TAR Milano, sez. IV, sentenza 2023-05-25, n. 202301263

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Milano, sez. IV, sentenza 2023-05-25, n. 202301263
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Milano
Numero : 202301263
Data del deposito : 25 maggio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 25/05/2023

N. 01263/2023 REG.PROV.COLL.

N. 01347/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1347 del 2018, proposto da
Fs Sistemi Urbani s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati F G e M G L, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il loro studio in Milano, piazza Belgioioso, 2;

contro

Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio di Milano, in persona del Soprintendente pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1;

Comune di Milano, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

del Decreto del Segretario Regionale e Presidente della Commissione Regionale per il Patrimonio Culturale della Lombardia del 14 marzo 2018, trasmesso dalla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Milano con raccomandata a/r del 20 marzo 2018, prot. n. 2762 (ricevuta il 27 marzo 2018), con il quale il bene denominato Scalo ferroviario di Milano - Porta Genova sito in piazzale Porta Genova, via Valenza e Alzaia Naviglio Grande nel Comune di Milano, distinto catastalmente al Catasto Fabbricati al foglio 472, particelle nn. 527 parte, 503 (per la sola superficie riguardante la passerella pedonale), 531 e 547 “è stato dichiarato di interesse culturale storico-artistico ai sensi dell'art. 10, comma 1, del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio”, nella parte in cui il complesso di immobili distinto catastalmente al Catasto Fabbricati al foglio 472, particelle nn. 299, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 548, 549, 550 e 551 e al foglio 518, nn. 20, 28, 309 parte, 311, 312, 313 e 314 è stato sottoposto, ai sensi degli artt. 45 e 46 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, ad un vincolo di tutela indiretta con talune, specifiche prescrizioni;

di tutti gli atti presupposti, consequenziali e/o, comunque, connessi e segnatamente: (i) della Relazione Storico-Artistica e della Relazione Tecnico-Scientifica redatte dalla Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio di Milano allegate al suddetto Decreto;
(ii) della nota prot. n. 6460 del 7 luglio 2017 della Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio di Milano di comunicazione di avvio del procedimento di dichiarazione dell'interesse culturale ai sensi degli artt. 10, comma 1 e 12 nonché per l'imposizione di prescrizioni di tutela indiretta ai sensi dell'art. 45 del D.lgs. n. 42/2004;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio di Milano;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 aprile 2023 la dott.ssa Silvia Cattaneo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO



1. Con decreto del Presidente della Commissione Regionale per il Patrimonio Culturale della Lombardia del 14 marzo 2018, lo Scalo ferroviario di Milano Porta Genova, situato nel Comune di Milano, in piazzale Porta Genova, via Valenza e Alzaia Naviglio Grande (censito in catasto fabbricati al foglio 472, particelle nn. 527, parte, 530 parte - per la sola superficie riguardante la passerella pedonale - 531 e 547) è stato dichiarato di interesse culturale storico-artistico ai sensi dell’art. 10, comma 1, d.lgs. n. 42/2004. Ai fini della salvaguardia dell’integrità dello Scalo ferroviario e delle sue condizioni di prospettiva, luce, visibilità, cornice ambientale e decoro, il complesso di immobili censito in catasto al foglio 472, particelle nn. 299, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 548, 549, 550 e 551 e al foglio 518, nn. 20, 28, 309 parte, 311, 312, 313 e 314 – di proprietà del Gruppo FS (Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. e FS Sistemi Urbani S.r.l.) – è stato sottoposto, ai sensi degli artt. 45 e 46 d.lgs. n. 42/2004, ad un vincolo di tutela indiretta con talune, specifiche prescrizioni.



2. La FS Sistemi Urbani s.r.l. ha domandato l’annullamento del decreto limitatamente a questa seconda parte, articolando le seguenti doglianze:

I. violazione e falsa applicazione dell’art. 45 del d.lgs. n. 42/2004, dell’art. 42 cost. e dell’art. 1 del protocollo addizionale C.E.D.U. eccesso di potere per errore sui presupposti, difetto di istruttoria e di motivazione, travisamento e sviamento;

II. violazione e falsa applicazione dell’art. 45 del d.lgs. n. 42/2004. Eccesso di potere per travisamento dei fatti, errore sui presupposti, contraddittorietà con le prescrizioni del decreto del 15 dicembre 2016, n. 712 e dell’allegato parere del comitato scientifico per le belle arti;

III. violazione dell’art. 97 Cost. e dei principi del buon andamento, buona amministrazione ed imparzialità. eccesso di potere per carenza di istruttoria e di motivazione, travisamento, violazione del principio di proporzionalità, irragionevolezza ed illogicità;

IV. violazione dell’art. 3 della l. n. 241/1990. Eccesso di potere per irragionevolezza e manifesta illogicità, difetto di istruttoria e di motivazione;

V. violazione degli artt. 45 e 143 del d. lgs. n. 42/2004. Eccesso di potere per contraddittorietà, illogicità ed irrazionalità dell'azione amministrativa.



4. Si è costituita in giudizio la Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio di Milano, chiedendo il rigetto nel merito del ricorso.



5. All’udienza del 13 aprile 2023 il ricorso è stato trattenuto in decisione.



6. Prima di esaminare le censure proposte occorre ripercorrere i fatti che hanno preceduto l’adozione del decreto impugnato.

A seguito della presentazione, da parte della FS Sistemi Urbani s.r.l., di istanze di verifica dell’interesse culturale, ai sensi dell’art. 12, d.lgs. n. 42/2004, di immobili di sua proprietà situati nell’area di Porta Genova, il Segretariato regionale per la Lombardia del Ministero dei beni e delle attività culturali ha adottato, in data 28.4.2016, il decreto n. 3262 con cui ha dichiarato di interesse culturale storico e artistico l’intero complesso ferroviario di Porta Genova, costituito dalla stazione passeggeri, dalla passerella pedonale, dall’area dell’ex scalo merci, dal magazzino e dalla cinta muraria (censito in catasto al foglio N.C.E.U. 472, particelle 531/subb. Tutti, 541, 542, 543, 547;
foglio N.C.E.U. 518, particelle 20, 309 parte, 311, 313;
foglio N.C.T. 472, particelle 531, 541, 542, 543, 547, ponte pedonale tra la via Ventimiglia e la via Tortona;
foglio N.C.T. 518, particelle 20, 309 parte, 311, 313).

Avverso tale provvedimento la FS Sistemi Urbani s.r.l. e la Ferrovie dello Stato italiane s.p.a. - proprietarie, rispettivamente di aree ferroviarie dismesse e in esercizio inserite all’interno del complesso ferroviario - hanno proposto ricorso gerarchico.

In sede di ricorso, con parere reso in data 14.11.2016, Comitato tecnico scientifico per le belle arti ha confermato l’interesse culturale dello scalo ferroviario ma ha ritenuto che l’istanza presentata dalla FS Sistemi Urbani s.r.l. potesse essere accolta proponendo, per quanto concerne l’area non edificata, un tempo occupata dai binari e ora dedicata a parcheggio, “ anche in considerazione del vincolo paesaggistico esistente ”, “ l’esclusione della stessa e del mura di cinta che la delimita dal provvedimento di tutela diretta, valutando di sottoporre le predette porzioni di immobili a specifiche prescrizioni di tutela indiretta ai sensi dell’art. 45, d.lgs. n. 42/2004, quale zona di rispetto per gli edifici di interesse presenti, in modo da consentire il controllo degli interventi da realizzarsi e a tutela delle condizioni di ambiente e decoro del contesto tutelato con provvedimento diretto ”.

Il ricorso gerarchico è stato accolto dal direttore della direzione archeologia, belle arti e paesaggio con decreto n. 712 del 15.12.2016 “ nei limiti esposti nel parere dal Comitato tecnico scientifico per le belle arti ”.



7. Con il decreto impugnato, il Presidente della Commissione Regionale per il Patrimonio Culturale della Lombardia ha confermato l’interesse culturale, storico e artistico, ai sensi dell’art. 10, c. 1, d.lgs. n. 42/2004 dello “Scalo ferroviario di Milano Porta Genova” con riferimento alla stazione, all’ex magazzino merci e alla passerella pedonale in ghisa.

Ai fini della salvaguardia dello Scalo ferroviario e “delle sue condizioni di prospettiva, luce, visibilità, cornice ambientale e decoro” ha dettato le seguenti prescrizioni di tutela indiretta nei confronti del complesso di immobili siti in piazzale Porta Genova, via Valenza e Alzaia del Naviglio Grande, di proprietà della Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. e della Sistemi Urbani s.r.l.:

- l’area B, lungo il Naviglio, per una profondità di almeno 20 metri dalla sponda del Naviglio Grande e davanti ai magazzini “b” (tutelati con vincolo diretto) dovrà essere mantenuta libera da edifici per valorizzarne l’affaccio e allinearsi all’edificio lineare degli ex magazzini “b”. Analogamente l’area davanti agli ex magazzini, per preservarne i rapporti spazio-volumetrici, dovrà mantenersi libera. Nell’area di rispetto B potranno essere realizzate sistemazioni a verde, chioschi e elementi di arredo urbano. Sono inoltre ammessi eventuali ampliamenti tecnologici pertinenziali degli ex magazzini che non superino l’altezza al colmo dell’edificio esistente;

- nell’area C, tra la stazione e gli ex magazzini e in quella a seguire tra gli ex magazzini e il prolungamento di via Lombardini è ammessa l’edificazione per una altezza non superiore a metri 13, misurata alla linea di gronda;

- nell’area D sul lato ovest del prolungamento di via Lombardini, fin al perimetro sul lato ovest, è ammessa l’edificazione, tenendo conto di uno studio del contesto anche con riferimento agli edifici di fronte, prospicienti il Naviglio e via Ripa di Porta Ticinese;

- i progetti e gli interventi sull’area soggetta a prescrizioni di tutela indiretta dovranno comunque essere sottoposti al nulla osta della soprintendenza al fine di verificare le misure sopra dette e il rispetto delle condizioni di ambiente e dei caratteri del compendio, nelle sue qualità di infrastruttura lineare legata allo sviluppo di questa storica periferia urbana e industriale compresa tra la Darsena e l’area oltre i binari di via Tortona.

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