TAR Lecce, sez. III, sentenza 2023-09-18, n. 202301058
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Testo completo
Pubblicato il 18/09/2023
N. 01058/2023 REG.PROV.COLL.
N. 01392/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1392 del 2022, proposto da
Meit Multiservices S.r.l., Esco Light S.r.l., Gbs S.r.l., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, ognuna in proprio ed in qualità di componente dell’A.T.I. costituenda, rappresentate e difese dall'avvocato Gennaro Rocco Notarnicola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Azienda Sanitaria Locale - A.S.L. di Taranto, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Fabio Tagliente, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento,
previa concessione di idonee misure cautelari e, ancor prima, di quelle provvisorie monocratiche ex art. 56 c.p.a.:
del bando, pubblicato sulla G.U.R.I. del 21 Novembre 2022 (V^ Serie Speciale), della procedura di gara aperta telematica indetta dall'A.S.L. di Taranto per l'affidamento in appalto (per la durata di 60 mesi) del “servizio integrato di manutenzione del patrimonio immobiliare dell'A.S.L. di Taranto attinente a tutte le attività afferenti all'esercizio, gestione, conduzione, manutenzione, verifica e miglioramento degli immobili, degli impianti e delle macchine, il servizio energia ex D.P.R. 412/1993 e D. Lgs. n. 115/2008'” (CIG: 9471880AA3 - CUP E54E22000320005), nonché del Disciplinare, compreso quello ripubblicato il 12 Dicembre 2022 sul portale di Empulia a seguito dei Chiarimenti resi dalla Stazione Appaltante, di questi ultimi, del Capitolato di oneri e di quello tecnico, di tutti i rispettivi allegati, della delibera a contrarre del Direttore Generale della stessa A.S.L. di Taranto n. 2334 del 30 Ottobre 2022 e di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguenziale, nei limiti di interesse specificati nel ricorso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Azienda Sanitaria Locale - A.S.L. di Taranto;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 luglio 2023 la dott.ssa Patrizia Moro e udito per le parti ricorrenti l’avv.to L. Nilo, in sostituzione dell'avv.to G. Notarnicola;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
I. Con ricorso notificato il 16 Dicembre 2022, e depositato in data 20 Dicembre 2022, le tre Società ricorrenti (due delle quali sono componenti del R.T.I. gestore uscente del global service in questione) impugnano il bando, pubblicato sulla G.U.R.I. del 21 Novembre 2022 (V^ Serie Speciale), della procedura di gara aperta telematica indetta dall'A.S.L. di Taranto per l'affidamento in appalto (per la durata di 60 mesi) del “ servizio integrato di manutenzione del patrimonio immobiliare dell'A.S.L. di Taranto attinente a tutte le attività afferenti all'esercizio, gestione, conduzione, manutenzione, verifica e miglioramento degli immobili, degli impianti e delle macchine, il servizio energia ex D.P.R. 412/1993 e D. Lgs. n. 115/2008' ” (CIG: 9471880AA3 - CUP E54E22000320005), nonché il Disciplinare, compreso quello ripubblicato il 12 Dicembre 2022 sul portale di Empulia a seguito dei Chiarimenti resi dalla Stazione Appaltante, questi ultimi, il Capitolato di oneri e quello tecnico, tutti i rispettivi allegati, la delibera a contrarre del Direttore Generale della stessa A.S.L. di Taranto n. 2334 del 30 Ottobre 2022 e ogni altro atto presupposto, connesso e conseguenziale, nei limiti dell’interesse, lamentandone la immediata lesività.
A sostegno del ricorso introduttivo del giudizio sono rassegnate le censure di seguito rubricate.
1. - Violazione dell’art. 97 della Costituzione. Violazione degli artt. 73 e 79 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. Violazione del principio del contrarius actus. Eccesso di potere per carenza di istruttoria, manifesta irragionevolezza e contraddittorietà.
2. - Violazione degli artt. 41 e 97 della Costituzione. Violazione degli artt. 30 e 50 del D. Lgs.
n. 50/2016 e s.m.i. Violazione del principio dell’autonomia