nonché per quello economico, sofferti per l'esclusione dalla graduatoria e per il ritorno "forzato" al Ministero di provenienza, ed anche per la perdita del posto già occupato dopo l'ulteriore ritorno all'Autorità;
infine, per l'assegnazione di un solo punto annuo in sede di riconoscimento dell'anzianità giuridica anziché fino a 3, com'è possibile a chi è in servizio effettivo, con la conseguente perdita di numerose "chance", riferite al premio individuale annuale, al premio incentivante,agli incarichi speciali comportanti indennità di funzione ed all’acquisizione di conoscenze professionali qualificanti.

7 – L’Amministrazione, costituitasi in giudizio, evidenzia che l’interessata, oltre a proporre il presente ricorso, ha altresì agito per l'ottemperanza della sentenza n. 6102/01, e che in tal sede ha già ottenuto una pronuncia del Consiglio di Stato (n. 6102/03) a sé favorevole, che ha corretto le medesime delibere - oggetto di questo giudizio e anche in quella sede impugnate - nel senso da lei voluto.

8 – Pertanto, considera il Collegio, deve intendersi cessata la materia del contendere su tale domanda.

9 – Quanto alla rivendicata retroattività dell'inquadramento anche a fini economici, a giudizio dell’Amministrazione la pretesa non può essere accolta, alla stregua del principio generale secondo cui la "restituito in integrum" economica potrebbe conseguire solo alla dichiarata illegittimità dell'interruzione di un rapporto lavorativo già in essere, ma non a quella della mancata costituzione di tale rapporto.

10 – Il Collegio non può peraltro condividere il predetto avviso, atteso che l’interessata operava già in posizione di comando alle dipendenze di un ufficio poi confluito nella resistente Amministrazione, e che il suo inquadramento ne era un conseguente effetto ex lege, venendo meno i presupposti del predetto orientamento giurisprudenziale.

11 - Il ricorso deve pertanto essere accolto quanto al predetto punto.

12 - Quanto alla richiesta "perequazione" del trattamento dei dipendenti del Garante con quelli AGCom, l’Amministrazione evidenzia che la questione è stata affrontata in altri giudizi e risolta in senso contrario alla pretesa di parte ricorrente. Infatti, come stabilito dal TAR (sent. n. 8018/2008) e confermato dal C.d.S. (sent. n. 4867/2010), l'art. 50 del Regolamento (relativo all’indennità per il personale distaccato presso l'Autorità) è rivolto solo a quanti sin dall'inizio siano stati distaccati presso l'Autorità, e non anche a chi inizialmente prestava servizio presso il preesistente ufficio del Garante per la radiodiffusione e l'editoria, e solo dopo la costituzione dell'Autorità sia stato collocato presso di essa. Infatti in sede di prima attuazione e fino alla definitiva determinazione della pianta organica di cui all'art. 1, comma 17, della legge n. 249/97, l'Autorità può utilizzare in comando personale di Amministrazioni pubbliche o enti pubblici nei limiti e nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti".Pertanto, argomenta l’Amministrazione, fino all'espletamento delle procedure selezione e di concorso del personale è esclusa l'immediata operatività del Regolamento (presupponente il definitivo riassetto dell'Autorità e, dunque, il superamento della fase transitoria), trovando invece applicazione solo le precedenti delibere, nell'ambito delle quali è consentito "l'utilizzo in comando... nei limiti e nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti" di appartenenza degli interessati.

13 – La domanda sopraindicata non può pertanto essere accolta.

14 - Quanto alla domanda risarcitoria, l’Amministrazione rivendica la legittimità del proprio comportamento e comunque l’assenza di dolo o colpa della P.A., data la complessità e novità della materia e le incertezze della giurisprudenza, fermo restando che le domande riguardanti il mancato collocamento fuori ruolo e la mancata riassegnazione all'Ufficio di provenienza avrebbero dovuto casomai riguardare il Ministero delle Finanze. Inoltre il mancato scorrimento della graduatoria in occasione della rinuncia di due vincitori e il mancato riottenimento, una volta rientrata presso l'Autorità, dell'ufficio di precedente applicazione, dipenderebbero da elementi casuali ovvero da valutazioni strettamente discrezionali dell'Autorità, mentre nessuna prova verrebbe offerta circa le altre voci di danno dedotte.

15 – Al riguardo, osserva il Collegio che, quanto alle voci di danno addebitabili all’Amministrazione resistente, sembra potersi escludere il "gravissimo danno morale e di immagine" derivante dall'iniziale mancato superamento della selezione (che costituiva comunque una normalissima possibilità), mentre per le altre numerose voci di danno economico prospettate non viene allegato alcun principio di prova che consenta di quantificare la concreta possibilità di evenienze che restano del tutto astratte e teoriche e quindi non risarcibili economicamente neppure in via equitativa.

16 – Conclusivamente, il ricorso può essere solo parzialmente accolto, nei sensi di cui alle pregresse considerazioni, e ciò giustifica la compensazione delle spese di giudizio fra le parti.

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