TAR Trieste, sez. I, sentenza breve 2024-02-14, n. 202400066

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Trieste, sez. I, sentenza breve 2024-02-14, n. 202400066
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Trieste
Numero : 202400066
Data del deposito : 14 febbraio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 14/02/2024

N. 00066/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00032/2024 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 32 del 2024, proposto dalla signora -O-, in qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sulla figlia minore -O-, rappresentata e difesa dall'avvocato C B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

il Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Trieste, domiciliataria ex lege in Trieste, piazza Dalmazia, 3;



nei confronti

del signor -O-, non costituito in giudizio;



per l'annullamento

- del decreto -O- del 6 novembre 2023 del Prefetto della Provincia di Udine con il quale è stata respinta l'istanza per il cambiamento di cognome della minore con assunzione del solo cognome materno;

- di ogni atto conseguente e presupposto in particolare della nota prefettizia -O- del 18 luglio 2022 e della successiva nota -O- del 20 aprile2023.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 febbraio 2024 il dott. D B e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

1. Con ricorso notificato il 29 dicembre 2023-4 gennaio 2024 e depositato il successivo giorno 23 gennaio 2024 la ricorrente, nella sua qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sulla figlia minore, ha impugnato il provvedimento in epigrafe col quale la Prefettura di Udine ha respinto la sua istanza del 12 gennaio 2022 per il cambiamento del cognome della figlia con assunzione del solo cognome materno in sostituzione di quello paterno.

Il diniego è stato espresso sul rilievo dell’opposizione del padre e stante “ l’assenza di provvedimenti e/o pronunce attraverso i quali sia stata disposta in capo al medesimo la perdita della potestà genitoriale […] tenuto conto del disaccordo tra la richiedente e il proprio ex coniuge e del fatto che in tale circostanza trovano applicazione le disposizioni di cui all’art. 320 c.c. ”.

La ricorrente ha dedotto le seguenti censure: 1) violazione dell’art. 91 del d.P.R. n. 396/2000 e dell’art. 3 della l. n. 241/1990, eccesso di potere per carenza di motivazione; 2) violazione degli artt. 2, 2 bis e 10 bis della l. n. 241/1990, eccesso di potere per violazione dei termini procedimentali; 3) violazione degli artt. 2, e 2 bis della l. n. 241/1990, eccesso di potere per difetto/contraddittorietà della motivazione, violazione dell’art. 320 cod.civ. in relazione all’art. 337 quater , terzo comma, cod. civ..

2. L’Amministrazione si è costituita in giudizio in resistenza al ricorso.

3. Alla camera di consiglio del giorno 7 febbraio 2024 la causa è passata in decisione, previo avviso alle parti ai sensi dell’art. 60 cod.proc.amm..

4. Il ricorso è infondato.

Il presente giudizio riguarda un’istanza di mutamento del cognome proposta ai sensi dell’art. 89, del d.P.R. n. 396/2000, secondo cui “ chiunque vuole cambiare il nome o aggiungere al proprio un altro nome ovvero vuole cambiare il cognome, anche perché ridicolo o vergognoso o perché rivela l’origine naturale o aggiungere al proprio un altro cognome, deve farne domanda al prefetto ”.

5. La prima censura, con la quale si rileva la tardività dell’opposizione del padre è infondata in fatto, come peraltro poi riconosciuto dalla stessa ricorrente, perché l’Amministrazione ha dimostrato che - diversamente da quanto sostenuto dalla ricorrente e per mero errore materiale riportato nella nota prefettizia del 18 luglio 2022 - l’opposizione è stata notificata alla Prefettura il primo giugno 2022, vale a dire entro il termine di trenta giorni “ dalla data dell'ultima notificazione alle

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