TAR Firenze, sez. II, sentenza 2019-12-23, n. 201901766

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Firenze, sez. II, sentenza 2019-12-23, n. 201901766
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Firenze
Numero : 201901766
Data del deposito : 23 dicembre 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 23/12/2019

N. 01766/2019 REG.PROV.COLL.

N. 00683/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 683 del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Tenuta di Coltibuono Soc. Agr. a r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati S N, A V, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. S N in Firenze, via dei Rondinelli n. 2;

contro

Regione Toscana, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato M L F, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso l’Avvocatura regionale in Firenze, piazza Unità n.1;

nei confronti

La Spesa in Campagna - Siena, Impresa Individuale Capacci Andrea, Terre dell'Etruria, Cantina Sociale Colli Fiorentini, Consorzio Agrario di Siena, Consorzio Produttori Latte Maremma, Consorzio Agrario del Tirreno, Impresa Guazzini Alessio, Cooperativa Produttori Agricoli Raspollino, Cooperativa Agricola Firenzuola, Savi Italo, Società Cooperativa Agricola Pomonte, Toscana Giaggioli Soc. Cooperativa, Spighe Toscane S.r.l., Salumeria di Monte San Savino S.r.l., Società Agricola Olivicoltori delle Colline del Cetona, Società Agricola Buonamici S.r.l., Az. Agricola Beata Pierangelo, Fattoria San Felo, Proceva, Impresa Campana Fernando, Azienda Agricola Grappi Luchino, Consorzio Olio Extravergine di Oliva Seggiano Dop, Az. Agricola Casa di Monte di Simoncini Andrea, Biocolombini S.r.l., Soc. Agr. Buonamici, Manifatture Sigaro Toscano S.p.A., Flora Toscana Societa' Agricola, Az. Agr. Pieracci Lorenzo, Collemassari S.p.A., Centrale del Latte della Toscana S.p.A., Impresa Cinelli Colombin Donatella, Loacker Tenuta Corte Migliorina S.r.l., Floramiata S.r.l., Consorzio di Tutela della Denominazione di Origine Protetta Olio Extra Vergine di Oliva Chianti Classico, non costituiti in giudizio;
Impresa Individuale Campioni Mauro, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Leonardo Penna, Lorenzo Marchionni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Lorenzo Marchionni in Firenze, via Por Santa Maria n. 8;

per l'annullamento

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo :

- della nota della Direzione Agricoltura e sviluppo rurale Settore Produzioni agricole, vegetali e zootecniche. Promozione della Regione Toscana avente ad oggetto “ Reg. (UE) 1305/2013-PSR2014-2020-Bando per “Progetti Integrati di Filiera (PIF) Agroalimentare – annualità 2017” approvato con decreto n. 9741/2017. Domanda n. 2017

PIFAGRO

0000000 516920527 0000000001/210: irricevibilità della domanda
”, del 12/03/2018 con la quale è stata dichiarata l'irricevibilità della suddetta domanda dalla società ricorrente;
di ogni altro atto presupposto, conseguenziale o comunque connesso ancorché non conosciuto, ed in particolare ove occorrer possa delle note della stessa Direzione in data 01/02/2018 (preavviso di rigetto) ed in data 23/04/2018 (rigetto istanza autotutela), e degli artt. 5 e 9 del summenzionato bando.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati dalla ricorrente l’8 novembre 2018 :

- del decreto dirigenziale n. 12060 in data 24.7.2018 della Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale della Regione Toscana avente ad oggetto “ Regolamento (UE) n. 1305/2013. Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Toscana. Bando per progetti Integrati di Fliera (PIF) Agroalimentare-Annualità 2017 approvato con decerto n. 9741 del 20/06/2017 e ss.mm.ii.: approvazione della graduatoria e modifica dell'allegato A al decreto n. 9741/2017 ”, della citata graduatoria, della scheda di valutazione del progetto in questione nonché di ogni altro atto presupposto, conseguenziale o comunque connesso;

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati dalla ricorrente il 6 febbraio 2019:

- in parte qua del decreto dirigenziale n. 20365 del 19 dicembre 2018 della Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale della Regione Toscana avente ad oggetto “ Regolamento (UE) n. 1305/2013. Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 del la Regione Toscana. Bando per progetti Integrati di Filiera (PIF) Agroalimentare-Annualità 2017 approvato con decreto n. 9741 del 20/06/2017. Graduatoria approvata con decreto n. 12060 del 24/07/2018: modifica all’allegato A e all’allegato B2 ”, della citata graduatoria sub allegato A, di ogni altro atto presupposto, conseguenziale o comunque connesso ivi compresa ove occorre possa la deliberazione della Giunta Regionale Toscana n. 1334 del 3 dicembre 2018;

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati dalla ricorrente il 6 novembre 2019:

- in parte qua del decreto dirigenziale n. 13963 del 22 agosto 2019 della Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale della Regione Toscana avente ad oggetto “ Regolamento (UE) n. 1305/2013. Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Toscana. Bando per progetti Integrati di Filiera (PIF) Agroalimentare-Annualità 2017 approvato con decreto n. 9741 del 30/06/2017. Graduatoria approvata con decreto n. 4628 del 27/03/2019: modifiche all’allegato A e all’allegato B ”, della citata graduatoria sub allegato A, di ogni altro atto presupposto, conseguenziale o comunque connesso ivi compresa ove occorre possa la deliberazione della Giunta Regionale Toscana n. 1001 del 29 luglio 2019.


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Toscana e dell’Impresa Individuale Campioni Mauro;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 dicembre 2019 il dott. Nicola Fenicia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Con decreto del dirigente del settore “ Produzioni Agricole, Vegetali e Zootecniche Promozione ”, della direzione agricoltura e sviluppo rurale della Regione Toscana, n. 9741 del 30 giugno 2017, con oggetto: “ Regolamento (UE) 1305/2013. Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014/2020 della Regione Toscana - Approvazione del Bando Progetti Integrati di Filiera (PIF) Agroalimentare-Annualità 2017 ”, è stato approvato l’Allegato A) contenente il bando per Progetti Integrati di Filiera (PIF) per l'annualità 2017.

A seguito di alcune modifiche al bando, la presentazione delle domande PIF, da parte dei capofila, è stata quindi possibile dal 25 luglio 2017 al 3 gennaio 2018.

Tale bando ha previsto al punto 8.2 una fase di preammissibilità delle istanze presentate sul sistema ARTEA, nella quale l’ufficio responsabile del procedimento verifica il rispetto delle condizioni di accesso richieste ai fini della ricevibilità dei PIF presentati. Tra tali condizioni è prevista la presenza dell’Accordo di Filiera regolarmente sottoscritto. In particolare, al punto 8.2 “ Ricevibilità dei PIF ” si prevede che: “ L’Ufficio responsabile del procedimento verifica il rispetto delle condizioni di accesso, indicate nel presente Bando, che comportano la non ricevibilità dei PIF presentati, con particolare riferimento: ...- alla presenza dell’Accordo territoriale regolarmente sottoscritto da tutti i partecipanti (diretti e indiretti al PIF);
(...)L’esito di tale attività istruttoria viene comunicato alla Commissione di valutazione, che per i PIF ricevibili, ne prende atto e procede alla loro valutazione. Per i PIF non ricevibili e quindi non valutabili, il Responsabile del procedimento provvede a darne comunicazione scritta ai Capofila
”.

L’accordo di filiera è l’ “ Accordo scritto stipulato dai partecipanti diretti e indiretti, che, al fine del raggiungimento degli obiettivi in esso prefissati, vincola gli stessi partecipanti alla realizzazione degli interventi previsti dal PIF;
contiene gli obblighi e gli impegni reciproci delle parti in relazione soprattutto alla vendita e all’acquisto dei prodotti agricoli oggetto del PIF al fine del raggiungimento degli obiettivi prefissati nell’accordo stesso
” (Voce: Accordo di filiera delle Definizioni dell'allegato A del bando). “ I soggetti partecipanti al PIF sottoscrivono un Accordo di Filiera che contiene gli impegni e gli obblighi di ciascun soggetto. ” (Punto 3.3 del bando).

Il predetto bando ha previsto altresì che: “ Il PIF deve essere presentato con le modalità previste al successivo paragrafo “Modalità e termini di presentazione del PIF”(...) Alla domanda PIF deve essere allegata tutta la documentazione ritenuta necessaria a descrivere gli interventi sopra riportati (se tale documentazione non è già a disposizione della pubblica amministrazione) e comunque obbligatoriamente deve essere allegata almeno la seguente documentazione: (...) l’Accordo di filiera (di cui al precedente paragrafo “Accordo di Filiera” , sottoscritto da tutti i partecipanti diretti e indiretti ;
(punto 5) “ ...Il Progetto PIF deve essere sottoscritto e presentato (inoltrato) dal capofila a decorrere dal 25/07/2017 ed entro le ore 13,00 del 10/11/2017 (termine poi prorogato con il decreto n. 17028 entro le ore 13.00 del 3 gennaio 2018 ) a tal fine il capofila deve compilare l’apposita domanda on line identificata con n. ID 210, disponibile sul sistema informativo di ARTEA ( www.artea.toscana.it ). Le domande di presentazione del PIF devono pervenire in forma completa, con tutta la documentazione prevista al paragrafo “contenuti del PIF” allegata in un formato accettato dal sistema informativo di ARTEA, entro il termine sopra stabilito e secondo quanto previsto al paragrafo “Modalità di sottoscrizione e di presentazione delle domande” delle Disposizioni Comuni” (punto 8.1).

A loro volta, le Disposizioni Comuni per l’attuazione delle misure ad investimento di cui al Decreto del Direttore di ARTEA n. 63 del 28 giugno 2016 prevedono appunto all’art. 1.3 “ Modalità di sottoscrizione e presentazione delle domande ” che: “ le domande devono essere presentate esclusivamente mediante procedura informatizzata impiegando la modulistica disponibile sulla piattaforma dell’anagrafe regionale delle aziende agricole gestita da ARTEA raggiungibile dal sito “www.artea. toscana.it”. Le domande devono essere sottoscritte e presentate secondo le modalità indicate dal decreto ARTEA n. 140 del 31/12/2015 ”.

Anche quest’ultimo decreto di ARTEA prevede che le domande, salvo casi eccezionali, debbano essere presentate per via telematica e che, se presentate in modalità o supporti diversi da quelli prescritti, siano irricevibili e soggette a rifiuto da parte del ricevente.

L’attuale ricorrente, Tenuta di Coltibuono, ha regolarmente aperto il modulo di domanda PIF sul sistema informatico di ARTEA il giorno 15 novembre 2017 alle ore 14:57 per iniziare la compilazione della domanda relativa agli investimenti dei partecipanti diretti al PIF, oggetto di richiesta di finanziamento.

La domanda è stata chiusa il giorno 3 gennaio 2018 alle ore 12.59, entro il termine previsto dal bando.

All’interno della domanda, nella sezione “documentazione”, tra i vari documenti è stato inserito l’Accordo di filiera, tuttavia privo della parte relativa alle sottoscrizioni dei partecipanti al progetto.

L’attuale ricorrente, oltre alle citate sottoscrizioni, non ha allegato alla domanda ulteriore documentazione necessaria alla valutazione del PIF in riferimento alla sua sostenibilità economica.

La suddetta documentazione mancante è stata infatti inviata dalla ricorrente, Tenuta di Coltibuono, alla Regione Toscana e non ad ARTEA, utilizzando la modalità Posta Elettronica Certificata (PEC), con i seguenti invii:

- PEC arrivata il 3 gennaio 2018 alle ore 12,59: Allegati PIF (sottoscrizioni di tutti i partecipanti all’Accordo);

- PEC arrivata il 3 gennaio 2018 alle ore 13,19: Allegati PIF “USALI” e Sostenibilità economica;

- PEC arrivata il 3 gennaio 2018 alle ore 14,08: Impegno alla costituzione di ATI PIF “USALI” (sottomisura 16.2);

- PEC arrivata il 3 gennaio 2018 alle ore 14,18: Integrazione allegati PIF Usali (documenti di identità dei partecipanti e una sottoscrizione mancate nella PEC del primo invio);

- PEC arrivata il 3 gennaio 2018 alle ore 16,10: Impegno a costituire la rete d’impresa PIF Usali (sottomisura 16.3).

Successivamente, la stessa documentazione ed il progetto completo sono stati ripresentati, il 4 gennaio 2018, in formato cartaceo all’Ufficio protocollo della Regione Toscana.

Con i provvedimenti impugnati con il ricorso principale, la Regione Toscana ha dichiarato l’irricevibilità della suddetta domanda della società ricorrente in base al sopra riportato paragrafo 8.1 del bando, mancando le sottoscrizioni all’Accordo di filiera.

Con il ricorso principale la ricorrente ha dedotto l’illegittimità dei provvedimenti impugnati, ed in particolare del bando come interpretato dall’Amministrazione, e dell’esclusione dalla procedura per aver trasmesso l’Accordo di filiera tramite posta elettronica certificata, dovendosi ritenere, secondo la ricorrente, tale mezzo del tutto equivalente ad ogni effetto di legge a quello previsto nel medesimo bando (caricamento tramite portale ARTEA). Né il bando prevedrebbe espressamente la sanzione dell’esclusione in tale ipotesi;
di qui la violazione del principio di tassatività delle cause di esclusione previste dal bando e di quello del c.d. favor partecipationis . La ricorrente ha anche evidenziato che la mancata consegna del documento in questione nel termine di legge era imputabile ad un comportamento della stessa p.a. procedente, posto che nonostante numerosi tentativi l’azienda ricorrente non era riuscita a caricare su detto portale tutti i documenti, evidentemente a causa di un malfunzionamento di quest’ultimo.

Si é costituita in giudizio la Regione Toscana, chiedendo la reiezione del ricorso e depositando successivamente una memoria difensiva nella quale ha argomentando in ordine all’infondatezza del ricorso.

Con ordinanza emessa all’esito della camera di consiglio del 20 giugno 2018, il Collegio ha accolto la domanda cautelare rilevando che: “ ad un primo sommario esame, il ricorso appare assistito da sufficiente “fumus boni iuris”, sulla base delle seguenti considerazioni: - l’Accordo di Filiera e le correlate sottoscrizioni risultano comunque essere state presentate all’Amministrazione nel termine prescritto, ancorché con parziale trasmissione via PEC in luogo del caricamento sul portale Artea;
- sussiste d’altra parte un principio di prova in ordine alle difficoltà di funzionamento del portale suddetto: parte ricorrente ha prodotto infatti dichiarazioni che danno atto delle suddette difficoltà, la cui sussistenza non appare irragionevole, non essendo ipotizzabile una utilità dell’istante, o una lesione delle regole di par condicio, dall’utilizzo di mezzo diverso di trasmissione in pari data per la produzione di documento necessario, nel rispetto del termine finale di presentazione dello stesso
”.

Con successivo ricorso per motivi aggiunti la ricorrente ha chiesto l’annullamento del decreto dirigenziale del 24 luglio 2018 di approvazione della graduatoria, contestando il procedimento attraverso cui la Regione aveva attribuito, all’esito dell’istruttoria, alla ricorrente il punteggio finale di 44 punti, inferiore al minimo richiesto per accedere al finanziamento, pari a 50 punti.

In particolare la ricorrente ha contestato, con il primo di tali motivi, con particolare riferimento al Macrocriterio I, lett. b) concernente la “sostenibilità economica e finanziaria del progetto”, l’assegnazione di 0 punti con la motivazione “ sezione non compilata nel progetto. La documentazione trasmessa via pec non è valutabile perché pervenuta oltre il termine previsto dal Bando ”.

Secondo la ricorrente, la Commissione sarebbe incorsa in errore nel non aver valutato, in quanto tardiva, la documentazione presentata. A parere della ricorrente, infatti, non sarebbe stato obbligatorio allegare tale documentazione alla domanda PIF, e, in ogni caso, la medesima documentazione sarebbe stata già in possesso dell’ufficio al momento dell’apertura del procedimento di esclusione, della notifica del ricorso e della riammissione a valutazione del progetto dopo l’ordinanza cautelare del TAR.

Nel secondo dei motivi aggiunti la ricorrente ha censurato l’operato della Commissione anche con riferimento al punteggio assegnato per il Macrocriterio IV, punto c) “ Quantità di materie prime, di semilavorati e di prodotti finiti utilizzati negli impianti di trasformazione e/o nelle strutture di commercializzazione finanziati nell’ambito del PIF, proveniente dalle imprese agricole di produzione primaria che partecipano, sia direttamente che indirettamente, al progetto ”, ed in particolare, l’assegnazione di soli 3 punti (in luogo dei 7 asseritamente spettanti) per mancata o parziale compilazione delle tabelle, in numero di 32, relative agli impianti di trasformazione/commercializzazione oggetto di finanziamento, tabelle tese a dimostrare la percentuale di utilizzo, in tali impianti, delle materie prime, dei semilavorati e dei prodotti finiti di provenienza dei produttori firmatari dell’accordo di filiera.

Secondo la ricorrente, la Commissione avrebbe valutato come assenti le tabelle, nonostante queste fossero, a suo dire, presenti sia nel progetto sia nell’accordo di filiera e compilate attenendosi all’allegato scaricato dal sito ARTEA;
da tali tabelle si evincerebbe che la suddetta percentuale di utilizzo sarebbe pari al 100% con conseguente attribuzione del punteggio massimo.

Con il terzo dei motivi aggiunti di ricorso la ricorrente ripropone le medesime censure del motivo di ricorso che precede anche in relazione al Macrocriterio di selezione IV) punto d) (Tutela Ambientale) per il quale la Commissione ha assegnato un punto in luogo dei sette asseritamente spettanti.

La Commissione avrebbe erroneamente applicato lo stesso criterio indicato per il Macrocriterio IV) c) senza spiegare le motivazioni, applicando il punteggio minimo previsto in caso di mancata o parziale compilazione delle tabelle, nonostante la ricorrente meritasse anche in tal caso il punteggio massimo di sette punti avendo dimostrato la localizzazione dei singoli impianti di trasformazione nel raggio di 70 Km dai centri aziendali.

Con il quarto dei motivi aggiunti la ricorrente ha censurato la valutazione espressa dalla Commissione con riferimento al Macrocriterio di selezione IV, punto a). In particolare, la ricorrente contesta la griglia utilizzata dalla Commissione che, nel prendere in considerazione per l’assegnazione del punteggio la durata degli impegni presi nell’accordo in relazione al PIF, stabilisce l’assegnazione del punteggio massimo di 3 punti per impegni di durata complessiva superiore ai 9 anni;
tale durata secondo la ricorrente sarebbe incompatibile con il bando che prevede un massimo di 2 anni e 9 mesi per la realizzazione del PIF.

Si è quindi costituita l’Impresa Campioni Mauro, quale controinteressata, argomentando con successive memorie in ordine all’infondatezza del ricorso principale e dei successivi motivi aggiunti e chiedendone il rigetto.

Con un secondo ricorso per motivi aggiunti, la ricorrente ha poi impugnato la delibera n. 1334 del 3 dicembre 2018, lamentando, oltre all’illegittimità derivata, che la Regione, nell’incrementare le risorse previste per il PIF e ammettere ulteriori domande di aiuto scorrendo la graduatoria, non avrebbe riesaminato le situazioni di soggetti che, come la ricorrente, avevano sollevato censure nei confronti degli atti pregressi.

Infine, il 6 novembre 2019, la ricorrente ha depositato ulteriori motivi aggiunti per impugnare il decreto dirigenziale n. 13963 del 22 agosto 2019, con il quale la Regione Toscana ha provveduto ad un ulteriore scorrimento della graduatoria delle domande finanziabili, sostenendo, nuovamente, che con lo stesso decreto si sarebbero dovute riesaminare le domande dei beneficiari, e modificare il relativo punteggio.

In vista dell’udienza di discussione le parti hanno depositato memorie conclusive e di replica.

All’udienza del 17 dicembre 2019 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

1. Preliminarmente, il ricorso principale deve essere dichiarato irricevibile per sopravvenuta carenza d’interesse essendo stata la domanda della ricorrente, comunque valutata da parte della Commissione in seguito al provvedimento cautelare di questo T.A.R. .

2. Nel merito, il primo ricorso per motivi aggiunti è fondato nei limiti che si passa ad analizzare.

2.1. In particolare, quanto al primo motivo, osserva il Collegio che la documentazione inviata a corredo della sostenibilità economica è stata trasmessa con PEC alle ore 13:19 del 3 gennaio 2018 e quindi diciannove minuti oltre l’orario di scadenza previsto dal bando.

Tenuto conto della natura del bando, relativo all’ammissione di progetti a finanziamento, ritiene il Collegio che la tardiva produzione di tale documentazione e l’utilizzo della PEC anziché del portale, possa essere giustificata da un probabile malfunzionamento del sistema informatico come allegato e in parte dimostrato dalla ricorrente attraverso dichiarazioni testimoniali scritte;
e che comunque, l’ammissione di tale documentazione nel caso di specie non contrasti ed anzi sia imposta dai superiori principi di legalità, buon andamento, imparzialità e correttezza dell’azione amministrativa e tutela dell’affidamento del privato, nonché di ragionevolezza e favor partecipationis ;
non essendo d’altro canto ipotizzabili una utilità o un vantaggio del concorrente, o un’alterazione della par condicio , derivanti dalla tardiva produzione di una parte della documentazione o dall’utilizzo di uno strumento di comunicazione diverso da quello previsto dal bando.

Ne consegue che l’Amministrazione avrebbe dovuto valutare la documentazione in questione al fine dell’attribuzione del punteggio relativo al Macrocriterio I, lett. b) “ sostenibilità economica e finanziaria del progetto ”.

Sul punto quindi è necessaria una nuova valutazione da parte della commissione.

2.2. Quanto al secondo dei primi motivi aggiunti, con il quale la ricorrente lamenta l’erronea applicazione, da parte della commissione, del criterio di valutazione previsto per le ipotesi di mancata o parziale compilazione delle tabelle, con conseguente attribuzione del punteggio minimo, risulta fondata la censura di difetto di motivazione.

Infatti, la commissione ha rilevato la mancanza di “ 32 tabelle nel Progetto e nell’Accordo di filiera per impianti di trasformazione/ commercializzazione oggetto di finanziamento ”, e tuttavia, anche all’esito di questo giudizio, non è dato comprendere a quali tabelle la commissione faccia riferimento, né quali siano i dati mancanti, avendo la ricorrente compilato le tabelle utilizzando il relativo modello presente all’interno dell’Allegato C fornito dalla Regione, con ciò dichiarando, relativamente al Macrocriterio IV c) - “ Quantità di materie prime, di semilavorati e di prodotti finiti utilizzati negli impianti di trasformazione e/o nelle strutture di commercializzazione finanziati nell’ambito del PIF, proveniente dalle imprese agricole di produzione primaria che partecipano, sia direttamente che indirettamente, al progetto ”- oltre alle dette quantità, anche che in ognuno dei singoli impianti di trasformazione e commercializzazione oggetto di finanziamento vengono utilizzati esclusivamente materie prime o prodotti semilavorati o finiti, di provenienza dei produttori primari firmatari dell’Accordo di filiera (cfr. doc. 12 di parte ricorrente, dep. il 6 nov. 2019).

Alla stregua di quanto dichiarato dalla ricorrente, dunque, l’incidenza sui singoli impianti oggetto di finanziamento della “produzione propria” risulterebbe essere del 100%, con la conseguenza che il punteggio da attribuire avrebbe dovuto essere di 7 punti, come sostenuto dalla ricorrente.

E comunque, ove ritenuto necessario, in caso di dubbi, la Commissione avrebbe dovuto richiedere delucidazioni in merito alle modalità con le quali la società ricorrente aveva compilato le tabelle presenti nell’allegato messo a disposizione di ARTEA dalla Regione Toscana.

Anche su tale aspetto è dunque necessaria una nuova valutazione da parte della commissione.

2.3. Quanto alla valutazione del Macrocriterio IV lett. d) del bando “tutela ambientale”, oggetto del terzo motivo, si osserva che la ragione della mancata assegnazione del massimo punteggio è rinvenibile, come spiegato anche dalla Regione nelle proprie difese, nel fatto che, relativamente a tale Macrocriterio, la Commissione ha applicato lo stesso criterio di valutazione stabilito per il macrocriterio IV c), in linea con il bando PIF e lo schema di progetto.

Infatti, nella griglia di valutazione relativa al Macrocriterio IV d), approvata con Verbale della Commissione del 30 gennaio 2018, è stato indicato che “ per la valutazione si applica quanto indicato per il Macrocriterio IV c) ”. L’incidenza quindi, può essere al massimo la stessa del Macrocriterio IV c), oppure inferiore, nel caso in cui vi siano produttori collocati oltre 70 Km dall’impianto di trasformazione/commercializzazione.

E ciò è comprensibile, dato che il macro-criterio IV c) riguarda l’incidenza dell’utilizzo negli impianti finanziati di materia prima/semilavorati/prodotti finiti provenienti dai partecipanti diretti del progetto PIF rispetto al totale di materia prima/semilavorati/prodotti finiti utilizzati in quegli impianti.

Il macro-criterio IV d) invece valuta, con un punteggio aggiuntivo, l’utilizzo, negli impianti finanziati, di prodotti agricoli di base di partecipanti diretti ed indiretti derivanti da UTE/UPS il cui centro aziendale sia localizzato all’interno di un’area avente raggio non superiore a 70 Km di distanza (in linea d’aria) dall’impianto stesso (criterio di tutela ambientale).

Ne deriva che essendo i due criteri (esclusività o meno dell’utilizzo degli impianti finanziati e distanza fra questi e le aziende) legati da un nesso di accessorietà, l’incidenza del Macrocriterio IV d) non poteva essere superiore a quella del Macrocriterio IV c).

Ciò chiarito, è tuttavia evidente che le valutazioni dei due Macrocriteri sono strettamente collegate, per cui, la mancata assegnazione del massimo punteggio ottenibile con il Macrocriterio IV d) deriva dalla ritenuta mancanza delle tabelle per gli impianti di trasformazione oggetto di finanziamento;
con la conseguenza che il vizio di motivazione sopra rilevato si ripercuote sulla valutazione del Macrocriterio IV d).

Ne deriva che anche il terzo motivo deve essere accolto sotto il profilo del difetto motivazionale.

2.4. Deve invece essere respinto in quanto infondato il quarto motivo (ultimo dei primi motivi aggiunti).

Infatti, il bando, al paragrafo 3.3, prevede che la durata dell’Accordo di filiera: a) decorre dalla data del decreto di approvazione della graduatoria (e cioè dal 24 luglio 2018);
b) non deve essere inferiore a tre (3) anni (requisito di accesso).

Il bando al paragrafo 7.1 prevede poi al Macrocriterio IV a) una premialità di punteggio in riferimento anche alla durata complessiva degli impegni sottoscritti nell’Accordo di filiera, senza porre nessun limite.

Non vi è dunque una correlazione tra la durata dell’Accordo di filiera e la durata per la realizzazione del progetto, essendo il primo a tutti gli effetti un contratto privato tra i partecipanti che hanno deciso autonomamente la durata di tali impegni, i quali devono superare senz’altro la scadenza per la realizzazione finale del PIF.

Per cui, in conclusione, non appare né illogica, né irragionevole l’approvazione di una griglia che attribuisce punteggi progressivamente maggiori ad accordi con durata superiore ai 3 anni, fino ad arrivare all’assegnazione di due punti nel caso in cui la durata degli impegni superi i nove anni.

3. In conclusione il primo ricorso per motivi aggiunti deve essere accolto nei limiti sopra indicati.

4. I successivi ricorsi per motivi aggiunti devono invece essere accolti limitatamente all’invalidità derivata e sempre nei limiti dell’interesse della ricorrente, rimanendo assorbite le ulteriori censure.

5. Le spese di lite possono essere integralmente compensate attesa la peculiarità della controversia.

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