TAR Milano, sez. I, sentenza breve 2017-05-19, n. 201701134

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Milano, sez. I, sentenza breve 2017-05-19, n. 201701134
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Milano
Numero : 201701134
Data del deposito : 19 maggio 2017
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 19/05/2017

N. 01134/2017 REG.PROV.COLL.

N. 00418/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 418 del 2017, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato E R, con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, Via Besana, n. 7

contro

Ministero dell'Interno - Questura di Milano, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria in Milano, Via Freguglia, n. 1

per l'annullamento

del provvedimento del Questore di Milano n. 21908/15 Imm del 20.1.2016, notificato in data 1.12.2016, con il quale è stata respinta la domanda di rinnovo del permesso di soggiorno.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno - Questura di Milano;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 maggio 2017 il dott. O M e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Rilevato:

- che il ricorrente ha impugnato il rigetto della propria istanza di rinnovo del permesso di soggiorno;

- che l’interessato è stato condannato nel 2014 per un reato in materia di stupefacenti (art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309/1990);

- che tale reato è ostativo al rinnovo del permesso di soggiorno, ai sensi dell’art. 5, comma 5, in combinato disposto con l’art. 4, comma 3, del d.lgs. n. 286/1998 (v. al riguardo Corte Cost., sent. n. 277/2014);

Ritenuto:

- che nel provvedimento impugnato si tiene adeguatamente conto del periodo di permanenza dello straniero in Italia e dell’assenza nel territorio di stretti congiunti dell’interessato;

- che il provvedimento in questione è, pertanto, immune dalle censure dedotte dallo straniero, alla luce delle risultanze dell’istruttoria, come evidenziate nella motivazione del rigetto;

- che il regime delle spese, liquidate come da dispositivo, deve seguire la regola della soccombenza;

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