TAR Perugia, sez. I, sentenza 2022-09-09, n. 202200697

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Perugia, sez. I, sentenza 2022-09-09, n. 202200697
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Perugia
Numero : 202200697
Data del deposito : 9 settembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 09/09/2022

N. 00697/2022 REG.PROV.COLL.

N. 00080/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Umbria

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 80 del 2020, proposto da Agenzia del Demanio di Perugia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa ope legis dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Perugia, via degli Offici, 14;

contro

Comune di Magione, in persona del Sindaco in carica, non costituito in giudizio;

per l’annullamento

- dell’ordinanza di demolizione n. 171 del 4.12.2019, notificata il 10.12.2019 all’Agenzia ricorrente e della presupposta ordinanza n. 47 del 27/4/2017 con cui era stata ordinata dal Comune di Magione, ai sensi dell’art. 141 della L.R. 1/2015 la sospensione dei lavori eseguiti, su particelle formalmente intestate al Demanio dello Stato, in violazione della normativa edilizia.

- di qualunque atto presupposto e/o connesso.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 12 luglio 2022 il dott. Enrico Mattei e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Con il ricorso in epigrafe l’Agenzia del Demanio di Perugia ha impugnato contestualmente l’ordinanza n. 47 del 27.4.2017 con cui l’Ente Locale ha sospeso i lavori in corso di esecuzione su due particelle del territorio comunale (loc. Sant’Arcangelo) e la successiva ordinanza 171 del 4.12.2019 con cui, all’esito del procedimento avviato con l’ordinanza di sospensione lavori, il Comune ha disposto la demolizione delle relative opere.

Entrambe le ordinanze, emesse ai sensi dell’art. 141 della legge regionale n. 1/2015, sono state notificate all’Agenzia in quanto formale intestataria della particella in questione e come tale ritenuta dal Comune coobbligata ai sensi dell’art. 142 della richiamata legge regionale.

L’impugnativa è stata affidata ai seguenti motivi di diritto.

I. Violazione dell’art. 141 della legge regionale n. 1/2015, atteso che l’ordinanza di demolizione è stata emanata oltre il termine di 45 giorni dall’ordine di sospensione dei lavori.

II. Incompetenza dell’Autorità che ha emesso il provvedimento, atteso che a norma dell’art. 2 del T.U. 380/2001 e del pedissequo art. 141, comma 10, della legge regionale 1/2015, nel caso in cui una violazione edilizia debba essere contestata ad un’Amministrazione statale, la relativa competenza spetta unicamente al “Ministero delle Infrastrutture e Trasporti d’intesa con il Presidente della Giunta Regionale”.

III. Violazione dell’art. 142, comma 1, della legge regionale n. 1/2015, dovendosi escludere in capo all’Agenzia del Demanio l’elemento della colpa, quando la corretta gestione, manutenzione e conservazione delle aree è demandata ad altro soggetto, nel caso di specie la Provincia di Perugia (ex l.r. 2.5.1980, n. 39) per tutto ciò che riguarda la funzionalità e la tutela, e la Regione (ex l.r. 23.12.2004, n. 33) per l’eventuale gestione economica (es. concessione in favore di terzi).

IV. Illegittimità delle ordinanze impugnate per eccesso di potere e contraddittorietà, atteso che nell’ordinanza di sospensione del 27.4.2017 viene individuata quale particella di proprietà erariale la n. 53 che invece è pacificamente di proprietà privata come emerge dall’allegata visura catastale.

Il Comune di Magione non si è costituito in giudizio per resistere al ricorso.

All’udienza pubblica del giorno 12 luglio 2022, la causa è passata in decisione.

Il ricorso è fondato e va accolto.

Osserva infatti il Collegio che in caso di abuso edilizio realizzato su suolo pubblico, l’art. 35 del d.P.R. n. 380/2001 contempla unicamente la demolizione “a cura del Comune e a spese del responsabile dell’abuso”, non indicando in alcun modo, quale ulteriore e/o alternativo criterio individuationis , il proprietario pubblico della particella (T.A.R. Toscana, sez. III, 17 maggio 2016, n. 954;
idem, 15 gennaio 2019, n. 89).

Appare pertanto del tutto inconferente il richiamo nei provvedimenti impugnati all’art. 143 della legge regionale n. 1/2015, riguardando detta disposizione unicamente opere abusive realizzate da privati su fondi privati.

Ciò è sufficiente ad accogliere il ricorso, con assorbimento delle ulteriori censure proposte e conseguente annullamento dei provvedimenti impugnati.

Le spese del giudizio seguono, come da regola, la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo.

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