TAR Lecce, sez. II, sentenza 2010-06-23, n. 201001571

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Lecce, sez. II, sentenza 2010-06-23, n. 201001571
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Lecce
Numero : 201001571
Data del deposito : 23 giugno 2010
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00071/2010 REG.RIC.

N. 01571/2010 REG.SEN.

N. 00071/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce - Sezione Seconda

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 71 del 2010, proposto da:
A A, rappresentato e difeso dall'avv. I C, con domicilio eletto presso l’avv. Paolo Parigi in Lecce, viale Otranto, n. 86;

contro

Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, Ministero della Difesa, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Comitato di Verifica per le Cause di Servizio, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata per legge in Lecce, via F. Rubichi, n. 23;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

del decreto del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, Direzione di Amministrazione, 8^ Sezione Equo Indennizzo, del 22 luglio 2009, notificato in data 20 ottobre 2009, con il quale è stata respinta l’istanza prodotta dal ricorrente in data 8 gennaio 2008, diretta ad ottenere il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e la concessione dell'equo indennizzo per l'infermità: "angina pectoris ed ischemia miocardica da stress indotta in soggetto con coronaropatia ostruttiva. PTCA con stent medicato con CDX”;

di ogni altro atto connesso, presupposto e consequenziale, con particolare riferimento al parere espresso dal Comitato di Verifica per le cause di servizio del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 aprile 2009 e per l'accertamento e la declaratoria del diritto del ricorrente alla corresponsione dell'equo indennizzo, oltre rivalutazione monetaria ed interessi come per legge.


Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15/04/2010 il referendario dott.ssa Simona De Mattia e uditi l’avv. Adriano Tolomeo, in sostituzione dell’avv. Ilaria Crascenzo, e l’Avvocato dello Stato Maria Grazia Invitto;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:


FATTO

Il ricorrente, Appuntato scelto nell’Arma dei Carabinieri, in servizio dal 26.3.1981, con istanza dell’8.1.2008 chiedeva il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e dell’equo indennizzo per la patologia “Cardiopatia ischemica rivascolarizzata con PTCA+sent con ischemia residua strumentalmente accertata”.

Con verbale reso nell’adunanza n. 191 del 23.4.2009, il Comitato di Verifica per le Cause di Servizio giudicava l’infermità di cui sopra come non dipendente da causa di servizio ed il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, con decreto n. 3536/09 del 22 luglio 2009, notificato in data 20.10.2009, conformemente al parere del Comitato, rigettava l’istanza dell’interessato.

Avverso tali provvedimenti veniva proposto il presente ricorso, con cui il ricorrente lamenta:

I) Violazione degli artt. 3 della legge n. 241/1990 e 14, comma 1, del DPR n. 461/2001, poiché l’Amministrazione non avrebbe motivato adeguatamente in ordine alle ragioni che l’avrebbero indotta ad assumere una determinazione negativa;
in particolare, né l’Amministrazione , né il Comitato avrebbero fatto specifico riferimento alle modalità di svolgimento del servizio, limitandosi a rilievi del tutto generici.

II) L’Amministrazione non avrebbe motivato il proprio provvedimento, limitandosi al mero richiamo al parere sfavorevole del Comitato;

DIRITTO

Il ricorso è infondato e va respinto.

Ed invero, partendo da un attento esame del parere n. 4474 del 23.4.2009 reso dal Comitato di Verifica, si evince che quest’ultimo non ha tralasciato di esaminare le informazioni relative alle modalità di espletamento del servizio da parte del ricorrente;
esso, infatti, giunge alle proprie conclusioni “dopo aver esaminato e valutato, senza tralasciarne alcuno, tutti gli elementi connessi con lo svolgimento del servizio da parte del dipendente e tutti i precedenti di servizio risultanti dagli atti”. Più semplicemente il Comitato ha escluso la dipendenza da causa di servizio dell’infermità sofferta dal ricorrente sul rilievo che, trattasi di una “patologia riconducibile ad insufficiente irrorazione del miocardio per riduzione del flusso ematico coronarico, a sua volta derivante da restringimento o subocclusione del lume vasale per fatti ateromatosi dell’intima della parete arteriosa. Poiché l’ateromatosi vasale può derivare da fattori multipli costituzionali o acquisiti su base individuale, la forma in questione non può attribuirsi al servizio prestato, anche perché in esso non risultano sussistenti specifiche situazioni di effettivi disagi o surmenage psico-fisico tali da rivestire un ruolo di causa o concausa efficiente e determinante”.

Ne consegue che, ferma restando la natura tecnico-discrezionale del giudizio del Comitato, che come tale è insindacabile nel merito in ordine alle valutazioni di carattere medico in esso contenute, alcuna contraddittorietà, sul piano logico-giuridico, né alcuna omissione, con riferimento ai presupposti di fatto, è dato riscontrare nel giudizio medesimo.

Il Collegio ritiene che il parere del Comitato sia altresì immune dal vizio di motivazione lamentato dal ricorrente, in quanto l’Organo consultivo ha puntualmente argomentato in relazione all’insussistenza del nesso eziologico tra i fatti di servizio e la patologia di che trattasi, sia sul piano causale che concausale.

Conseguentemente, non può ritenersi affetto dal lamentato vizio di motivazione neppure il decreto n. 3536/09 del 22.07.2009 adottato dall’Amministrazione, in quanto lo stesso deve intendersi motivato per relationem al parere del Comitato di Verifica. Si osserva, infatti, che l’art. 14, comma 1, del D.P.R. n. 461/2001 stabilisce che “l'Amministrazione si pronuncia sul solo riconoscimento di infermità o lesione dipendente da causa di servizio, su conforme parere del Comitato, anche nel caso di intempestività della domanda di equo indennizzo ai sensi dell'articolo 2, entro venti giorni dalla data di ricezione del parere stesso. Entro lo stesso termine l'amministrazione che, per motivate ragioni, non ritenga di conformarsi a tale parere, ha l'obbligo di richiedere ulteriore parere al Comitato, che rende il parere entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta;
l'Amministrazione adotta il provvedimento nei successivi dieci giorni motivandolo conformemente al parere del Comitato”.

Il Collegio ha già avuto modo di chiarire quale sia il senso da attribuire alla norma citata (cfr.

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