TAR Napoli, sez. I, sentenza 2011-04-06, n. 201101972

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. I, sentenza 2011-04-06, n. 201101972
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 201101972
Data del deposito : 6 aprile 2011
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00360/2010 REG.RIC.

N. 01972/2011 REG.PROV.COLL.

N. 00360/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 360 del 2010, proposto da:
C P, rappresentato e difeso dall’avv. N M, con il quale elettivamente domicilia in Napoli, via Francesco Giordani n. 42 nello studio dell’avv. C D L;

contro

Comune di San Prisco, in persona del sindaco legale rappresentante p.t., prof. A S, rappresentato e difeso dall'avv. S D B, col quale elettivamente domicilia in Napoli, viale Gramsci, n. 23, presso lo studio del prof. avv. G L;

per l'annullamento

a) del Provvedimento del Responsabile dell’Area Affari Generali del Comune di San Prisco del 26 novembre 2009, prot. n. 15986 del 7 dicembre 2009;
b) di ogni altro atto allo stesso premesso, connesso, collegato e consequenziale, nella misura in cui risulti lesivo della sfera giuridica del ricorrente.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di San Prisco;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Data per letta nell'udienza pubblica del giorno 9 marzo 2011 la relazione del dott. Francesco Guarracino e uditi i difensori delle parti presenti come specificato nel verbale di udienza;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Col ricorso in esame il sig. C P, presidente del consiglio comunale di San Prisco dal luglio 2007, dolendosi del fatto che dal 1° gennaio 2008 la sua indennità di carica, in precedenza erogata ai sensi dell’art. 8, comma 8, dello statuto comunale in misura pari a quella del vicesindaco (per un importo - a sua volta pari al 55% di quello spettante al sindaco - di € 1.533,88 lordi), sia stata ridotta al 10% di quella del sindaco (cioè a € 278,66 mensili lordi), impugna il provvedimento prot. n. 15986 del 7 dicembre 2009 del responsabile dell’Area Affari Generali dell’amministrazione comunale con cui è stata manifestata la determinazione di continuare ad erogargli l’indennità di carica nell’attuale ammontare ridotto.

Con un unico complesso motivo di impugnazione, il ricorrente sostiene che il provvedimento del responsabile dell’Area Affari Generali è affetto da difetto di competenza, essendo questa riservata al consiglio comunale ex art. 23, co. 11, della legge 3 agosto 1999 n. 265 («le indennità e i gettoni di presenza, determinati ai sensi del comma 9, possono essere incrementati o diminuiti con delibera rispettivamente di giunta e di consiglio»), che esso è illegittimo per omessa comunicazione di avvio del procedimento, che è in contrasto altresì con l’art. 8 comma 8 del vigente statuto comunale e che, al riguardo, la novella dell’art. 82 del d.lgs. 267/00 preclude per il futuro la modifica delle indennità o dei gettoni di presenza rispetto a quanto previsto dal DM 119/00, ma non incide su quelle pregresse, che conserverebbero validità per tutta la consiliatura in corso.

La domanda cautelare proposta col ricorso è stata respinta con ordinanza n. 564 del 10 marzo 2010.

Il Comune di San Prisco si è costituito in giudizio resistendo al gravame con memoria difensiva depositata il 4 febbraio 2011.

Alla pubblica udienza del 9 marzo 2011 la causa è stata trattenuta in decisione.

Va premesso, in punto di diritto, che ai sensi dell’art. 8, co. 8, dello statuto comunale di San Prisco «per il Presidente del Consiglio <comunale>
è previsto un compenso mensile pari all’importo corrisposto quale indennità del Vice Sindaco».

Il testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali espressamente disciplina all’art. 82 le indennità di funzione, tra gli altri, dei presidenti dei consigli comunali, stabilendo che la misura di tale indennità è determinata con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali (d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, all’art. 82, comma 8, che in tale parte è rimasto invariato rispetto al testo originario).

In origine, il successivo comma 11 del medesimo articolo stabiliva che «le indennità di funzione e i gettoni di presenza, determinati ai sensi del comma 8, possono essere incrementati o diminuiti con delibera di giunta e di consiglio per i rispettivi componenti», purché entro determinati limiti;
il comma è stato novellato, in un primo momento, dall’art. 2, comma 25, lett. d, della legge finanziaria del 2008 (legge 24 dicembre 2007, n. 244), che ha mantenuto la possibilità di incremento, e quindi sostituito in modo affatto diverso dall’art. 76, comma 3, del d.l. 25 giugno 2008, n. 112, come convertito con legge 6 agosto 2008, n. 133, che non prevede più alcun potere di incremento in capo alle singole amministrazioni locali, provvedendo anzi la stessa legge (art. 61, co. 10, d.l. 112/08 cit.) anche a sospendere, sino al 2011, la possibilità di incremento prevista dall’art. 82, co. 10, in sede di rinnovo triennale del decreto ministeriale di cui al predetto comma ottavo.

Tanto premesso, osserva preliminarmente il Collegio che il ricorrente, assumendo, a sostegno delle proprie ragioni, che il responsabile dell’Area Affari Generali dell’amministrazione non poteva, con proprio provvedimento, determinare una indennità di carica inferiore a quella prevista dalla norma dello statuto comunale sino a che quest’ultima norma non fosse stata adeguata alle prescrizioni normative intanto sopravvenute, ledendo la competenza dell’organo consiliare, fa innanzitutto questione dell’esercizio di un potere amministrativo, a suo dire spettante al consiglio comunale anziché al funzionario, il cui sindacato rientra nella giurisdizione in questa sede adita.

Le censure, peraltro, non possono trovare accoglimento.

Il potere di determinare la misura delle indennità di funzione era, già in origine, di competenza statale, restando consentito agli enti locali, come si è visto, soltanto di incrementare o diminuire le indennità stabilite, ai sensi di legge, con decreto ministeriale.

La norma statale sopravvenuta che ha abrogato anche questo circoscritto potere, al contempo (con significativa concomitanza) congelando i possibili aumenti dell’indennità in sede di rinnovo del decreto ministeriale, non si limita a sottrarre per il futuro l’indennità ad incrementi stabiliti a livello di amministrazione locale, bensì conforma definitivamente le indennità erogate a quelle stabilite a livello di governo centrale: in altri termini, in base alla legge vigente (art. 82, commi 1 e 8, d.lgs. 267/00) la misura dell’indennità di funzione è quella (e soltanto quella) stabilita nel decreto ministeriale, questo essendo, contrariamente a quanto assunto dal ricorrente, il solo regime giuridico applicabile alla fattispecie, che, fondandosi su norma di legge, prevale su quello dettato da atti amministrativi anteriori.

Erroneamente, dunque, il ricorrente ritiene, altresì, che il responsabile dell’Area amministrativa abbia prevaricato le competenze del consiglio comunale in materia, che sono invece cessate per legge.

Trattandosi dell’assunzione di determinazioni conseguenti al mutato quadro normativo, piuttosto che ad apprezzamenti discrezionali, non era inoltre necessario che, a pena di annullabilità, fosse data comunicazione di avvio del procedimento.

Per tali ragioni, il ricorso va respinto.

La peculiarità della vicenda giustifica la compensazione delle spese di lite tra le parti.

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