TAR Lecce, sez. II, sentenza 2016-10-20, n. 201601600

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Lecce, sez. II, sentenza 2016-10-20, n. 201601600
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Lecce
Numero : 201601600
Data del deposito : 20 ottobre 2016
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 20/10/2016

N. 01600/2016 REG.PROV.COLL.

N. 00263/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce - Sezione Seconda

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 263 del 2011, proposto da:
A M - Industrie Farmaceutiche Riunite S.R.L, F.I.R.M.A. - Fabbrica Italiana Ritrovati Medicinali Affini Spa, Istituto Lusofarmaco D'Italia Spa, Laboratori Guidotti Spa, Malesci Istituto Farmacobiologico Spa, Miol - Menarini International Operations Luxembourg S.A., in persona dei legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi dagli avvocati G V C.F. VCCGTN59L10L353E, P N C.F. NCLPTR60B05A184N, con domicilio eletto presso lo studio dell’ultimo in Lecce, piazza Mazzini 72;



contro

Azienda Sanitaria Locale Lecce, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato Stefano Rossi C.F. RSSSFN64P20E506J, con domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, via Miglietta 5 c/o Asl Lecce;



per l'annullamento

- della deliberazione del Direttore Generale della Azienda Sanitaria Locale di Lecce n. 3273 dell'8 novembre 2010 pubblicata fino al 22 novembre 2010 e avente ad oggetto "Misure per il contenimento della spesa farmaceutica territoriale in ambito dell'ASL Lecce";

- di ogni altro atto presupposto e/o preparatorio e/o conseguente, ancorché incognito alle ricorrenti.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Azienda Sanitaria Locale Lecce;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 luglio 2016 la dott.ssa C L e udito l’avv. P. Nicolardi per i ricorrenti;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO

Le società ricorrenti, tutte facenti parte del Gruppo Menarini – operanti nel campo della ricerca, produzione e commercializzazione di sostanze medicinali e, in particolare di specialità farmaceutiche appartenenti alla fascia “A” del prontuario terapeutico del SSN – hanno impugnato la deliberazione del Direttore Generale dell’ASL di Lecce dell’8 novembre 2010 “ Misure per il contenimento della spesa farmaceutica territoriale in ambito ASL di Lecce ”, con la quale è stato deliberato, tra l’altro, di “ 2) Incaricare le Direzioni Sanitarie dei Presidi Ospedalieri e il Direttore del DSM di svolgere i seguenti adempimenti: Assicurare il rispetto, da parte dei dirigenti medici delle UU.OO. ospedaliere e dipartimentali, del regolamento regionale n° 17/2003 riguardo: a) l’indicazione del principio attivo anziché del nome commerciale … 3) Incaricare i Direttori dei Distretti Socio Sanitari ed assicurare i seguenti adempimenti: Rispetto del Regolamento Regionale n° 17/2003 da parte dei dirigenti medici specialistici territoriali riguardo: a) l’indicazione del principio attivo anziché del nome commerciale …. 7) stabilire che le norme contenute e richiamate dal presente atto in materia di prescrizione dei farmaci con spese a carico del SSN sono cogenti per tutti i dirigenti medici e gli specialisti ambulatoriali convenzionati operanti nelle strutture dell’ASL; 8) fare obbligo ai Direttori di Strutture Complesse, nei confronti dei dirigenti medici e dei medici specialisti con rapporto di convenzione inadempienti anche dopo un primo richiamo formale, di attivare le procedure disciplinari ed applicare le sanzioni previste dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per la dirigenza medica e dal regolamento aziendale ”.

Le ricorrenti hanno dedotto i seguenti motivi: 1. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 22 Cost.; violazione e/o falsa applicazione della direttiva 2001/83/CE; violazione e/o falsa applicazione del d.lgs. 219/2006; violazione e/o falsa applicazione dell’art. 15 decies d.lgs. 502/1992 in relazione al regolamento attuativo della Regione Puglia 17/2003; eccesso di potere per travisamento dei fatti, difetto dei presupposti, carenza di istruttoria e di motivazione. 2. Violazione e/o falsa applicazione d.lgs. 347/2001; eccesso di potere per carenza di motivazione,

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