TAR Bologna, sez. I, sentenza breve 2019-12-02, n. 201900913

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bologna, sez. I, sentenza breve 2019-12-02, n. 201900913
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bologna
Numero : 201900913
Data del deposito : 2 dicembre 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 02/12/2019

N. 00913/2019 REG.PROV.COLL.

N. 00801/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 801 del 2019, proposto da
Tosoh Bioscience S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti M A, S M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio S M in Bologna, Galleria Cavour 4;



contro

Azienda Unità Sanitaria Locale della Romagna, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. R M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Bologna, via Santo Stefano, 16;



nei confronti

Sebia Italia S.R.L, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti C D P, G P, F T, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



per l'annullamento

del provvedimento del 30 settembre 2019 n. 3067 della Azienda Unità Sanitaria Locale della Romagna, con sede in Ravenna, Via De Gasperi n. 8, successivamente noto, con il quale è stata disposta l’aggiudicazione della procedura aperta per la fornitura di sistemi diagnostici per U.O. Patologia Clinica del Laboratorio di rifermento di Pievesestina di cui al lotto n. 4 “sistema analitico per la determinazione di HbA1C, HbF, HbA2 e screening delle varianti emoglobiniche” di durata quinquennale rinnovabile di due anni a favore della società SEBIA ITALIA S.r.l. con sede in Bagno a Ripoli (FI);

del verbale di Commissione giudicatrice 30 maggio 2019 nella parte in cui ha assegnato alla ricorrente la valutazione 4.2 su 6 del requisito n. 11 “Determinazione HbA1c” nonché nella parte in cui ha assegnato alla società SEBIA ITALIA S.r.l. per lo stesso requisito n. 11 la valutazione ottimo con punteggio 6, ed ancora dell’ammissione alla gara della società SEBIA ITALIA Srl nonostante l’assenza nella propria offerta proposta di requisiti indispensabili;

per quanto di ragione

del provvedimento, non noto nei suoi estremi di identificazione, con il quale a seguito della seduta del 4 luglio 2019 è stata disposta l’aggiudicazione provvisoria, o proposta di aggiudicazione, a favore della controinteressata società SEBIA ITALIA S.r.l. della procedura di affidamento di cui sopra,

del bando di gara 28 novembre 2018, del disciplinare di gara nonché del capitolato tecnico relativo al lotto 4,

per l’accertamento dell’obbligo per la stazione appaltante di disporre l’affidamento della fornitura dei sistemi diagnostici di cui sopra e per l’effetto la stipulazione del relativo contratto a favore della società ricorrente, con conseguente condanna della stessa Amministrazione di procedere in tal senso, o in alternativa per la dichiarazione della inefficacia del contratto eventualmente stipulato a favore della controinteressata, e dunque per la condanna della stazione appaltante della ricorrente ad adottare ogni atto o provvedimento necessario ai fini del subentro nell’affidamento della fornitura e, previa nuova stipulazione, nella esecuzione del contratto; in subordine per la condanna al risarcimento del danno per equivalente monetario nella misura da quantificare in corso di giudizio, con espressa riserva di proporre nel presente o in separato giudizio domanda di risarcimento dei danni tutti patiti e patiendi in conseguenza dell’adozione degli atti e provvedimenti di cui sopra, ivi compreso il diniego di accesso; e per ogni ulteriore consequenziale statuizione.

per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da SEBIA ITALIA S.R.L il 18\11\2019 :

per l'annullamento

del provvedimento di ammissione della offerta tecnica di parte ricorrente nella procedura di cui trattasi;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Azienda Unità Sanitaria Locale della Romagna e di Sebia Italia S.R.L;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 novembre 2019 il dott. U D C e uditi per le parti i difensori S M, R M, F T;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

La società ricorrente ha partecipato alla gara d’appalto per la fornitura di sistemi diagnostici per Unità Operativa Patologia Clinica del Laboratorio di riferimento del Centro Servizi di Pievesestina indetta dalla AUSL della Romagna.

La gara è stata suddivisa in cinque lotti funzionali e la ricorrente ha presentato offerta per il n. 4 – Emoglobina glicata e screening varianti emoglobiniche.

La Commissione di gara aggiudicava provvisoriamente in riferimento a tale lotto a favore della Sebia Italia Srl, mentre Tosoh si classificava al secondo posto con una differenza di punteggio inferiore al punto (93,10 a 93,02).

La ricorrente presentava istanza di accesso documentale rimasta senza riscontro e nel frattempo veniva effettuata l’aggiudicazione definitiva dell’affidamento della fornitura in questione alla società controinteressata.

Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione degli artt. 83 e 95 D.lgs. 50/2016, delle prescrizioni del capitolato tecnico relativo in merito al sistema analitico per la determinazione di HbA1C, HbF, HbA2 e screening delle varianti emoglobiniche con riguardo, nell’elenco dei “ requisiti soggetti a valutazione ”, al requisito di cui la rigo 11.

Dopo aver premesso alcuni dati scientifici sulla sostanza che viene analizzata con gli strumenti offerti dalle ditte che hanno partecipato alla gara, e sulle tecniche di effettuazione delle analisi, la ricorrente si sofferma sul requisito richiesto all’undicesimo rigo del capitolato tecnico “ Determinazione HbA1C: numerosità e entità interferenti da HbF e da varianti Hb e, in particolare, HbD e HbE) ”; per tale requisito il punteggio massimo assegnabile è pari a 6.

La ricorrente si duole che per tale requisito (accuratezza della quantificazione della emoglobina glicata ) sia stato attribuito alla controinteressata il punteggio massimo,

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