TAR Milano, sez. II, sentenza breve 2024-01-24, n. 202400174
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Pubblicato il 24/01/2024
N. 00174/2024 REG.PROV.COLL.
N. 03304/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 3304 del 2022, proposto da
G M e Non Solo Vista S.r.l., entrambi rappresentati e difesi dall'avvocato M G D R, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Parco Regionale Spina Verde, rappresentato e difeso dall'avvocato P B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico presso il suo studio in Milano, piazza Bertarelli, 1;
per l'annullamento
DELLA "ORDINANZA DI RIDUZIONE IN PRISTINO STATO DEI LUOGHI PISTA REALIZZATA IN VIA SANTA BRIGIDA E RESPAU' N. 15 - IMMOBILE IDENTIFICATO CATASTALMENTE AL FG. 3 MAPPALE N. 1834 e 1871 DEL CENSUARIO DI COMO" prot. n. 1496 del 13.09.2022 del PARCO REGIONALE SPINA VERDE, E DI OGNI ATTO PRESUPPOSTO CONNESSO E CONSEQUENZIALE.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Parco Regionale Spina Verde;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 gennaio 2024 il dott. G Z e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Considerato che:
- il presente ricorso è stato depositato presso la Segreteria del Tribunale in data 11 dicembre 2022 e l’istanza di fissazione di udienza è stata invece depositata presso la stessa Segreteria in data 17 gennaio 2024;
- il deposito dell’istanza di fissazione è avvenuto dopo il decorso del termine massimo annuale di cui all’art. 71 comma 1 del c.p.a., al quale occorre aggiungere il termine di sospensione feriale di 31 giorni (dal 1° luglio al 31 agosto) di cui all’art. 54 comma 2 del c.p.a. ed all’art. 1 della legge n. 742 del 1969;
- il ricorso deve quindi reputarsi perento, ai sensi dell’art. 81 del c.p.a.;
- all’udienza cautelare del 23.1.2024 il Tribunale ha eccepito la perenzione del ricorso, dando contestualmente avviso della possibilità di decisione del gravame con sentenza in forma semplificata;
- le parti hanno preso atto di tale dichiarazione e la causa è stata spedita in decisione;
- il presente giudizio deve dichiararsi estinto per perenzione, ai sensi dell’art. 35 comma 2 lettera “ b ” del c.p.a.;
- le spese del giudizio perento devono essere compensate, attesa la previsione dell’art. 83 comma 1 secondo periodo del c.p.a.