TAR Napoli, sez. III, sentenza 2014-03-18, n. 201401570

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. III, sentenza 2014-03-18, n. 201401570
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 201401570
Data del deposito : 18 marzo 2014
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00553/2013 REG.RIC.

N. 01570/2014 REG.PROV.COLL.

N. 00553/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 553 del 2013, proposto per atto di costituzione a seguito di opposizione al ricorso straordinario al Capo dello Stato da:
- Ditta NT e NN Murante di Avallone NAmaria,
- Impresa Funebre Pas. Service Sas di VA Pastore,
- Ditta Onoranze Funebri di MI TO,
- Onoranze Funebri Secondigliano di AR TA & C. S.a.s.,
- Ditta Accarino Massimiliano,
- Ditta Trasporti Funebri Botta di Manna Rosaria,
- Impresa Funebre Mammarella S.a.s. di LO VA & C.,
- Impresa Funebre RI S.a.s. di RI Monica & C,
- Impresa Funebre Esposito QU & C S.a.s.,
- IS S.a.s. di IS NN & C.,
rappresentati e difesi dall'avv. Simona Omodei, con domicilio eletto in Napoli, presso la Segreteria del Tar Campania Napoli;



contro

Comune di Napoli, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. Giuseppe Dardo, Barbara Accattatis Chalons D'Oranges, NT Andreottola, Eleonora Carpentieri, Bruno Crimaldi, NAlisa Cuomo, NA IV RI, GI Pizza, NA Pulcini, Bruno Ricci, Gabriele Romano, Gabriele Romano, con domicilio eletto in Napoli, Palazzo S. GI, presso l’Avvocatura Municipale;



per l'annullamento,

della determinazione n. 124 del 16 luglio 2012 del comune di Napoli – Dipartimento autonomo lavoro e impresa – Servizio impresa e SUAP Servizio autonomo servizi cimiteriali – Direz. Centrale VIII - Serv. Polizia amministrativa.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Napoli;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 febbraio 2014 il dott. Gianmario Palliggiano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

Con l’odierno ricorso, notificato il 28 dicembre 2012 e depositato il successivo 4 febbraio, le Ditte ricorrenti si costituiscono in giudizio per opposizione, formulata dal resistente comune di Napoli, al ricorso straordinario al Capo dello Stato, presentato in data 11 dicembre 2012, con i quali i ricorrenti in epigrafe indicati hanno impugnato, ai fini dell’annullamento, la determinazione n.124 del 16 luglio 2012.

Con tale determinazione, il Comune di Napoli aveva dettato le linee guida connesse al rilascio delle autorizzazioni ed alla regolarizzazione delle imprese funebri operanti nell'ambito del territorio del medesimo comune.

Il Comune di Napoli ha adottato l’impugnata determinazione per adeguarsi alla disciplina di cui all’art. 9, Legge regionale Campania n. 12 del 2001, come modificata dalla Legge regionale n. 2 del 2010, per quanto riguarda i requisiti di cui devono essere in possesso gli operatori del settore.

Di conseguenza, la determinazione dispone che, per l'esercizio dell'attività, i nuovi operatori devono presentare apposita SCIA per l'apertura dell'attività di impresa funebre; a siffatto adempimento, entro la data del 31 dicembre 2012, si sarebbero dovuti attenere anche gli operatori già in possesso di autorizzazione allo scopo di attestare l'adeguamento ai requisiti previsti dal menzionato art.9 L.R. 12/2001.

In mancanza di adeguamento entro il termine stabilito, i soggetti operanti nel settore possono esercitare esclusivamente le attività di disbrigo delle pratiche amministrative e della fornitura di feretro e di altri articoli funebri, senza possibilità di procedere al trasporto delle salme.

Nello specifico,

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi