TAR Roma, sez. II, sentenza breve 2024-06-21, n. 202412624

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. II, sentenza breve 2024-06-21, n. 202412624
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202412624
Data del deposito : 21 giugno 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 21/06/2024

N. 12624/2024 REG.PROV.COLL.

N. 02466/2024 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 2466 del 2024, proposto da
I B, rappresentato e difeso dall'avvocato C D M, con domicilio digitale in atti;

contro

Roma Capitale, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato P R M M, con domicilio digitale in atti;

nei confronti

C d G, non costituita in giudizio;

per l'annullamento

- della graduatoria finale del concorso pubblico, per titoli ed esami, oggetto della delibera n. 285 della Giunta Capitolina del 31 luglio 2023 per la copertura di incarichi di alta qualificazione all’interno di Roma Capitale;

- della prova di concorso per titoli e colloquio attitudinale del 6 dicembre 2023 con cui è stata predisposta e/o approvata la griglia del 15 dicembre 2023;

- della griglia finale oggetto di revisione del 20 dicembre 2023 priva di protocollo;

- del verbale del colloquio attitudinale del 6 dicembre 2023;

- di tutti gli atti della Commissione giudicatrice, con particolare riferimento al verbale di correzione della prova relativa all’attitudine professionale di parte ricorrente nella parte in cui è stato attribuito, modificando a ribasso il precedente giudizio valutativo, lo stesso punteggio di 59,5;

- per quanto di ragione, di tutti i verbali della Commissione di concorso relativi alla valutazione della parte ricorrente che ha espletato la prova di concorso;

- di ogni altro atto antecedente, presupposto e/o consequenziale anche potenzialmente lesivo degli interessi del ricorrente,

e per l’accertamento

- del diritto del ricorrente ad essere ammesso, previa – se del caso - rivalutazione della prova d’esame tra i candidati risultati vincitori della prova per titoli e colloquio attitudinale relativa al bando Concorso pubblico, per la copertura di incarichi di elevate qualificazione del 13 Municipio di Roma Capitale per la vigilanza e manutenzione del patrimonio viario, decoro e verde urbano.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 maggio 2024 la dott.ssa E M e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Atteso che il ricorrente:

- ha partecipato, quale già dipendente a tempo pieno dell’Amministrazione Capitolina, alla procedura di interpello interna per l’attribuzione di incarichi di Elevata Qualificazione presentando la propria candidatura la posizione relativa al 13 municipio nel settore della vigilanza e manutenzione patrimonio viario, decoro e verde urbano e protezione civile, collocandosi in posizione non utile in ragione dell’asserita “ errata valutazione dei titoli posseduti ed esperienza professionale ”;

- assume che le valutazioni conseguite nella suindicata procedura di interpello sarebbero illegittime e ne chiede l’annullamento;

Considerato che Roma Capitale, costituitasi in giudizio ha eccepito, in via pregiudiziale, il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario;

Ritenuto che:

- la giurisprudenza amministrativa ha avuto modo di rilevare che “ nell’impiego pubblico il conferimento di posizioni organizzative esula dall’ambito delle procedure concorsuali di cui all’art. 63 comma 4, d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165 in quanto la posizione organizzativa non determina un mutamento di profilo professionale, che rimane invariato, né un mutamento di area, ma comporta soltanto un mutamento di funzioni, le quali cessano al cessare dell’incarico;
si tratta, in definitiva, di una funzione ad tempus di alta responsabilità la cui definizione – nell’ambito della classificazione del personale di ciascun comparto – è demandata dalla legge alla contrattazione collettiva;
siffatta qualificazione comporta che le relative controversie siano devolute alla giurisdizione del giudice ordinario, non ostandovi che vengano in considerazione atti amministrativi presupposti intesi alla fissazione dei criteri per l’attribuzione della posizione organizzativa
(cfr. Consiglio di Stato n. 3343/20;
TAR Emilia Romagna – Bologna n. 453/22;
TAR Abruzzo – Pescara n. 229/2015)
” (T.A.R. Lazio, Latina, sez. I, 19 dicembre 2022, n. 976);

- è stato, altresì, chiarito con riguardo a fattispecie analoghe che l’atto con il quale viene conferito l’incarico di Elevata Qualificazione rientra nella categoria degli atti negoziali, adottati con la capacità e i poteri del datore di lavoro (art. 5, comma 2 e art. 63, commi 1 e 4, D. Lgs. n. 165 del 2001), e più precisamente che “ detti atti rientrano nel novero degli atti di micro-organizzazione, costituenti esplicazione della capacità e dei poteri del privato datore di lavoro […] sottratti per definizione alla cognizione del giudice amministrativo, in quanto inerenti a posizioni di diritto soggettivo (Cons. Stato, Sez. V, 15 febbraio 2010, n. 815) ”;

- l’attività della Amministrazione in questi casi non si configura come esercizio di un potere di organizzazione, ma come adempimento di un obbligo di ricognizione e di individuazione degli aventi diritto;
siffatta qualificazione comporta che le relative controversie siano devolute alla giurisdizione del giudice ordinario;

- l’eccezione sollevata da Roma Capitale deve, pertanto, essere accolta e il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario, dinanzi al quale il processo può essere proseguito con le modalità e i termini di cui all’art. 11 cod. proc. amm;

- in ragione della definizione in rito della controversia, le spese del giudizio sono compensate tra le parti.

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi