TAR Ancona, sez. I, sentenza 2019-05-20, n. 201900328
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Testo completo
Pubblicato il 20/05/2019
N. 00328/2019 REG.PROV.COLL.
N. 00270/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 270 del 2018, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato M A T, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. M A T, in Ancona, via Marsala 21;
contro
Ministero della Difesa e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in persona dei legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliati presso la sede della stessa, in Ancona, piazza Cavour, 29;
per l'annullamento
della scheda valutativa n. 58, relativa al periodo 1/11/2016-28/8/2017, comunicata in data 12 marzo 2018.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa e del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 aprile 2019 il dott. T C e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Il ricorrente, capitano di fregata del corpo delle Capitanerie di Porto in servizio presso la -OMISSIS-, impugna la scheda valutativa n. 58, relativa al periodo 1° novembre 2016 - 28 agosto 2017 e redatta per "fine servizio del giudicando", nella parte in cui gli è stato attribuito il giudizio finale "superiore alla media", nonché tutti gli atti ulteriori, precedenti, successivi, presupposti o comunque connessi alla scheda medesima.
Questo il giudizio espresso dal compilatore, Contrammiraglio (CP) -OMISSIS-: ” Ufficiale Superiore di molto buone qualità generali che ha assolto l'incarico primario di Capo Ufficio di Direzione Marittima conseguendo buoni risultati complessivi anche se inferiori al precedente periodo. Propenso all'aggiornamento professionale ha ricoperto l'incarico di Responsabile del Servizio Locale Prevenzione e Protezione della Capitaneria di porto conseguendo risultati parzialmente soddisfacenti rispetto all'impegno profuso. Lo esorto ad una maggiore collaborazione e impegno nell'assolvimento dei propri incarichi. Ai sensi della Circolare nr. M_D SSMD REG2016 0019827 in data 11.02.2016 dello Stato Maggiore della Difesa- "ha mantenuto i requisiti fisici richiesti" QUALIFICA SUPERIORE ALLA MEDIA ”.
Tale giudizio è stato sostanzialmente condiviso dal 1° Revisore, Comandante M N Ammiraglio di Divisione -OMISSIS-, il quale si è così espresso valutando il ricorrente “ Ufficiale Superiore di molto buone qualità complessive, ha svolto i propri incarichi con buon profitto, senza tuttavia riscuotere la piena soddisfazione dei superiori gerarchici. Con un rinnovato impegno ed entusiasmo è in grado di raggiungere ancor migliori risultati sicuramente alla sua portata. QUALIFICA SUPERIORE ALLA MEDIA ”.
Il giudizio complessivo finale era pertanto il seguente: “ La S.V. È un ufficiale Superiore dotato di comprovate capacità ed esperienza lavorativa che nel periodo in esame ha ricoperto gli incarichi di Capo Ufficio di Direzione Marittima nonchè di Responsabile del Servizio Locale Prevenzione e Protezione assicurando un buon rendimento. La esorto ad un rinnovato impegno ed entusiasmo al fine di conseguire risultati di ancor maggior livello per la piena soddisfazione del Comando, sicuramente alla Sua portata. QUALIFICA FINALE SUPERIORE ALLA MEDIA ”.
2. A premessa dei motivi di ricorso, il comandante -OMISSIS- espone che:
- il compilatore, senza una plausibile ed espressa motivazione, ha abbassato di valore ben 21 voci su 24 rispetto alle precedenti schede valutative (vigore fisico, vigore mentale e capacità di concentrazione, esemplarità, forza di carattere e determinazione, coraggio, lealtà, ascendente, capacità di risolvere i problemi, capacità comunicativa, propensione all'aggiornamento culturale, preparazione professionale, gestione del personale, capacità organizzativa, capacità di lavorare in gruppo, capacità relazionali, motivazione al lavoro e dedizione, affidabilità, iniziativa, decisionalità, predisposizione al comando, rendimento);
- tale vistosa riduzione dei giudizi formulati per le singole voci e nella qualifica finale del documento impugnato, nonché la flessione di rendimento rilevata dal revisore, appaiono incongrue e prive di qualsivoglia supporto motivazionale, visto che nel periodo a cui si riferisce la valutazione il ricorrente non ha subito alcun procedimento disciplinare e non ha dunque riportato sanzioni di stato o di corpo, ha tenuto un comportamento sempre impeccabile ed ha svolto le mansioni affidategli senza sottrarsi ai propri impegni, nonostante nei mesi di luglio ed agosto 2017 sia stato costretto a prestare assistenza al padre gravemente malato e poi deceduto. Sempre nello stesso periodo egli ha garantito il servizio di ufficiale reperibile sala operativa della Capitaneria di -OMISSIS- per un totale di oltre dieci giorni ed ha altresì rinunciato alle ferie estive;
- sempre nel periodo oggetto di valutazione esso ricorrente, in qualità di Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione della Salute e della Sicurezza nei Luoghi di Lavoro (incarico assunto agli inizi del 2016), ha dovuto far fronte ad una situazione critica, legata alla mancata adozione ed implementazione da parte del suoi predecessori di numerosi atti e documenti, nonché di attività, imposti dal D.Lgs. n. 81/2008 (corsi di formazione per i preposti, riunioni periodiche con il personale, corsi antincendio, etc.);
- a fronte di tale situazione, non emerge alcuna motivazione plausibile che possa aver condotto il compilatore ad abbassare pressoché tutte le voci in cui si articola la valutazione dei militari.
3. Questi i motivi di ricorso:
a) violazione e falsa applicazione del D.P.R. n.90 del 15 marzo 2010 (artt. da 688 a 699) e del D.Lgs. n. 66 del 15 marzo 2010 (artt. da 1025 a 1029);
b) violazione dell’art. 3 Legge n. 241/1990. Violazione dei principi generali dell’azione amministrativa, ed in particolare dell’art. 97 Cost. nella parte in cui prevede il buon andamento e l’imparzialità dell’Amministrazione. Eccesso di potere per travisamento dei fatti presupposti, insufficienza ed apoditticità della (inespressa) motivazione. Ingiustizia grave e manifesta. Contraddittorietà fra qualifica finale e singole aggettivazioni;
c) grave eccesso di potere per difetto assoluto di motivazione in ordine al mutamento di giudizio sulle qualità personali e professionali del ricorrente. Illegittimità grave e manifesta.
Il ricorrente, in sintesi, evidenzia che:
- le norme richiamate nella rubrica dei motivi di ricorso prevedono che la valutazione del militare sia ispirata a principi di assoluta obiettività, a sperimentata conoscenza dello stesso, e ad alto senso di equità nell’apprezzamento di tutti gli elementi che caratterizzano in senso positivo e negativo la sua figura ed il suo operato;
- nel caso di specie va evidenziato in primo luogo che il giudizio del 1° revisore non copre per intero il periodo di valutazione. Conseguentemente vi è una carenza della valutazione del revisore per un periodo di 1 mese e 19 giorni e soprattutto non vi è corrispondenza fra i periodi valutati. Oltretutto buona parte delle attività svolte dal ricorrente si sono concentrate proprio nel periodo nel quale è assente la valutazione del revisore;
- inoltre, il 1° revisore, comandante M N, di stanza a La Spezia, non può avere un giudizio personale diretto e non ha la possibilità di esprimere un giudizio obiettivo in quanto non ha alcun rapporto diretto con il ricorrente. Per questi motivi il revisore avrebbe dovuto astenersi dal giudizio, esplicitandone i motivi nella scheda valutativa, come correttamente aveva agito il 2° revisore nella compilazione della precedente scheda valutativa n. 57;
- dal giudizio del 1° revisore si evince poi che la valutazione è stata effettuata solo ed esclusivamente sulla base di quanto esposto dal compilatore;
- non vi è traccia di motivazione in ordine alla valutazione, e ciò è rilevante dal punto di vista della