TAR Roma, sez. II, sentenza 2019-02-01, n. 201901319

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. II, sentenza 2019-02-01, n. 201901319
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201901319
Data del deposito : 1 febbraio 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 01/02/2019

N. 01319/2019 REG.PROV.COLL.

N. 04387/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4387 del 2015, proposto da
Comune di Castroreale, Comune di Rodì Milici e Comune di Centuripe, in persona dei rispettivi Sindaci pro tempore , tutti rappresentati e difesi dagli Avvocati A S e L A, con domicilio eletto presso lo studio dell’Avvocato A S in Roma, via Antonio Stoppani n. 1;



contro

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali (ora delle Politiche Agricole Alimentari Forestali e del Turismo), il Ministero dell’Interno e l’Istat - Istituto Nazionale di Statistica, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , tutti rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex lege presso la sua sede in Roma, via dei Portoghesi n. 12;



nei confronti

il Comune di Ragalna ed il Comune di Motta Camastra, in persona dei rispettivi Sindaci pro tempore , non costituiti in giudizio;



per l’annullamento

- dell’elenco dei Comuni Italiani predisposto dall’Istat, richiamato, quanto alla classificazione dei Comuni totalmente e parzialmente montani ai fini dell’esenzione dell’Imposta Municipale Propria, dall’art. 1 del d.l. 24 gennaio 2015, n. 4 (con particolare riferimento all’elenco del 1° gennaio 2015 e relativo aggiornamento del 30 gennaio 2015);

- delle tabelle riportate negli allegati A e B del medesimo d.l. 24 gennaio 2015, n. 4, recanti gli importi delle variazioni compensative, operate in danno dei Comuni ricorrenti, sulle risorse precedentemente stanziate in loro favore a valere sul Fondo di Solidarietà Comunale;

- di ogni altro atto presupposto, consequenziale o comunque connesso.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Economia e delle Finanze, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, del Ministero dell’Interno e dell’Istat - Istituto Nazionale di Statistica;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, nell’udienza pubblica del giorno 9 gennaio 2019, il Cons. Rita Tricarico e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:




FATTO e DIRITTO

I - I Comuni individuati in epigrafe hanno proposto il ricorso in esame avverso l’elenco dei Comuni italiani predisposto dall’Istat, richiamato, quanto alla classificazione dei Comuni totalmente e parzialmente montani ai fini dell’esenzione dell’Imposta Municipale Propria, dall’art. 1 del d.l. n. 4 del 24 gennaio 2015, nonché le tabelle riportate agli allegati A e B del medesimo decreto legge, recanti gli importi delle variazioni compensative operate, in danno dei Comuni ricorrenti, sulle risorse precedentemente stanziate in loro favore a valere sul Fondo di Solidarietà Comunale.

I.1 - I Comuni ricorrenti affermano di essere stati inseriti nell’elenco allegato alla circolare ricognitiva del Ministero delle Finanze del 16 giugno 1993, n. 9 (con cui si era provveduto alla ricognizione di tutti i Comuni ritenuti “montani” o di “collina” ai fini dell’esenzione dall’ICI), rientrando a pieno titolo tra quelli espressamente individuati ai sensi dell’art. 15 della legge n. 984 del 1977.

La situazione non sarebbe cambiata nel tempo neppure con l’istituzione della nuova imposta municipale propria (IMU), che ha sostituito l’ICI, avendo l’art. 9, comma 8, d.lgs. n. 23 del 2011 mantenuto, anche per la nuova imposta, la stessa esenzione già prevista dall’art. 7, comma 1, lett. h), del d.lgs. n. 504 del 1992.

I.2 - Successivamente, con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro dell’Interno e con il Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali in data 28 novembre 2014, adottato ai sensi dell’art. 4, comma 5 bis, del d.l. n. 66 del 2014, è stato assunto, quale criterio di riferimento per l’esenzione dalla c.d. IMU agricola, la sola quota altimetrica della Casa comunale.

Il decreto interministeriale del 28 novembre 2014 è stato impugnato da due di essi con separati ricorsi, dichiarati poi improcedibili con sentenze di questa Sezione 4 agosto 2015, nn. 10657 e 10659, essendo venuto meno l’interesse a fronte della sopravvenuta normativa.

I.3 - Successivamente è stato adottato il d.l. 24 gennaio 2015, n. 4, che ha dettato altri criteri per l’individuazione dei Comuni esenti.

Segnatamente l’art. 1 di detto d.l. ha stabilito: “A decorrere dall’anno 2015, l’esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) prevista dalla lettera h) del comma 1 dell’articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si applica:

a) ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, ubicati nei comuni classificati totalmente montani di cui all’elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT);

b) ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, ubicati nei comuni classificati parzialmente montani di cui allo stesso elenco ISTAT.” .

Esso ha inoltre previsto: “I criteri di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche all’anno di imposta 2014” , ma con la seguente precisazione: “Per l’anno 2014, non è, comunque, dovuta l’IMU per i terreni esenti in virtù del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con i Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali e dell’interno, del 28 novembre 2014, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 284 del 6 dicembre 2014 e che, invece, risultano imponibili per effetto dell’applicazione dei criteri di cui ai commi precedenti.” .

I.4 - All’elenco ed alle tabelle, oggetto dell’impugnazione in esame, fa rinvio la disposizione in ultimo richiamata.

II - Sono stati dedotti i seguenti motivi di censura:

1) Violazione del principio di riserva di legge ex art. 23 Cost. Violazione dei principi di uguaglianza e ragionevolezza dell’imposizione tributaria. Violazione dell’art. 29 della legge n. 142 del 1990, dell’art. 7 del d.lgs. n. 504 del 1992 e dell’art. 15 della legge n. 984 del 1977. Eccesso di potere per difetto di motivazione, disparità di trattamento ed ingiustizia manifesta.

L’art. 1 del decreto legge n. 4 del 2015 rinvia “all’elenco dei Comuni italiani predisposto dall’Istituto Nazionale di Statistica” per l’individuazione sia dei Comuni totalmente montani, nel cui territorio tutti i terreni agricoli sono esenti dall’Imposta Municipale Propria, sia altresì dei Comuni parzialmente montani, nel cui territorio i terreni agricoli sono esenti dall’imposta solo se posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all’art. 1 del decreto legislativo n. 99 del 2004, iscritti nella previdenza agricola.

I criteri per l’applicazione dell’esenzione tributaria non potrebbero essere stabiliti dall’Istat mediante i propri elenchi, ma si sarebbero dovuti predeterminare in modo formale con l’atto legislativo, per cui nella specie sarebbe violato il principio di cui all’art. 23 Cost., a mente del quale nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge. In questo caso né l’elenco dei Comuni montani né le tabelle sulle variazioni compensative integrerebbero un rinvio recettizio, tale da poterli configurare quali atti aventi forza e valore di legge. Essi avrebbero, perciò, natura di atti amministrativi.

Gli elenchi Istat specificano in legenda che il carattere di “montanità” è stato definito dalla legge n. 991/1952.

Tuttavia, essendo stato detto criterio abrogato dall’art. 29 della legge n. 142/1990, esso non avrebbe potuto essere “riesumato” da un mero provvedimento amministrativo.

In precedenza l’esenzione dall’imposta era invece regolata dalla disposizione contenuta al primo comma, lett. h), dell’art. 7 d.lgs. n. 504 del 1992.

In ogni caso alcuni dei Comuni ricorrenti avrebbero i requisiti oggettivi riferiti all’altitudine ed all’escursione altimetrica, fissati dalla legge n. 991 del 1952 per il riconoscimento del carattere di “montanità”, per cui il criterio seguito dall’Istat non sarebbe quello desunto da tale legge.

L’art. 1, comma 3, della legge n. 991 del 1952 ha inoltre previsto l’inserimento tra i Comuni montani di quelli che, pur non presentando le condizioni

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