TAR Salerno, sez. II, sentenza 2023-01-26, n. 202300182

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Salerno, sez. II, sentenza 2023-01-26, n. 202300182
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Salerno
Numero : 202300182
Data del deposito : 26 gennaio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 26/01/2023

N. 00182/2023 REG.PROV.COLL.

N. 01239/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1239 del 2015, proposto da
V C, U C, U M C, C B, M P C, M F C, rappresentati e difesi dall'avvocato M F, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio M F in Salerno, via Ss Martiri Salernitani n. 31;

contro

Provincia di Salerno in persona del Presidente pro tempore, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato U C, con domicilio eletto presso il suo studio in Salerno, l.go De Pioppi,1 Avv.Ra Provinciale;
Presidente della Provincia di Salerno Quale Organo per il Superamento dell'Emergenza in Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Salerno, domiciliataria ex lege in Salerno, corso Vittorio Emanuele n.58;

per l'annullamento

del decreto di esproprio prot. n. psa201500077634 del 30/03/2015 avente ad oggetto un'area di proprietà dei ricorrenti situata nel Comune di Salerno


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Provincia di Salerno in persona del Presidente pro tempore e del Presidente della Provincia di Salerno Quale Organo per il Superamento dell'Emergenza in Campania;

Visti gli artt. 35, co. 1, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 20 gennaio 2023 la dott.ssa Germana Lo Sapio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Il presente giudizio, che ha ad oggetto il decreto di esproprio indicato in epigrafe, si incardina in una più complessiva vicenda espropriativa, nell’ambito della quale le parti hanno sottoscritto con l’autorità espropriante, in data 22 settembre 2008, un accordo sulle indennità e un contratto preliminare di cessione volontaria, per un corrispettivo pari a euro 9.972.185,41.

Successivamente hanno stipulato un accordo avente efficacia novativa, in data 23 luglio 2009, con il quale hanno parzialmente alcune clausole dell’originario accordo, quanto all’importo dell’indennità (fissato in una inferiore somma di euro 9.960.085,41), alle date di pagamento e alla data entro cui avrebbe dovuto concludersi il contratto “definitivo” di cessione (fissata in sei mesi, ovvero alla data del 23 gennaio 2010), tra l’altro rivedendo, a favore dell’amministrazione, anche la clausola sugli interessi moratori per il ritardato pagamento di quanto concordato in precedenza.

Stante l’inadempimento da parte dell’amministrazione stipulante, gli interessati hanno introdotto il giudizio civile – previa trasmigrazione di quello amministrativo oggetto della sentenza dichiarativa del difetto di giurisdizione di questo Tribunale n. 747/2014 – al fine di conseguire quanto pattuito sulla base degli accordi pattuiti.

Con la sentenza del Tribunale civile di Salerno n. 1546/2022 è stato pertanto accertato: a) l’abbandono del relativo giudizio da parte degli eredi di V C, deceduto nel corso del processo;
b) la legittimità della stipula del contratto di cessione volontaria dei terreni di proprietà Cioffi, previa qualificazione dello stesso come “ contratto privatistico di compravendita ”, con la conseguente applicazione dell’art. 1372 c.c. e la conseguente inammissibilità di uno scioglimento unilaterale;
c) il diritto alla stipula di un contratto definitivo di cessione volontaria, conseguente al contratto preliminare stipulato in data 22 settembre 2008 e il contestuale diritto al pagamento dell’importo pattuito, oltre che il diritto degli eredi Cioffi a percepire la indennità di occupazione illo tempore comunque avvenuta.

Con l’ordinanza della Corte di Appello di Salerno, II sezione civile, del 29 novembre 2022, è stata respinta la domanda di sospensione dell’efficacia della sentenza di primo grado, previa sua qualificazione quale sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c., i cui effetti conseguono pertanto solo al passaggio del giudicato.

Prendendo l’abbrivio dall’esame delle questioni in rito, occorre osservare che parte ricorrente deduce che la pendenza del predetto giudizio civile costituisca una causa di sospensione del giudizio in esame, per ragioni di pregiudizialità ex art. 79 c.p.a;
l’amministrazione resistente eccepisce invece l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse alla coltivazione del presente ricorso.

Ritiene il Collegio che, come in sostanza invocato da entrambe le parti, sussista un rapporto di alternatività tra l’atto di cessione dell’area, in funzione del quale è stato stipulato il contratto preliminare, e il decreto di esproprio e che esso tuttavia sia regolato dalla disciplina di cui al d.P.R. 327/2001 (come si vedrà infra ) senza dar luogo ad alcuna causa di pregiudizialità e relativa sospensione del presente giudizio. Non può inoltre dichiararsi l’improcedibilità del ricorso, poiché, come sottolineato anche dalla Corte di Appello sopra citata, gli effetti modificativi dell’assetto di interessi tra le parti ex art. 2932 c.c. che potrebbero incidere sul rapporto amministrativo in controversia derivano dal passaggio in giudicato della sentenza civile, non oggetto di attestazione in questo giudizio.

Nel merito il ricorso è fondato, dovendo accogliersi il primo motivo di ricorso con assorbimento delle restanti censure.

Come si evince dall’art. 45 del d.P.R. 327/2001, la cessione volontaria è un contratto tra le parti coinvolte nel procedimento di esproprio che produce gli stessi effetti del decreto di esproprio in base al quale il proprietario dell'area preordinata all'esproprio, integralmente o per quota parte, trasferisce il bene immobile all'ente espropriante ricevendo come contropartita il corrispettivo fissato dalla legge. In sostanza, con la cessione volontaria si realizza, in modo alternativo, il procedimento di espropriazione e la funzione pubblica cui esso è preordinato, seppure attraverso uno strumento idoneo a velocizzare i tempi dell'ordinario procedimento ablatorio e a deflazionare il relativo contenzioso giudiziario;
ed esso, come tale, presuppone a) il suo inserimento nell'ambito di un procedimento di espropriazione per pubblica utilità;
b) la preesistenza di una dichiarazione di pubblica utilità ancora efficace e di un subprocedimento per determinare l'indennità e le relative offerte ed accettazioni;
c) il prezzo di trasferimento volontario correlato ai parametri di legge stabiliti, inderogabilmente, per la determinazione dell'indennità di espropriazione.

Così ricostruiti i rapporti tra i due istituti, deve in particolare osservarsi che, nel caso di specie, le parti hanno concluso, prima dell’introduzione del presente ricorso avverso il decreto di esproprio, un accordo sull’indennità ex art. 20 del d.P.R. 327/2001 e un contratto preliminare avente ad oggetto la (futura) stipulazione della cessione del bene (istituto, come noto, sottoposta alla disciplina del codice civile in quanto compatibile con le finalità dell'istituto e nei limiti in cui la stessa non incontri deroghe nella specifica disciplina).

Deve pertanto ritenersi che è applicabile al caso concreto la fattispecie di cui all’art. 20 del d.P.R. 327/2001, secondo cui l’amministrazione può adottare il decreto di esproprio, in alternativa alla cessione volontaria, ma solo dopo il pagamento dell’indennità oggetto di accordo, circostanza non verificatasi nel caso di specie, come attestato dal contenzioso civile ancora pendente (cfr. comma 11);
ovvero può adottarlo, senza altre formalità e dando conto di tale evenienza, solo nel caso in cui il proprietario percepisca la somma e si rifiuti di stipulare l'atto di cessione (comma 9).

Come dedotto da parte ricorrente con il primo motivo di ricorso, il decreto di esproprio adottato si pone in violazione della disciplina appena richiamata, poiché, da un lato, l’amministrazione non ha adempiuto all’obbligo di corrispondere l’indennità;
dall’altro, il privato non solo non ha rifiutato di stipulare l’atto di cessione, ma anzi ha fatto valere il suo diritto alla stipulazione del “contratto definitivo” avviando il relativo giudizio ex art. 2932 c.c., prima dinnanzi a questo giudice e poi, riassunto all’esito dell’accertato difetto di giurisdizione, dinnanzi al giudice ordinario.

In conclusione il ricorso va pertanto accolto.

Possono compensarsi le spese di lite tra le parti in ragione della peculiarità della questione trattata.

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