TAR Venezia, sez. I, sentenza 2012-12-04, n. 201201480

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Venezia, sez. I, sentenza 2012-12-04, n. 201201480
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Venezia
Numero : 201201480
Data del deposito : 4 dicembre 2012
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00143/2012 REG.RIC.

N. 01480/2012 REG.PROV.COLL.

N. 00143/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 143 del 2012, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avv. G C, G C, G P, G B, con domicilio eletto presso G B in Venezia, Santa Croce, 444;

contro

Ministero della Difesa, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura, domiciliata in Venezia, San Marco, 63;

per l'annullamento

pubblico impiego: maresciallo aiut. sost. uff. p.s.-OMISSIS-: rigetto ricorso gerarchico - sanzione disciplinare


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 31 ottobre 2012 il dott. S C e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Il Maresciallo Aiutante Sostituto Ufficiale di Pubblica Sicurezza dei-OMISSIS-– effettivo al Nucleo dei Carabinieri Banca d’Italia di Venezia – ha impugnato la determinazione n. -OMISSIS-2011, con la quale il Comandante Interregionale dei -OMISSIS-” ha rigettato il proprio ricorso gerarchico proposto contro la sanzione disciplinare di corpo di tre giorni di “consegna di rigore”, inflitta con determinazione n.-OMISSIS-- Disc.Cont. di protocollo Arma del 23 giugno 2011 del Comandante del Comando Legione dei Carabinieri “Veneto”.

2. In particolare, il ricorrente precisa che la suddetta sanzione disciplinare risulta fondarsi sulla seguente motivazione: «è risultato, quale iscritto, ricoprire la carica di Capo Dipartimento Nazionale per l’Arma dei Carabinieri nell’ambito del partito per gli operatori della sicurezza e della difesa (PSD). Nell’assolvimento di tale incarico ha partecipato anche a convegni internazionali ed in una circostanza, in una piazza di Padova, è stato riconosciuto da Carabinieri impegnati in attività istituzionale mentre, libero dal servizio ed in abiti civili, svolgeva propaganda in favore di detto partito, distribuendo bandierine con il logo del partito. Tale comportamento, in violazione del divieto per i militari di svolgere attività politiche non espressamente consentite dalla legge, è contrario ai doveri del proprio stato e di quelli attinenti al grado, lesivo del principio di estraneità delle forze armate alle competizioni politiche, sancito dal combinato disposto dell’art. 1483 del d.lgs. n. 66 del 2010 e dell’art. 713 del DPR n. 90 del 2010».

3. A sostegno del proprio gravame, il ricorrente deduce la violazione di legge, sotto una pluralità di profili, perché la sanzione sarebbe stata adottata al di fuori delle ipotesi tassativamente previste dal combinato disposto di cui agli artt. 1483 e 1350, comma 2, del d.lgs. n. 66 del 2010 (Codice dell’ordinamento militare), nonché in violazione dei principi dettati dalla Costituzione in materia di riconoscimento ed esercizio dei diritti politici ex artt. 52, terzo comma, 49 e 98, comma terzo, Cost., dal momento che la legge non proibirebbe, «al di fuori delle condizioni previste dall’art. 1350, comma 2, del Codice dell’ordinamento militare, la partecipazione a riunioni o manifestazioni di partiti, associazioni e organizzazioni politiche, o svolgimento di propaganda a favore o contro partiti».

3.1. Ad avviso del ricorrente, inoltre, dovrebbero ritenersi tuttora immanenti, anche nella disciplina vigente, i principi già elaborati e pacificamente consolidati sotto la previgente disciplina, posto che, con l’emanazione del d.lgs. n. 66 del 2010, «il Governo non avrebbe potuto innovare la materia preesistente, pena l’incostituzionalità del decreto delegato».

4. Si è costituita in giudizio l’Amministrazione resistente eccependo, in via preliminare, l’inammissibilità del ricorso per tardività, e, nel merito, la fondatezza del ricorso.

5. All’udienza pubblica del 31 ottobre 2012, sentite le difese delle parti costituite, la causa è stata trattenuta in decisione.

6. Preliminarmente, deve essere respinta l’eccezione di tardività di proposizione del ricorso, in quanto la determinazione n. 644/6 del 2011, oggetto di impugnazione, risulta essere meramente inviata per la spedizione all’interessato in data 6 ottobre 2011 e, successivamente, in data 26 ottobre 2011, stante il mancato recapito della lettera AR al destinatario, depositata presso l’ufficio postale di Padova Centro, con la conseguenza che la notifica della determinazione in questione risulta essersi perfezionata al termine dei successivi 10 giorni.

6.1. Pertanto il ricorso, notificato all’Amministrazione resistente il 30 dicembre 2011 è da considerarsi tempestivo.

7. Nel merito, il ricorso è fondato e deve pertanto essere accolto.

7.1. Ai fini della soluzione della controversia è necessario stabilire se la condotta imputata al militare, consistita nell’essere «stato riconosciuto da Carabinieri impegnati in attività istituzionale mentre, libero dal servizio ed in abiti civili, svolgeva propaganda in favore di detto partito, distribuendo bandierine con il logo del partito», integri o meno la «violazione del divieto per i militari di svolgere attività politiche non espressamente consentite dalla legge», in quanto lesiva del principio di estraneità delle forze armate alle competizioni politiche, sancito dal combinato disposto dell’art. 1483 del d.lgs. n. 66 del 2010 e dell’art. 713 del DPR n. 90 del 2010.

7.2. Occorre, dunque, prendere la mosse dalla ricostruzione testuale e sistematica delle disposizioni mediante le quali è stata data attuazione al precetto costituzionale di cui all’articolo 98, comma terzo, Cost. – quale eccezione rispetto al principio sancito dall’articolo 49 Cost., secondo cui tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale – che ammette la possibilità di stabilire, con legge, limitazioni al diritto d’iscriversi ai partiti politici per i militari di carriera in servizio attivo.

7.3. In questa prospettiva viene in considerazione, in primo luogo, l’art. 1483 del d.lgs. n. 66 del 2010, rubricato Esercizio delle libertà in ambito politico , che così dispone: «Le Forze armate devono in ogni circostanza mantenersi al di fuori dalle competizioni politiche.

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