TAR Napoli, sez. II, sentenza 2012-09-12, n. 201203862

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. II, sentenza 2012-09-12, n. 201203862
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 201203862
Data del deposito : 12 settembre 2012
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 05282/2011 REG.RIC.

N. 03862/2012 REG.PROV.COLL.

N. 05282/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5282 del 2011, proposto da:
GA.BO s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti F S e F L, con i quali elettivamente domicilia in Napoli, via F. Caracciolo n. 15;

contro

Comune di Giugliano in Campania, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti A C e G R, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Napoli, via C. Console n. 3;

per l'annullamento, previa sospensione:

- della nota n. 21/N/2011, protocollata in data 22/7/2011 al n. 39894, notificata il 10/8/2011, del Dirigente del Settore Assetto del Territorio del Comune di Giugliano in Campania (NA), recante comunicazione di diniego dell’istanza di permesso di costruire ex art. 36 D.P.R. n. 380/2001, prot. n. 13857, inoltrata dalla società ricorrente in data 10/3/2011;

- della disposizione dirigenziale n. 72 dell’11/7/2011, notificata in data 8/8/2011, con la quale il Dirigente del Servizio Antiabusivismo Edilizio del Comune di Giugliano in Campania (NA) ha ordinato alla società ricorrente la demolizione delle opere realizzate abusivamente;

- di ogni altro atto e/o provvedimento preordinato, connesso e conseguente, comunque lesivo degli interessi della ricorrente, ivi compreso l’atto di annullamento, in autotutela dell’Ente, delle D.I.A. n. 16802 del 3.5.2005, n. 42268 del 16.11.2005 e n. 37188 del 18.8.2008, nonché la determina dirigenziale n. 793 del 28/7/2011, con la quale il Comune di Giugliano in Campania ha risolto il contratto di locazione dell’immobile di proprietà della GA.BO. s.r.l. del 27/3/2009, registrato ad Aversa il 24/4/2009 al n. 44409/III.


Visti il ricorso ed i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Giugliano in Campania;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 luglio 2012 il cons. dott. Leonardo Pasanisi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:


FATTO

1. Con atto notificato in data 23 settembre 2011 e depositato il successivo 14 ottobre, la società GA.BO s.r.l. ricorreva innanzi a questo Tribunale Amministrativo Regionale contro il Comune di Giugliano in Campania avverso i provvedimenti in epigrafe indicati chiedendone, previa sospensione, l’annullamento.

La società ricorrente esponeva, in punto di fatto, le seguenti circostanze:

- di essere proprietaria dell’immobile sito nel Comune di Giugliano in Campania alla via Gelsi, località Zaccaria, adibito a scuola dell’infanzia, IV Circolo Didattico, censito al catasto di Napoli al foglio 72, particelle nn. 728, 729, 730 e 731, avente una superficie complessiva di circa mq. 6.532;

- che l’area ricade in Zona Territoriale Omogenea F1 “Zona per standard e attrezzature, ivi compresa l’istruzione superiore ed i servizi a scala comunale e sovracomunale del vigente PRG”;

- che l’immobile in questione aveva formato oggetto di tre Denunce Inizio Attività, riscontrate con esito positivo: la D.I.A. n. 16802 del 3.5.2005, avente ad oggetto l’intervento di demolizione totale di un fabbricato rurale diruto esistente e la realizzazione di un nuovo edificio per civili abitazioni, posizionato su un’area di sedime diversa da quella originaria, mantenendo lo stesso ingombro volumetrico;
la D.I.A. n. 42268 del 16.11.2005 (in variante alla precedente), concernente una diversa distribuzione interna del piano rialzato;
la D.I.A. n. 37188 del 18.8.2008, relativa al mutamento di destinazione d’uso del fabbricato in questione da civile abitazione a scuola (stante la scelta di mettere il fabbricato stesso a servizio del Comune, previa stipula di contratto di locazione, per la realizzazione di una scuola primaria e dell’infanzia);

- che peraltro, con provvedimento prot. n. 10727 del 21/2/2011, il Comune intimato aveva disposto l’annullamento in autotutela delle suddette D.I.A., in quanto era risultato (sulla base dei verbali di sequestro della Legione Carabinieri di Varcaturo ivi richiamati, nonché del sopralluogo disposto in data 13/12/2012) che il fabbricato oggetto della D.I.A. n. 16802 del 3.5.2005 era ancora esistente e che il fabbricato ricostruito adibito a scuola non corrispondeva a quello che negli atti della suddetta D.I.A. veniva indicato come fabbricato da ristrutturare;

- che pertanto la società ricorrente aveva formulato, con istanza prot. n. 13857 del 10/3/2011, richiesta di permesso di costruire ex art. 36 D.P.R. n. 380/2001 in relazione al suddetto immobile adibito a scuola;

- che non potevano sussistere dubbi sulla conformità urbanistica dell’intervento realizzato, anche alla luce della delibera di Giunta Comunale n. 63 del 22/2/2011, con la quale era stato espressamente previsto, per le Zone F1 di espansione residenziale, l’intervento diretto per la realizzazione di attrezzature pubbliche, ivi comprese l’istruzione superiore ed i servizi a scala comunale;

- che in pendenza di tale istanza, il Comune intimato aveva tuttavia ingiunto alla società ricorrente, con ordinanza n. 72 dell’11/7/2011, la demolizione di tale fabbricato (all’uopo richiamando gli atti del procedimento di annullamento in autotutela delle D.I.A.);

- che, infine, successivamente, il Comune aveva altresì comunicato, con nota n. 21/N/2011 del 22/7/2011, il diniego dell’istanza di permesso di costruire ex art. 36 D.P.R. n. 380/2001, <<in quanto non è verificata la conformità alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente … e l’iter per l’adeguamento alle NTA del PRG delle zone F1 è in corso di definizione>>.

Tanto premesso, la società ricorrente deduceva l’illegittimità degli impugnati provvedimenti con cinque distinti motivi di ricorso, incentrati sui vizi di violazione di legge e di eccesso di potere sotto vari profili: 1) la conformità urbanistica dell’intervento eseguito sarebbe dimostrata (e riconosciuta) dallo stesso Comune intimato con la nota prot. n. 29965 del 30/5/2011, comunicata alla società istante appena due mesi prima del diniego dell’istanza;
2) non sarebbe stata effettuata alcuna adeguata e circostanziata istruttoria sulla tipologia dell’intervento realizzato;
3) il diniego di sanatoria sarebbe privo di idonea motivazione;
4) la demolizione sarebbe stata disposta prima della definizione del procedimento di sanatoria ex art. 36 D.P.R. n. 380/2001;
5) non sussisterebbe, in ogni caso, il contestato abuso edilizio, in quanto il fabbricato ricostruito adibito a scuola corrisponderebbe al fabbricato rurale diruto preesistente poi demolito.

A sostegno delle proprie deduzioni, la società ricorrente depositava relazione tecnica redatta dall’ing. G D S.

2. L’intimata amministrazione comunale si costituiva in giudizio contestando l’ammissibilità e la fondatezza del ricorso. In particolare evidenziava, in punto di fatto, che all’esito del sopralluogo effettuato in data 1/12/2010 dai Carabinieri della Stazione di Varcaturo, era stato accertato che la documentazione fotografica allegata alla d.i.a. del 3/5/2005 si riferiva ad altro fabbricato rurale (esistente su una diversa particella catastale) e che invece sulla particella ove attualmente esiste il fabbricato realizzato ex novo in precedenza non esisteva alcun manufatto da demolire. Rilevava inoltre che il provvedimento di annullamento delle d.i.a. non risultava essere stato impugnato. Deduceva, quindi, la piena legittimità dell’ordinanza di demolizione, quale atto dovuto in conseguenza dell’accertamento dell’inesistenza del titolo edilizio e l’irrilevanza, al riguardo, dell’istanza ex art. 36 D.P.R. n. 380/2001 presentata dall’interessata, che non determinerebbe alcuna sospensione dei procedimenti sanzionatori. Quanto al diniego di accertamento di conformità, ne ribadiva la congruità della motivazione, nonché la mancanza di prova da parte della ricorrente circa l’asserita conformità urbanistica.

3. Questa Sezione, con ordinanza n. 1761 del 4/11/2011, disponeva verificazione tecnica al fine di accertare se fosse preesistente o meno un fabbricato rurale diruto sulla particella in questione e quale fosse l’esatta localizzazione del fabbricato indicato nelle fotografie esibite all’amministrazione comunale in sede di d.i.a., conferendo il relativo incarico al Dirigente del Settore Urbanistica della Provincia di Napoli (con facoltà di delega ad un funzionario dell’Ufficio medesimo).

4. In data 24 gennaio 2012, il funzionario incaricato, ing. Luigi Camerlingo, depositava la relazione di verificazione e, in data 28 febbraio 2012, la nota degli onorari dovuti.

5. Successivamente, la società ricorrente depositava memorie difensive, insistendo per l’accoglimento del ricorso.

6. Alla pubblica udienza del 19 luglio 2012, il ricorso veniva introitato in decisione.

DIRITTO

1. Il ricorso è fondato nei sensi e nei termini che seguono.

2. Dall’esposizione del fatto che precede, risulta che il punto centrale della controversia in esame consiste nell’accertamento dell’esistenza, alla data di presentazione della d.i.a. n. 16802 del 3/5/2005, di un fabbricato rurale sulla particella 730 del foglio 73.

In base alla suddetta d.i.a. (non prodotta in giudizio, ma il cui contenuto - non contestato tra le parti - emerge dal verbale di sequestro dei Carabinieri della Stazione di Varcaturo del 2/12/2010), era stato infatti denunciato l’abbattimento di un fabbricato rurale posto sulla particella 730 del foglio 73 e la realizzazione di un nuovo fabbricato con gli stessi volumi sulla particella 728 del medesimo foglio 73.

Nel sopralluogo del 2/12/2010, i Carabinieri hanno invece accertato che sulla particella 730 non esisteva alcun fabbricato e che anzi le fotografie allegate alla d.i.a. in questione si riferivano ad altro fabbricato esistente su altra area (la particella 27, concernente immobile di proprietà di altro soggetto).

Sulla base di tale accertamento, ritenendo sostanzialmente falsa la rappresentazione dei fatti esposta in sede di d.i.a. da parte dell’interessata, il Comune resistente ha quindi dapprima disposto, in autotutela, con provvedimento n. 10727 del 21/2/2011, l’annullamento della d.i.a. in questione (nonché delle altre due successive del 16/11/2005 e del 18/8/2008) e successivamente, con disposizione dirigenziale n. 72 dell’11/7/2011, ha ingiunto la demolizione delle opere indicate nel suddetto verbale di sequestro del 2/12/2010 (vale a dire, del nuovo fabbricato realizzato sulla particella 728).

3. La verificazione eseguita in corso di causa ha tuttavia sconfessato l’accertamento del fatto posto a base dell’impugnato provvedimento ed ha invece confermato la prospettazione fattuale contenuta in ricorso.

Il funzionario verificatore ha infatti preliminarmente puntualizzato <<che le parti in causa hanno ritenuto che l’immobile di cui trattasi fosse preesistente sulla base di una serie di elementi univoci, provenienti anche dall’amministrazione comunale e che risultano ampiamente confermati dalle produzioni di parte appellata nel corso di questa fase di verifica>>. Ha quindi affermato che <<sulla particella 730 del foglio 73 del Comune di Giugliano in Campania, precedentemente alla richiesta di D.I.A. del 3/5/2005 (prot. n. 16802 del Comune di Giugliano), preesisteva un manufatto>>.

Il convincimento del verificatore è stato determinato dall’esame della seguente documentazione: stralcio ripresa satellitare Quickbird scena 008 del 18/2/03;
stralcio

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi