TAR Firenze, sez. II, sentenza 2024-10-31, n. 202401231
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Testo completo
Pubblicato il 31/10/2024
N. 01231/2024 REG.PROV.COLL.
N. 00102/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO I
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 102 del 2020, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato A B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
- Regione Toscana, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato A D, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
- Agenzia Regionale Protezione Ambiente Toscana (ARPAT), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato M S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
- Provincia di Pisa, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati M A A, S S e A D, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
- Comune di Pontedera, in persona del legale rappresentante p.t., non costituito in giudizio.
nei confronti
di: -OMISSIS-, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
A) per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- del decreto a firma del dirigente del Settore bonifiche ed autorizzazioni rifiuti della Regione Toscana, n.-OMISSIS- del 22.11.2019, ricevuto a mezzo pec in data 25.11.2019, e dei relativi allegati A, B, 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, ad oggetto: “Art. 244 D. Lgs nr. 152/2006. Decreto di chiusura delle indagini istruttorie per l’individuazione del soggetto responsabile della potenziale contaminazione su terreni agricoli in comune di Pontedera (PI), località -OMISSIS-, per spandimento Carbocal e Natifert 40 e contestuale adozione del provvedimento di cui all’art. 244 comma 2 del D. Lgs. nr. 152/2006”;
- degli atti presupposti e, in particolare, della relazione a firma del Responsabile del Dipartimento ARPAT - area Vasta Costa - del 10.06.2019 (costituente l’allegato 6 al precitato decreto), ad oggetto: “Attività di caratterizzazione di aree agricole interessate dall’utilizzo di fertilizzanti Natifert e Carbocal prodotti da -OMISSIS- – esiti Campionamenti del 27.02.2019”;
B) per quanto riguarda il ricorso per motivi aggiunti:
- del decreto a firma del dirigente responsabile dell’ufficio comune per l’esercizio associato delle funzioni delle Province e della Città metropolitana in materia di bonifica dei siti inquinati n. -OMISSIS-del 14.02.2024, ricevuto a mezzo pec in data 15.02.2024, ad oggetto: “Ufficio comune bonifiche: decreto n.-OMISSIS- del 22.11.2019 di chiusura delle indagini istruttorie per l’individuazione del soggetto responsabile della potenziale contaminazione dei terreni agricoli in Comune di Pontedera (PI) località -OMISSIS- per spandimento Carbocal e Natifert 40 e contestuale adozione del provvedimento di cui all’art. 244 comma 2 del D. Lgs. nr. 152/2006. Provvedimento di convalida ai sensi dell’art. 28-quinquies L.R. nr. 25/1998 e ss.mm.ii.”, con il quale si convalida il procedimento finalizzato all’adozione dell’ordinanza ex art. 244, comma 2, D. Lgs nr. 152/2006, nonché il decreto n.-OMISSIS- del 22.11.2019;
- di tutti gli atti già impugnati con il ricorso principale.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Toscana, dell’Agenzia Regionale Protezione Ambiente Toscana e della Provincia di Pisa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 ottobre 2024 il dott. A V e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1) Il -OMISSIS- (di seguito anche solo “-OMISSIS-”), nel premettere di essere produttore dei fertilizzanti Natifert 40 e Carbocal – cancellati dal registro dei fertilizzanti con provvedimento ministeriale del 2018 perché potenzialmente rischiosi per la salute (e avverso il quale è stato proposto ricorso al T.A.R. Lazio, Sede di Roma, n.r.g. -OMISSIS-, respinto con sentenza n. -OMISSIS- del 28 dicembre 2022, avverso la quale pende appello) –, si duole del decreto dirigenziale n.-OMISSIS- del 22/11/2019 con cui la Regione Toscana:
- a) ha individuato il -OMISSIS- e il titolare dell’impresa individuale che aveva provveduto allo spandimento di Carbocal e Natifert 40 (alla cui composizione chimica è stata correlata la potenziale contaminazione per superamento delle CSC per Cromo totale e Cromo VI) su alcuni terreni nel Comune di Pontedera, in località -OMISSIS-, meglio specificati nel provvedimento;
- b) ha ordinato ai suddetti soggetti responsabili la presentazione di un piano per la caratterizzazione delle aree, da predisporre ai sensi del D.M. 01/03/2019 (pubblicato in GURI S.G. del 07/06/2019), recante il “Regolamento relativo agli interventi di bonifica, di ripristino ambientale e di messa in sicurezza d’emergenza operativa e permanente ai sensi dell’art. 241 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152”.
2) Si sono dapprima costituite in giudizio la Regione Toscana e l’Agenzia Regionale per la Protezione Ambiente Toscana (ARPAT).
3) Con memoria difensiva del 7 marzo 2024, la Regione Toscana ha eccepito che:
- a) successivamente alla notifica del ricorso principale, con la L.R. n. 31/2023 le funzioni in materia di bonifica sono state trasferite alle Province toscane e, per la fase transitoria fino al 31/12/2024, è stato previsto l’esercizio in forma associata delle suddette funzioni tramite la stipula di convenzione e la costituzione di un ufficio comune, poi denominato Ufficio comune bonifiche;
- b) la convenzione con la Provincia di Pisa è stata sottoscritta in data 24/10/2023;
- c) quindi, con decreto n. -OMISSIS-del 14/02/2024 (doc. 17 deposito regionale del 28 febbraio 2024), l’Ufficio comune bonifiche, per conto della Provincia di Pisa, ha convalidato, approvato e fatto proprio il decreto regionale n.-OMISSIS- del 22/11/2019, con i suoi allegati, e la relativa istruttoria procedimentale.
4) Conseguentemente, l’udienza pubblica del 10 aprile 2024 veniva rinviata all’udienza pubblica del 9 ottobre 2024 su istanza di parte ricorrente, per la proposizione di motivi aggiunti.
5) -OMISSIS- notificava quindi il ricorso per motivi aggiunti anche alla Provincia di Pisa, che si costituiva in giudizio.
6) Depositati gli ulteriori scritti difensivi, la causa veniva trattenuta in decisione all’udienza pubblica del 9 ottobre 2024.
DIRITTO
1) Col gravame per motivi aggiunti parte ricorrente dà preliminarmente atto della sopravvenuta improcedibilità del ricorso principale, considerato che il provvedimento originariamente impugnato è superato da quello di convalida.
Può quindi essere dichiarata l’improcedibilità del ricorso principale.
2) Con i motivi aggiunti vengono dedotti vizi sia propri dell’atto di convalida che derivati dal provvedimento convalidato.
3) Con la prima censura per motivi aggiunti si deduce che:
- a) l’atto di convalida è illegittimo perché la convalida presuppone che l’organo convalidante appartenga allo stesso plesso amministrativo dell’organo che ha emesso l’atto originario, mentre, nel caso di specie, si tratta di due amministrazioni diverse e si versa quindi in un caso di difetto assoluto di competenza, che non sarebbe sanabile;
- b) non è comunque rispettato il termine ragionevole di 12 mesi di cui all’art. 21-nonies L. n. 241/1990, considerato che l’atto di convalida interviene a distanza di circa quattro anni e mezzo da quello sanato;
- c) in ogni caso, la convalida de qua non può ricevere copertura dall’art. 28-quinquies, comma 1, L.R. n. 25/1998, come introdotto dall’art. 4, L.R. n. 31/2023, secondo cui “ Relativamente alle funzioni di cui all'articolo 6, comma 1-bis, lettere c), d), ed e), le province e la Città metropolitana di Firenze subentrano nei procedimenti in corso e, in applicazione del principio della conservazione dell'attività amministrativa, provvedono alla convalida degli atti già posti in essere dalla Regione, alla data di entrata in vigore della legge regionale 31 luglio 2023, n. 31 ”;
- d) infatti, se tale disposizione fosse ritenuta applicabile anche all’incompetenza assoluta e oltre il termine ragionevole di 12 mesi, finirebbe con l’attribuire alla Provincia un potere che non avrebbe nessuna altra P.A. e sarebbe quindi in contrato con l’art. 117 Cost., comma 2, lett. “l” e “p”;
- e) l’unica interpretazione possibile è che la disposizione si applichi solo ai procedimenti in corso (come recita il suo testo) e non agli atti già adottati.
3.1) La doglianza è infondata per le ragioni già esposte da questo Tribunale con sentenze n. -OMISSIS-del 10 aprile 2024 e nn.-OMISSIS-del 18 luglio 2024, di cui si richiamano i seguenti passaggi:
- a) da una breve “ ricostruzione normativa relativa al passaggio delle competenze alla gestione dei procedimenti di cui all’art. 244 del D.Lgs. n. 152/2006 dalla Regione alle Province” si ricava che “ L’art. 5, comma 1, lettera e) della L.R. 25/1998, come sostituito dall’art. 1 della L.R. 61/2014, attribuiva alla Regione le funzioni relative alle procedure semplificate per il trattamento dei rifiuti di cui agli artt. 213, 214, 215, 216 del D. Lgs. 152/2006 e 3, comma 1, lettera g) del D.P.R. 59/2013. Con la lettera p) della medesima norma si trasferivano all’ente regionale le funzioni amministrative concernenti la bonifica dei siti inquinati attribuite alle regioni ed alle province ai sensi del titolo V, della parte IV, del D. Lgs. 152/2006, e non riservate ai comuni dalla legge regionale 10 luglio 2006, n. 30. Con l’art. 2, comma 1, lettera d) n. 1 della L.R. 22/2015, venivano trasferite alla Regione: «le funzioni in materia di rifiuti e bonifica dei siti inquinati già esercitate dalle province prima dell’entrata in vigore della legge regionale 28 ottobre 2014, n. 61 […] dalla medesima legge