TAR Lecce, sez. III, sentenza 2023-05-24, n. 202300694

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Lecce, sez. III, sentenza 2023-05-24, n. 202300694
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Lecce
Numero : 202300694
Data del deposito : 24 maggio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 24/05/2023

N. 00694/2023 REG.PROV.COLL.

N. 01338/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce - Sezione Terza

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1338 del 2019, proposto da
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati C L, L M e F G R, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Grottaglie, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato I V, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento,

previa sospensione dell’efficacia,

- della nota del Comune di Grottaglie prot. n. -OMISSIS- del 2 agosto 2019, con cui il Responsabile della Polizia Locale del Comune di Grottaglie ha rigettato la richiesta di rimozione dei sigilli apposti dalla Polizia Locale nel 2018 al locale sito in Via -OMISSIS-, -OMISSIS-, primo piano;

- ove occorra, della nota del Comune di Grottaglie prot. n. -OMISSIS- del 9 luglio 2019, successivamente conosciuta;

- di ogni altro atto ad esso presupposto, consequenziale o comunque connesso, ancorché non conosciuto, in quanto lesivo.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Grottaglie;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 aprile 2023 la dott.ssa Anna Abbate e uditi per le parti i difensori avv.to L. Maruotti, anche in sostituzione degli avv.ti C. Letizia e F. Romano, e avv.to I. Vaglia;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

La Società ricorrente, con ricorso notificato l’08/10/2019 e depositato in giudizio il 23/10/2019, impugna la nota del Comune di Grottaglie prot. n. -OMISSIS- del 2 agosto 2019, con cui il Responsabile della Polizia Locale del Comune di Grottaglie ha rigettato la richiesta di rimozione dei sigilli apposti dalla Polizia Locale nel 2018 al locale sito in Via -OMISSIS-, -OMISSIS-, primo piano, nonché la analoga nota del Comune di Grottaglie prot. n. -OMISSIS- del 9 luglio 2019 e ogni altro atto ad esso presupposto, consequenziale o comunque connesso.

A sostegno del ricorso ha dedotto le seguenti censure:

1. Violazione dell’art. 3 l. n. 241 90 Violazione dell’art. 1, comma 2, L. n. 241/ 1990;
Eccesso di potere per travisamento dei fatti;
Manifesta illogicità;
Difetto di istruttoria;
Errore nei presupposti contraddittorietà;
Violazione art. 97 Costituzione.

2. Violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 13, 18 e 19 della L. n. 689/1981;
Violazione dell’art. 2 L. n. 241/1990;
Violazione dell’art. 3 L. n. 241/1990;
Violazione dell’art. 97 della Costituzione.

Il 06/11/2019, si è costituito in giudizio il Comune di Grottaglie, depositando una memoria difensiva e di costituzione, eccependo, in via preliminare, sotto un primo profilo, l’inammissibilità dell’impugnativa volta all’annullamento del rigetto dell’istanza di rimozione dei sigilli, in pendenza del ricorso n. 1129/2018 proposto dalla medesima parte ricorrente per l’annullamento dei verbali di apposizione sigilli del 29.6.2018 e del 9.7.2018, nonché l’inammissibilità del ricorso per carenza di legittimazione e di interesse ad agire per difetto di titolarità della posizione soggettiva attivata, non essendo “ più da tempo titolare dell’autorizzazione commerciale del “-OMISSIS-” (attività esercitabile solo nel locale di Via -OMISSIS- -OMISSIS-, piano terra) ”, nonché l’inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione, non rientrando la (chiesta) rimozione dei sigilli “ nella sfera di competenza del Comando di P.M., ma in quella del Giudice penale ”, e, nel merito, la sua infondatezza, non ricorrendo, nella specie, “ le violazioni della legge n. 241/1990 e/o il vizio di eccesso di potere sotto i profili denunciati con primo motivo di ricorso, né tanto meno le violazioni della legge n. 689/1981 in materia di sequestro per l’accertamento di sanzioni amministrative, denunciate col secondo motivo di ricorso - perché, invero, insussistenti, non vertendosi nelle fattispecie normative che si presumono violate- ” né, infine, potendosi ritenere sussistente la violazione dell’art. 10 bis della legge n.241/1990, essendo parte ricorrente “ a conoscenza delle circostanze che connotano la fattispecie ”.

Nella Camera di Consiglio del 12/11/2019, fissata per la trattazione dell’istanza cautelare incidentalmente proposta da parte ricorrente, il difensore di parte ricorrente ha chiesto un rinvio perché intendeva far formalizzare alla sua assistita in via amministrativa al Comune di Grottaglie circa l'utilizzo del locale in questione non più per la somministrazione di alimenti e bevande ma per lo svolgimento di attività diverse. Il Presidente di questa Sezione, quindi, ha disposto il rinvio della causa alla Camera di Consiglio del 18 dicembre 2019.

Il 14/12/2019, il Comune resistente ha depositato in giudizio note difensive, nelle quali, in merito alla nota della Società ricorrente del 3.12.2019, recante l’impegno della Società, in caso di rimozione dei sigilli apposti al locale di Via -OMISSIS-, a non svolgere in tale immobile l’attività di somministrazione di alimenti e bevande, senza che ciò comporti rinuncia al contenzioso in corso o acquiescenza, ha ribadito “ che da tempo la società ricorrente non è più titolare di alcuna autorizzazione per l’esercizio dell’attività di bar, che è stata inibita perché esercitata abusivamente, mediante l’apposizione di sigilli, poi da essa violati per poterla proseguire nonostante le ordinanze di chiusura, ritenute legittime con le sentenze di Codesto On.le TAR ” e, comunque, che il temporaneo impegno della Società ricorrente a non esercitare l’attività del Bar, “ oltre ad apparire irrilevante ai fini del decidere, non può comportare la rimozione dei sigilli da parte della P.M., la quale … ha operato in qualità di P.G. e può rimuoverli soltanto ove sia autorizzata dal Giudice penale ”, insistendo per il rigetto della istanza cautelare.

Nella Camera di Consiglio del 18/12/2019, il difensore di parte ricorrente ha chiesto un breve rinvio della discussione dell'istanza cautelare e il Presidente di questa Sezione ha disposto il rinvio per il 28 gennaio 2020.

Nella Camera di Consiglio del 28/01/2020, gli avvocati di parte ricorrente hanno chiesto un rinvio perché non erano ancora trascorsi 30 giorni dall'(ulteriore) istanza in via amministrativa presentata il 2 gennaio 2020. Il Presidente di questa Sezione ha disposto il rinvio alla Camera di Consiglio dell'11 febbraio 2020.

Ad esito della Camera di Consiglio dell’11/02/2020, con ordinanza cautelare n. -OMISSIS-del 12/02/2020, questa Sezione ha respinto l’istanza cautelare proposta incidentalmente da parte ricorrente, fatto salvo l’obbligo del Comune di Grottaglie di pronunciarsi espressamente sull’istanza del 2 gennaio 2020, con la seguente motivazione: “ Ritenuto, ad una sommaria delibazione propria della presente fase cautelare del giudizio, che il ricorso non appare fondato, in quanto, nel particolare caso di specie:

- non sembra trattarsi di un sequestro amministrativo del locale e delle attrezzature disposto ai sensi degli artt. 13 e ss. della Legge 24 novembre 1981, n. 689 in conseguenza della contestazione di un illecito amministrativo soggetto a sanzione amministrativa pecuniaria (sicchè sembra mal calibrato il richiamo di parte ricorrente all’art. 19 della Legge n. 689/1981), né - tantomeno - dell’esercizio di un potere amministrativo atipico;

- appare configurarsi, invece, l’apposizione di sigilli in via amministrativa quale misura di autotutela (esecuzione coatta) adottata dal Comune di Grottaglie per garantire l’esecutorietà delle ordinanze di chiusura -OMISSIS-del 24 febbraio 2016 e-OMISSIS- del 14 marzo 2016 (testualmente richiamate nei verbali di apposizione dei sigilli del 29 giugno 2018 e del 9 luglio 2018 - la cui legittimità è stata ritenuta sussistente, sia pure in via cautelare, con ordinanza di questa Sezione 20 dicembre 2018, n.-OMISSIS- confermata dalla Quinta Sezione del Consiglio di Stato con ordinanza 21 febbraio 2019, n. -OMISSIS-), statuenti il divieto di prosecuzione dell’attività di pubblico esercizio e la rimozione delle attrezzature strumentali presso il locale in questione ed entrambe adottate con espresso riferimento alla norma speciale di cui all’art. 5 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773 - T.U.L.P.S. (“I provvedimenti della autorità di pubblica sicurezza sono eseguiti in via amministrativa indipendentemente dall’esercizio dell'azione penale. Qualora gli interessati non vi ottemperino, sono adottati, previa diffida di tre giorni, salvi i casi di urgenza, i provvedimenti necessari per l’esecuzione d’ufficio”), che rappresenta una fattispecie tipica di esecuzione d’ufficio ai sensi dell’art. 21-ter della Legge n. 241/1990 (disposizione, quest’ultima, pure espressamente richiamata nella citata ordinanza comunale-OMISSIS-/2016);

Rilevato, altresì, che non vi è in atti prova dell’esistenza di apposizione di sigilli ordinata o convalidata dall’Autorità Giudiziaria Penale (non rilevando a tali fini la nota del 27 agosto 2018 della Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Taranto - cfr. documento n. 28 depositato dal civico Ente);
il che sembra privare di fondamento l’eccezione di difetto di giurisdizione formulata dal Comune resistente;

Ritenuto, pertanto, che l’istanza cautelare incidentalmente proposta dalla Società ricorrente va respinta, fatto salvo - però - l’obbligo del Comune di Grottaglie di fornire espresso riscontro all’istanza del 2 gennaio 2020, con cui la Società ricorrente ha, tra l’altro, comunicato che, nell’immobile in questione, intende svolgere l’attività di rivendita di ceramiche e prodotti tipici ;”.

Il 15/02/2022, parte ricorrente ha depositato in giudizio un’istanza di prelievo in cui ha rappresentato che il Comune di Grottaglie riscontrava la predetta istanza del 2 gennaio 2020, comunicando che “ è possibile autorizzare la rimozione dei sigilli ” con conseguente possibilità per la ricorrente di esercitare la propria attività, in attesa della “ decisione di merito che sarà emessa dal TAR Lecce a definizione del ricorso innanzi citato e con salvezza dei suoi effetti ”.

Il 22/04/2022, la Società ricorrente ha depositato in giudizio una memoria difensiva, nella quale ha evidenziato che “ dal momento che il Comune … ha posto come unico motivo a sostegno a del diniego la circostanza che si sarebbe in presenza di un sequestro penale, una volta chiarito che “non vi è in atti prova dell’esistenza di apposizione di sigilli ordinata o convalidata dall’Autorità Giudiziaria Penale”, l’atto gravato non può che risultare illegittimo in quanto viziato da eccesso di potere e da un evidente erronea presupposizione ” e rappresentato che “ con verbale del 10 giungo 2020 ( doc. n. 2 del deposito del Comune del 15 giugno 2020) il Comune, avendo constatato che non ha mai agito in qualità di P.G., ha rimosso i sigilli dall’immobile (temporaneamente, in attesa dell’esito del giudizio - doc . n. 1 del deposito del Comune del 15 giugno 2020) ”, insistendo per l’accoglimento del ricorso.

Nella pubblica udienza del 25/05/2022, il Presidente di questa Sezione, su richiesta delle parti, ha disposto il rinvio della causa all'udienza pubblica dell'8 novembre 2022 per la trattazione congiunta con altro ricorso strettamente connesso.

Il 03/05/2022, il Comune di Grottaglie ha depositato in giudizio una memoria di replica alla memoria conclusiva avversaria del 22.4.2022, insistendo per il rigetto dell’avverso ricorso perché inammissibile, o, quanto meno, infondato.

Nella pubblica udienza dell’08/11/2022, il difensore di parte resistente ha fatto presente che l'avv.to Vaglia aveva un impedimento fisico a presenziare e ha chiesto un rinvio. I difensori di parte ricorrente non si sono opposti. Il Presidente di questa Sezione, preso atto, ha disposto il rinvio della causa all'udienza pubblica del 18 aprile 2023.

Nella pubblica udienza del 18/04/2023, la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

0. - Il ricorso è infondato nel merito e, pertanto, deve essere respinto (in disparte ogni questione inerente la eccepita inammissibilità del gravame).

1. - Deve essere, anzitutto, disattesa l’eccezione di difetto di giurisdizione di questo Tribunale, in quanto, come rilevato in sede cautelare, non vi è in atti prova dell’esistenza di apposizione di sigilli ordinata o convalidata dall’Autorità Giudiziaria Penale, non rilevando a tali fini la nota del 27 agosto 2018 della Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Taranto, recante mera richiesta alla Polizia Locale di Taranto della data di apposizione dei sigilli in relazione al procedimento penale per il reato di cui all’art. 349 c.p. (Violazione di sigilli).

2. - Ciò premesso, parte ricorrente, con il primo pluriarticolato motivo di gravame, lamenta l’illegittimità del gravato provvedimento comunale poiché fondato solo su supposizione errate, ossia sulla asserita apposizione dei sigilli su impulso o con successiva autorizzazione della Procura della Repubblica di Taranto, nonché l’omessa considerazione da parte dell’A.C. resistente dell’oggetto dell’istanza presentata dalla Società ricorrente, che intenderebbe “ - sgomberare i locali, svuotare i frigoriferi (in cui vi sono generi alimentari) e spegnere i macchinari;
- utilizzare il locale al fine di svolgere attività diverse da quella denominata “ -OMISSIS-
”, e la contraddittorietà del diniego gravato, in quanto “ il Comune di Grottaglie, in un primo momento, richiamando il giudizio n. 1129/2018 pendente innanzi a Codesto Tar, ha implicitamente affermato la natura amministrativa del verbale di apposizione dei sigilli mentre, sorprendentemente, nella seconda parte del provvedimento, sostiene che l’istanza volta alla rimozione dei sigilli andrebbe presentata alla competente Autorità Giudiziaria penale ”;
con il secondo pluriarticolato motivo di gravame, lamenta la violazione dell’art. 19 della L. n. 689/1981 (il quale stabilisce che: “ Quando si è proceduto a sequestro, gli interessati possono, anche immediatamente, proporre opposizione all'autorità indicata nel primo comma dell'artico 18, con atto esente da bollo. Sull'opposizione la decisione è adottata con ordinanza motivata emessa entro il decimo giorno successivo alla sua proposizione. Se non è rigettata entro questo termine, l'opposizione si intende accolta. Anche prima che sia concluso il procedimento amministrativo l'autorità competente può disporre la restituzione della cosa sequestrata, previo pagamento delle spese di custodia, a chi prova di averne diritto e ne fa istanza, salvo che si tratti di cose soggette a confisca obbligatoria. Quando l'opposizione al sequestro e' stata rigettata, il sequestro cessa di avere efficacia se non e' emessa ordinanza-ingiunzione di pagamento o se non e' disposta la confisca entro due mesi dal giorno in cui e' pervenuto il rapporto e, comunque, entro sei mesi dal giorno in cui e' avvenuto il sequestro ”), in quanto “ il Comune di Grottaglie non ha mai emesso ordinanza ingiunzione di pagamento né, tantomeno, ha disposto la confisca dei beni ”, nonché delle regole fondamentali dell’azione amministrativa, ove si ritenesse “ che l’apposizione dei sigilli sia stata effettuata con un procedimento atipico ”;
con il terzo motivo di gravame, lamenta, infine, la violazione dell’art. 10 bis l. n. 241/1990, poiché il provvedimento gravato “ non è stato neppure preceduto dal preavviso di rigetto ”.

2.1. - Tutte le predette censure sono infondate, come rilevato nell’ordinanza cautelare n. -OMISSIS-del 12/02/2020 di questa Sezione (rimasta inoppugnata).

Infatti, premesso che il gravato provvedimento di diniego è plurimotivato, ossia basato su molteplici ragioni ostative, ciascuna delle quali autonomamente idonea a sorreggerlo, e che, << secondo il principio della c.d. motivazione minima sufficiente affermato da giurisprudenza consolidata (e condivisa da questo Collegio), “in caso di impugnazione giurisdizionale di determinazioni amministrative di segno negativo fondate su una pluralità di ragioni (ciascuna delle quali di per sé idonea a supportare la parte dispositiva del provvedimento), è sufficiente che una sola di esse resista al vaglio giurisdizionale perché il provvedimento nel suo complesso resti indenne dalle censure articolate ed il ricorso venga dichiarato infondato” (Consiglio di Stato, Sezione VI, 28 settembre 2012, n. 5152;
in termini, ex multis, T.A.R. Puglia, Lecce, Sezione III, 23 aprile 2018, n. 703;
T.A.R. Puglia, Lecce, Sezione III, 9 marzo 2016, n. 445), ovvero, “il rigetto delle censure proposte contro una di tali ragioni (e dunque l'accertamento di inattaccabilità della medesima) rende superfluo l'esame di quelle relative alle altre parti del provvedimento” (T.A.R. Brescia, sez. I, 15/11/2017, n. 1354, cit., che richiama, tra le altre, Consiglio di Stato, sez. VI, 18/10/2017 n. 4823 e Consiglio di Stato, sez. V, 14/6/2017 n. 2910)
>>
(T.A.R. Puglia, Lecce, Sezione III, 7/05/2018, n. 780;
in termini anche Consiglio di Stato, Sezione VI, 03/10/2017, n. 4581), nel particolare caso di specie, non si tratta di un sequestro amministrativo del locale e delle attrezzature disposto ai sensi degli artt. 13 e ss. della Legge 24 novembre 1981, n. 689 in conseguenza della contestazione di un illecito amministrativo soggetto a sanzione amministrativa pecuniaria (sicché è inconferente il richiamo di parte ricorrente all’art. 19 della Legge n. 689/1981), né - tantomeno - dell’esercizio di un potere amministrativo atipico, bensì dell’apposizione di sigilli in via amministrativa quale misura di autotutela (esecuzione coatta) adottata dal Comune di Grottaglie per garantire l’esecutorietà delle ordinanze di chiusura -OMISSIS-del 24 febbraio 2016 e-OMISSIS- del 14 marzo 2016 (testualmente richiamate nei verbali di apposizione dei sigilli del 29 giugno 2018 e del 9 luglio 2018, la cui legittimità è stata ritenuta sussistente da questo Tribunale nella causa connessa n. 1129/2018, prima in via cautelare, con ordinanza di questa Sezione 20 dicembre 2018, n.-OMISSIS- confermata dalla Quinta Sezione del Consiglio di Stato con ordinanza 21 febbraio 2019, n. -OMISSIS-, e poi con la decisione finale di merito assunta nella Camera di Consiglio odierna), statuenti il divieto di prosecuzione dell’attività di pubblico esercizio e la rimozione delle attrezzature strumentali presso il locale in questione ed entrambe adottate con espresso riferimento alla norma speciale di cui all’art. 5 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773 - T.U.L.P.S. (“ I provvedimenti della autorità di pubblica sicurezza sono eseguiti in via amministrativa indipendentemente dall’esercizio dell'azione penale. Qualora gli interessati non vi ottemperino, sono adottati, previa diffida di tre giorni, salvi i casi di urgenza, i provvedimenti necessari per l’esecuzione d’ufficio ”), che rappresenta una fattispecie tipica di esecuzione d’ufficio ai sensi dell’art. 21- ter della Legge n. 241/1990 e ss.mm. (disposizione, quest’ultima, pure espressamente richiamata nella citata ordinanza comunale-OMISSIS-/2016). Peraltro, anche parte ricorrente riconosce che, nella prima parte del provvedimento di diniego impugnato (nel quale si legge: “ Riscontro la richiesta del 23.07.2019, relativa alla rimozione dei sigilli apposti al locale sito in Grottaglie alla Vía -OMISSIS- -OMISSIS-. Dalla verifica degli atti d'ufficio, si è potuto accertare che sia la stessa sia quelle precedenti del 23.05.2019 e del 21.06.2019, omettono di prendere in considerazione la pendenza innanzi al T.A.R. Puglia sede di Lecce Sez, III° del ricorso n° 1129/2018, proposto dalla Società -OMISSIS- avverso i verbali di apposizione di sigilli del 29.06.2018 e del 09.07.2018. Si evidenzia che nel corso di tale giudizio l'istanza di sospensione di detti verbali è stata rigettata con ordinanza cautelare n° -OMISSIS-, avverso la quale la citata società ha proposto appello che è stato a sua volta rigettato dal Consiglio di Stato Sez. V° con Ordinanza n° -OMISSIS- del 28.02.2019. Allo stato, pertanto, i suddetti verbali di apposizione sigilli sono validi ed efficaci ”), il Comune di Grottaglie, “ richiamando il giudizio n. 1129/2018 pendente innanzi a Codesto Tar, ha implicitamente affermato la natura amministrativa del verbale di apposizione dei sigilli ”.

Né sussiste la dedotta violazione dell’art. 10 bis della L. n. 241/1990, in quanto, in disparte ogni altra considerazione, la predetta doglianza di carattere formale/procedimentale è irrilevante ai sensi dell’art. 21 octies , comma 2, prima parte, L. n. 241/1990 e ss.mm., avuto riguardo alla natura vincolata del provvedimento finale impugnato ed essendo palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato alla luce di quanto sopra indicato.

3. - Per tutto quanto sopra sinteticamente illustrato, il ricorso deve essere respinto.

4. - Le spese processuali, ex art. 91 c.p.c., seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

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