TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 2023-10-17, n. 202300773

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 2023-10-17, n. 202300773
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Reggio Calabria
Numero : 202300773
Data del deposito : 17 ottobre 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 17/10/2023

N. 00773/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00351/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

Sezione Staccata di Reggio Calabria

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 351 del 2022, proposto da
Giovanni D'Amico, rappresentato e difeso dagli avvocati N P e G B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Università e della Ricerca e Università Mediterranea di Reggio Calabria, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria, domiciliataria ex lege in Reggio Calabria, via del Plebiscito n. 15;

nei confronti

F M, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

- del provvedimento, prot. 2022-UNRCCLE-0008866, adottato in data 22.06.2022 dal Rettore facente funzioni dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria, con il quale è stata dichiarata la decadenza per incompatibilità del ricorrente dalla carica di Direttore della Scuola delle Professioni legali dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria;

nonché

- di tutti gli atti precedenti, prodromici, connessi e conseguenti, e in particolare delle deliberazioni del Senato accademico del 30 maggio 2022 e del 14 giugno 2022, allo stato non conosciute;

e per la condanna

dell’Amministrazione al risarcimento per equivalente del danno ingiusto asseritamente subito dal ricorrente per effetto dei provvedimenti impugnati;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Università e della Ricerca e dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 ottobre 2023 il dott. Andrea De Col e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO



1. Il Prof. Giovanni D’Amico agisce per l’annullamento del provvedimento prot. 2022-UNRCCLE-0008866 adottato in data 22.06.2022 dal Decano dei professori ordinari dell’Università di Reggio Calabria, quale Rettore facente funzioni dell’Ateneo, con cui è stata dichiarata la decadenza per incompatibilità del ricorrente dalla carica di Direttore della Scuola di Specializzazione per le Professioni legali dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria.



2. Espone il ricorrente di essere professore a tempo definito dell’Università Mediterranea, in quanto esercita la professione di avvocato, e di svolgere da tempo l’incarico di Direttore della citata Scuola di Specializzazione, essendo stato eletto dal Consiglio di Amministrazione nel 2014 e poi nel 2020. A seguito delle dimissioni del precedente Rettore e in attesa di procedere a nuove elezioni, le relative funzioni, limitatamente agli atti di ordinaria amministrazione ed indifferibili ed urgenti, sono state attribuite al professor Costabile, Decano dell’Università.

Questo ultimo nella predetta qualità ha adottato, in esecuzione di una delibera del Senato Accademico del 30 maggio 2022, il provvedimento di decadenza per cui è causa, motivato con riferimento alla incompatibilità, prevista dall’art. 6 comma 12 della legge 30.12.2010 n. 240 (riprodotto dall’art. 63 comma 4 dello Statuto dell’Università) tra la condizione di professore a tempo definito e l’esercizio di cariche accademiche.



3. Per chiedere l’annullamento di detto provvedimento è dunque insorto il ricorrente con il ricorso in epigrafe.

Il mezzo è affidato alle seguenti censure:

3.1. Incompetenza. Eccesso di potere per travalicamento dei limiti di ordinaria amministrazione .

Con il primo motivo di ricorso parte ricorrente lamenta che il gravato provvedimento sarebbe stato adottato senza tener conto dei limiti posti all’esercizio delle attribuzioni del Rettore facente funzioni che avrebbe dovuto limitarsi ad adottare gli atti di ordinaria amministrazione ovvero urgenti ed indifferibili.

Secondo il ricorrente, il Rettore facente funzioni avrebbe travalicato i limiti dei poteri che la legge gli attribuisce, atteso che quello impugnato non rientrerebbe tra quelli di ordinaria amministrazione e certamente non potrebbe essere qualificato come atto indifferibile.

3.2. Eccesso di potere per sviamento. Eccesso di potere per erroneità del presupposto .

Parte ricorrente denunzia che il provvedimento impugnato sarebbe stato adottato in ragione della grave inimicizia accademica e personale che il Rettore facente funzioni nutrirebbe da tempo nei confronti del ricorrente e che si sarebbe tradotto in un risentimento manifestato anche in occasioni pubbliche.

3.3. Incompetenza. Violazione di legge. Violazione del principio del contrarius actus .

Il gravato provvedimento sarebbe stato adottato in violazione del principio di carattere generale per cui l’emanazione di un provvedimento di ritiro dovrebbe seguire le stesse forme e la medesima procedura seguite nell’adozione dell’atto revocato.

Competente all’esercizio del potere in questione avrebbe dovuto essere il Consiglio Direttivo della Scuola di Specializzazione a cui, al più, il Rettore avrebbe potuto rivolgersi affinché si pronunziasse sulla proposta di decadenza, tanto più che il ridetto Consiglio è composto anche da rappresentanti dell’Avvocatura, della Magistratura e del Notariato.

3.4. Violazione di legge. Falsa e/o inesatta applicazione dell’art. 6 comma 12 della legge n. 240/2010 e ss.mm.ii .

Sostiene la difesa del ricorrente che l’art. 5 comma 4 del Decreto Ministeriale 21/12/1999 n. 537 con cui è stato approvato il regolamento recante norme per l'istituzione e l'organizzazione delle scuole di specializzazione per le professioni legali, vincola i consigli direttivi delle ridette scuole a scegliere il direttore tra i professori universitari di ruolo, senza alcuna distinzione tra professori a tempo pieno e a tempo definito. Questa disposizione sarebbe di natura speciale rispetto alla sopravvenuta disposizione dell’art. 6 comma 12 della legge n. 240/2010 che prevede l’incompatibilità tra lo svolgimento delle funzioni di professore a tempo definito e le cariche accademiche, tra le quali, ad ogni modo non potrebbe essere fatta rientrare quella di Direttore della Scuola di Specializzazione.

In uno con la domanda di annullamento del provvedimento impugnato è articolata una richiesta di risarcimento del danno non patrimoniale che tale provvedimento avrebbe cagionato al ricorrente, offuscandone l’immagine professionale. Il danno è quantificato in misura non inferiore ad € 300.000,00.

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