TAR Roma, sez. I, sentenza 2013-01-11, n. 201300206
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Testo completo
N. 00206/2013 REG.PROV.COLL.
N. 03004/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Nel giudizio introdotto con il ricorso 3004/12, proposto dall’Unione sindacale di base, in persona del legale rappresentate pro tempore , assistita e difesa dagli avv. ti Salerni e Damizia, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma, viale Carso 23;
contro
la Presidenza del consiglio dei ministri, in persona del presidente pro tempore , assistita e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria per legge;
nei confronti di
la Confederazione unitaria di base, in persona del legale rappresentante pro tempore , assistita e difesa dall'avv. E. Luberto, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale delle Milizie 9; P L, non costituito in giudizio;
per l'annullamento in parte qua,
del d.P.R. 20 gennaio2012, recante la nomina di 48 rappresentanti delle categorie produttive di beni e servizi nei settori pubblico e privato del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro;
della deliberazione 13-22 gennaio 2012 della Presidenza del consiglio dei ministri;
della nota 27 marzo 2012 del Segretariato generale della Presidenza del consiglio dei ministri, avente ad oggetto: riordino del C.N.E.L.
nonché per il riconoscimento del diritto alla designazione del rappresentante C.N.E.L., ex art. 4 della l. 936/86, nell’ambito della categoria della pubblica amministrazione per il periodo sino al 27 luglio 2015.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Presidenza del consiglio dei ministri e della Confederazione Unitaria di Base;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 novembre 2012 il cons. avv. A. Gabbricci e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.1. L’art. 23 del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito nella l. 22 dicembre 2011, n. 214, ha, tra l’altro, modificato le disposizioni di cui alla l. 30 dicembre 1986, n. 936, che regolano la composizione ed il funzionamento del Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro (C.N.E.L.).
1.2. Fino a tale modifica, l’art. 2 della l. 936/86 stabiliva che il C.N.E.L. era composto, oltre al presidente, da centoventuno tra esperti, rappresentanti delle categorie produttive e delle associazioni di promozione sociale e delle organizzazioni di volontariato.
1.3. I novantanove rappresentanti delle categorie produttive – cui si aggiungevano dodici esperti, e dieci rappresentanti del volontariato e della promozione sociale - erano ripartiti tra quarantaquattro rappresentanti dei lavoratori dipendenti, diciotto di quelli autonomi e trentasette delle imprese.
1.4 All’interno di ciascuna di tali categorie erano previste altre ripartizioni: per i lavoratori dipendenti era prescritta la presenza di determinati settori produttivi (agricoltura, pesca, industria, commercio artigianato e servizi); per quelli autonomi erano stabiliti cinque rappresentanti ciascuno per i coltivatori diretti e gli artigiani, e quattro per i liberi professionisti e le cooperative di produzione e di consumo; nella categoria delle imprese erano distinti agricoltura e pesca (cinque componenti), industria (quattordici), commercio e turismo (sette) servizi (otto); a IRI, ENI ed EFIM era inoltre attribuito un rappresentante per ciascuno.
2.1. La riforma, ex art. 23, VIII comma, d.l. 201/11, ha complessivamente ridotto a sessantaquattro i consiglieri: gli esperti sono ora dieci, e sei i rappresentanti delle associazioni di promozione e volontariato; i rappresentanti delle categorie produttive sono diventati quarantotto, dei quali ventidue per i lavoratori dipendenti, nove per quelli autonomi ed i professionisti, e diciassette per le imprese; sono scomparse tutte le ulteriori distinzioni per settori, contenute nella precedente disciplina.
2.2. Con la disposizione transitoria, di cui all’art. 23, IX comma, si è stabilito che, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore dello stesso decreto legge, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del consiglio, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, si sarebbero nominati i nuovi componenti del Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro, secondo la ripartizione appena indicata, così superando quello nominato, solo un anno prima, per il quinquennio 2010-2015.
2.3. Con il decreto 20 gennaio 2012, il Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio stesso, adottata nella riunione del 13 gennaio 2012, ha effettivamente nominato, fino al 27 luglio 2015, quarantotto persone, personalmente elencate, ripartendole tra le categorie produttive di beni e servizi nei settori pubblico e privato, secondo la previsione di legge.
2.4. Nei ventidue rappresentanti dei lavoratori dipendenti è stato incluso P L, che già faceva parte del C.N.E.L. nella precedente composizione: e su questa nomina – o, meglio, sulla relativa associazione sindacale di riferimento – verte la presente controversia.
3.1. Invero, la riforma del C.N.E.L. era inizialmente contenuta nell’art. 17, del d.l. 13 agosto 2011, n. 138 (poi sostituito dal citato art. 23), e, in previsione del rinnovo da quello stabilito, nell’ottobre 2011 fu inviata alla Presidenza del consiglio una nota della confederazione Unione sindacale di base – USB: nata, vi si legge “nel maggio 2010 dalla fusione tra la Federazione nazionale RdB, lo SdL - Sindacato dei Lavoratori - e consistenti settori della CUB”, la Confederazione unitaria di base, qui controinteressata.
In questa nota l’USB