TAR Venezia, sez. III, sentenza 2024-02-08, n. 202400224
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Testo completo
Pubblicato il 08/02/2024
N. 00224/2024 REG.PROV.COLL.
N. 01241/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1241 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato G A D M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, non costituito in giudizio;
per l'ottemperanza:
- della sentenza del Tribunale Ordinario-OMISSIS-, Sezione Giudice del Lavoro-OMISSIS- notificata a mezzo PEC in data 24 marzo 2023.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 febbraio 2024 il dott. Massimo Zampicinini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente, vittima del dovere, ha agito avanti il Tribunale-OMISSIS- lamentando che le somme corrisposte nel dicembre 2012 quale speciale elargizione - -OMISSIS-- fossero state calcolate erroneamente, senza tenere conto dell’incremento disposto dall’art. 5 L. 206/04, applicabile anche nei confronti delle -OMISSIS-ex art. 34 DL 159/07 (convertito in L. 222/07).
Il Tribunale-OMISSIS-, Sezione Lavoro, in accoglimento della domanda, con la sentenza -OMISSIS-non impugnata e passata in giudicato, ha condannato l’Amministrazione dell’Interno a:
a) corrispondere al Sig. -OMISSIS- “ l’importo di € 3.750,00, oltre a rivalutazione ex art. 429 C.p.c. dal dicembre 2012 all’effettivo saldo ”;
b) “ rifondere al ricorrente le spese di lite, che liquida in complessivi € 1.800,00, oltre CPA ed IVA ed al rimborso forfetario del 15%, e le spese di contributo unificato per € 43,00. ”
In data 24 marzo 2023, il ricorrente ha notificato la sentenza munita di formula esecutiva al Ministero, a mezzo di posta elettronica certificato;constatato quindi il perdurante inadempimento, ha agito in questa sede per ottenere l’esecuzione integrale della suddetta sentenza.
Il ricorso dev’essere accolto.
Sussistono, innanzitutto, i requisiti di ammissibilità della domanda, perché il ricorrente ha provato il passaggio in giudicato della sentenza da eseguire e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni - dalla notifica del titolo esecutivo.
Nel merito, va inoltre ricordato che ai sensi dell’art. 112, co. 2, lett. c), cod. proc. amm., l’Amministrazione ha l’obbligo di conformarsi al giudicato formatosi sul provvedimento giurisdizionale.
Dalla documentazione prodotta in giudizio non risulta che l’Amministrazione abbia provveduto ad adempiere il dictum giurisdizionale.
Va quindi dichiarato l’obbligo del Ministero di corrispondere al ricorrente l’importo di € 3.750,00, oltre a rivalutazione ex art. 429 C.p.c. dal dicembre 2012 all’effettivo saldo, come specificato nella suddetta sentenza.
Deve essere dichiarato altresì l’obbligo del Ministero di corrispondere le somme dovute a titolo di rimborso delle spese legali, nell’importo indicato nella suddetta sentenza.
Per il caso di perdurante inottemperanza dell’Amministrazione, alla scadenza del termine di sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notifica a cura di parte della presente decisione, si nomina sin d’ora, ai sensi dell’art. 114, co. 4, cod. proc. amm., un Commissario ad acta, individuandolo nel Segretario Generale presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con facoltà di subdelegare gli adempimenti esecutivi, il quale, entro e non oltre l’ulteriore termine di trenta giorni, su richiesta dell’interessato, dovrà provvedere alla liquidazione delle suddette somme, previa adozione dei necessari atti contabili, in favore della parte ricorrente.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.