TAR Catania, sez. III, sentenza 2021-03-26, n. 202100951

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catania, sez. III, sentenza 2021-03-26, n. 202100951
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
Numero : 202100951
Data del deposito : 26 marzo 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 26/03/2021

N. 00951/2021 REG.PROV.COLL.

N. 02250/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2250 del 2017, proposto da
F P, rappresentato e difeso dall'avvocato G V, con domicilio eletto presso il suo studio in Catania, Via V. Giuffrida, 85, e dagli avvocati M S e G R, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Ministero dell'Interno, Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, in persona del legale rappresentante, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, domiciliataria in Catania, Via Vecchia Ognina 149;



per la condanna

dell’Amministrazione intimata alla corresponsione dell’indennità di trasferimento a far data dal 15 giugno 2012, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore il giorno 24 marzo 2021 il dott. D B;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:



FATTO e DIRITTO

Nel ricorso, per quanto in questa sede interessa, si rappresenta in punto di fatto quanto segue: a) il ricorrente, Vigile del Fuoco Coordinatore, con ordine di servizio n. 225 in data 15 giugno 2012 è stato trasferito da Paternò ad Adrano; b) tale trasferimento, in base a quanto disposto dalla legge n. 26/2010, avrebbe dovuto comportare il godimento di una diaria che, però, non è stata mai concessa all’interessato; c) con comunicazione in data 19 febbraio 2013 il Comandante Provinciale ha negato l’esistenza di tale diritto in capo al ricorrente, ma tale affermazione appare in contrasto con la citata legge n. 26/2010 e con quanto disposto dalla Circolare ministeriale n. 7 in data 20 aprile 2010, atteso che il Comune di Paternò dista dal Comune di Adrano più di 10 chilometri.

Il ricorrente, pertanto, ha chiesto la condanna dell’Amministrazione intimata alla corresponsione dell’indennità di trasferimento a far data dal 15 giugno 2012, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali.

L’Amministrazione intimata, costituitasi in giudizio, ha chiesto il rigetto del ricorso, eccependo l’intervenuta prescrizione e versando in atti la memoria difensiva già depositata nel giudizio civile (che è stato riassunto in questa sede), nella quale, in sintesi, si osserva quanto segue: a) il ricorso appare inammissibile in quanto il ricorrente non ha formulato specifiche censure di illegittimità, limitandosi ad enunciare la presunta violazione del diritto alla corresponsione dell’indennità di trasferimento di cui alla legge n. 26/2010; b) nel merito, deve osservarsi che l’art. 14-bis del decreto-legge n. 195/2009, convertito in legge n. 26/2010, estende al personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco l’indennità di trasferimento di cui all’art. 1 della legge n. 86/2001, già prevista per il personale delle Forze Armate, delle Forze di Polizia ad ordinamento militare e civile e della carriera prefettizia; c) con parere n. 143758 in data 24 marzo 2015 l’Avvocatura Generale dello Stato ha evidenziato che la disposizione in esame comporta l’attribuzione dell’indennità di trasferimento solo per i passaggi d’ufficio del personale non dirigenziale da un Comando Provinciale ad altro Comando Provinciale (sempre che risulti una distanza chilometrica tra le due sedi superiore a 10 chilometri) e non nell’ambito dello stesso Comando; d) ai sensi dell’art. 2, secondo comma, del decreto legislativo n. 139/2006, le strutture periferiche del Distaccamento, dei Reparti e dei Nuclei Speciali dei Vigili del Fuoco costituiscono articolazioni del Comando alle cui dipendenze esse sono istituite e al quale restano funzionalmente collegate per l’espletamento dei servizi di soccorso nel territorio di competenza; e) l’unitarietà della sede di servizio è confermata, peraltro, dall’art. 40 del regolamento di servizio emanato con D.P.R. n. 64/2012; f) ne deriva che la sede di servizio si identifica con il Comando Provinciale o con la Direzione Regionale presso cui il personale è stato destinato in prima assegnazione, in assegnazione temporanea o ivi è stato trasferito; g) nell’ambito del Comando il dirigente preposto può disporre la destinazione del dipendente presso i Distaccamenti e i Reparti rientranti nella propria giurisdizione e in ogni caso tra i diversi presidi centrali e periferici, onde assicurare il miglior espletamento dei servizi istituzionali ai sensi dell’art. 40 del citato D.P.R. n. 64/2012; h) pertanto, se a determinare la movimentazione sono particolari esigenze di servizio, è preclusa l’assegnazione al dipendente di ogni beneficio economico accessorio, anche nel caso in cui il trasferimento sia irrevocabile e disposto con provvedimento autoritativo; i) invero, poiché la corresponsione del trattamento economico accessorio svolge una funzione compensativa con riferimento ai disagi morali e materiali sofferti in conseguenza del trasferimento definitivo ad altra sede, essa presuppone una permanenza nella nuova sede che sia potenzialmente irrevocabile; l) con

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