TAR Milano, sez. I, sentenza breve 2017-05-19, n. 201701134
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Pubblicato il 19/05/2017
N. 01134/2017 REG.PROV.COLL.
N. 00418/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 418 del 2017, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato E R, con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, Via Besana, n. 7
contro
Ministero dell'Interno - Questura di Milano, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria in Milano, Via Freguglia, n. 1
per l'annullamento
del provvedimento del Questore di Milano n. 21908/15 Imm del 20.1.2016, notificato in data 1.12.2016, con il quale è stata respinta la domanda di rinnovo del permesso di soggiorno.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno - Questura di Milano;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 maggio 2017 il dott. O M e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Rilevato:
- che il ricorrente ha impugnato il rigetto della propria istanza di rinnovo del permesso di soggiorno;
- che l’interessato è stato condannato nel 2014 per un reato in materia di stupefacenti (art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309/1990);
- che tale reato è ostativo al rinnovo del permesso di soggiorno, ai sensi dell’art. 5, comma 5, in combinato disposto con l’art. 4, comma 3, del d.lgs. n. 286/1998 (v. al riguardo Corte Cost., sent. n. 277/2014);
Ritenuto:
- che nel provvedimento impugnato si tiene adeguatamente conto del periodo di permanenza dello straniero in Italia e dell’assenza nel territorio di stretti congiunti dell’interessato;
- che il provvedimento in questione è, pertanto, immune dalle censure dedotte dallo straniero, alla luce delle risultanze dell’istruttoria, come evidenziate nella motivazione del rigetto;
- che il regime delle spese, liquidate come da dispositivo, deve seguire la regola della soccombenza;