TAR Ancona, sez. I, sentenza 2020-02-06, n. 202000101

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Ancona, sez. I, sentenza 2020-02-06, n. 202000101
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Ancona
Numero : 202000101
Data del deposito : 6 febbraio 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 06/02/2020

N. 00101/2020 REG.PROV.COLL.

N. 00177/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 177 del 2019, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Daniele Valeri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Ministero dell'Interno, U.T.G. - Prefettura di Ancona, in persona dei legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliati presso la sede della stessa, in Ancona, piazza Cavour, 29;



per l'annullamento

previa sospensione

quanto al ricorso introduttivo

del diniego di accesso alla misura del Ritorno Volontario Assistito, adottato con provvedimento della Prefettura di Ancona prot. n. -OMISSIS-;

quanto ai motivi aggiunti

del provvedimento confermativo del suddetto diniego, adottato dalla Prefettura di Ancona il -OMISSIS-, prot. n. -OMISSIS-.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e di U.T.G. - Prefettura di Ancona;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 gennaio 2020 il dott. Tommaso Capitanio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1. Il ricorrente, cittadino -OMISSIS- soggiornante in Italia dal -OMISSIS- (per molti anni regolarmente e dal -OMISSIS- irregolarmente, in quanto destinatario di un decreto di espulsione di cui si dirà infra ), con il mezzo introduttivo impugna il provvedimento con cui la Prefettura di Ancona ha rigettato la sua istanza di ammissione al beneficio del Ritorno Volontario Assistito (RVA), mentre con i motivi aggiunti ha impugnato il provvedimento confermativo dell’originario diniego, che la Prefettura ha adottato all’esito del procedimento di riesame disposto dal Tribunale con ordinanze cautelari nn. -OMISSIS-.

2. Il provvedimento impugnato con il mezzo introduttivo è motivato con riguardo al fatto che il sig. -OMISSIS-era stato destinatario di un decreto di espulsione adottato dal Prefetto di Ancona in data -OMISSIS- (nel provvedimento per errore è scritto -OMISSIS-”).

3. Tale atto è stato gravato per i seguenti motivi:

- violazione e falsa applicazione di norme di diritto con riferimento al disposto dell’art. 10- bis e dell’art. 6, comma 1, let. a), L. n. 241/1990, eccesso di potere per la carente e/o omessa motivazione del provvedimento impugnato con riferimento alla mancata presa d’atto e contestazione delle memorie elaborate dalla difesa del ricorrente;

- violazione di legge ed in particolare della Direttiva 2008/115/CE del Parlamento e del Consiglio (recepita con L. 2 agosto 2011, n. 129), della Circolare del Ministero dell’Interno del 17 dicembre 2010, dell’art. 14- ter del D.Lgs. n. 286/1998 e del Decreto del Ministero dell’Interno del 27 ottobre 2011.

4. Costituendosi in giudizio, l’amministrazione ha evidenziato che il ricorrente era stato destinatario anche di un precedente decreto di espulsione risalente al -OMISSIS-, per cui la sua situazione è riconducibile alla fattispecie di cui all’art. 13, comma 4- bis , let. d), del T.U. n. 286/1998 e dunque, ai sensi dell’art. 14- ter , comma 5, let. b) dello stesso T.U., il diniego qui avversato è pienamente legittimo.

5. Il Tribunale, come detto, aveva accolto, ai fini del riesame, la domanda cautelare.

L’atto confermativo del diniego di ammissione al Programma RVA si fonda sulle seguenti motivazioni:

- gli oneri finanziari discendenti dall’ammissione del ricorrente al RVA sono superiori a quelli che il Ministero dovrebbe sostenere per l’accompagnamento coattivo alla frontiera;

- causa ostativa all’ammissione del ricorrente al Programma è comunque l’esistenza di un decreto di espulsione non ottemperato.

6. Il ricorrente ha censurato anche l’atto confermativo, deducendo i seguenti motivi:

- eccesso di potere, violazione di legge e falsa applicazione quanto agli artt. 1, 2, comma 1, 3 e 10- bis L. n.