TAR Napoli, sez. I, sentenza 2020-09-01, n. 202003715

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. I, sentenza 2020-09-01, n. 202003715
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 202003715
Data del deposito : 1 settembre 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 01/09/2020

N. 03715/2020 REG.PROV.COLL.

N. 02411/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2411 del 2019, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Unione Provinciale Agricoltori di Caserta, A C, L A, G R, A R, A S, S C, G R, Azienda Agricola Antica Rufrae S.r.l., Società Agricola Volturno-società Semplice di A. Desideri Gaveglio & C., Luciano D'Onofrio, M M, V L, D L, C F, M F, A C, D A, S L, F G, A M, A R, A Z, F L, in persona del legale rappresentante pro tempore, tutti rappresentati e difesi dall'avv. G R, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Regione Campania, in persona del Presidente della Giunta, legale rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio;



nei confronti

- Consorzio di Bonifica Sannio Alifano (di seguito: Consorzio di Bonifica), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Arcangelo Guzzo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Daniela Esposito in Napoli, via Domenico Fontana n.30;
- Comune di Ailano, Comune di Amorosi, in persona dei rispettivi sindaci, legali rappresentanti pro tempore, non costituiti in giudizio;



per l'annullamento:

1) riguardo al ricorso introduttivo, notificato il 10 giugno 2019 e depositato il successivo 13:

a) della deliberazione n. 44/19 del 18 marzo 2019, e relativi allegati, della Deputazione Amministrativa del Consorzio di Bonifica del Sannio Alifano, avente ad oggetto la predisposizione del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2019;

b) della deliberazione n. 3/19 del 10 aprile 2019 del Consiglio dei Delegati del Consorzio di Bonifica del Sannio Alifano avente ad oggetto l'esame e l'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2019, e relativi allegati tra i quali il budget economico, il budget patrimoniale ed il budget finanziario;

c) della deliberazione presidenziale, n. 9/19 dell’11 aprile 2019, 19, e suoi allegati, del Consorzio di Bonifica del Sannio Alifano avente ad oggetto i “Ruoli di contribuenza anno 2019”;

d) del piano di classifica per il riparto della contribuenza consortile del Consorzio di Bonifica del Sannio Alifano, di data e numero sconosciuti, se ed in quanto lesivo;

e) del decreto dirigenziale della Regione Campania, n. 57 del 14 maggio 2019, e relativi allegati, di approvazione del bilancio di previsione esercizio 2019 del Consorzio di Bonifica del Sannio Alifano;

f) di ogni altro atto a questi presupposto, connesso e conseguente in quanto lesivo degli interessi del ricorrente.

2) riguardo al ricorso per motivi aggiunti, notificato il 4 luglio 2019 e depositato il successivo 10:

g) della deliberazione della Deputazione Amministrativa n. 60 del 30 aprile 2019.


Visti il ricorso, i motivi aggiunti ed i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Consorzio di Bonifica;

Vista l’ordinanza cautelare n. 1181 del 24 luglio 2019;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore il dott. G P, all’udienza pubblica del 10 giugno 2020, svoltasi da remoto, ai sensi dell’art. 84, comma 5, D.L. 18/2020 convertito con modificazioni dalla L. n. 27/2020 e dell’art. 5 del D.P. n. 14/2020, sede;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO

1.- Con ricorso, notificato il 10 giugno 2019 e depositato il successivo 13, l’Unione Provinciale Agricoltori di Caserta ed i suoi litisconsorti, contribuenti consortili proprietari di immobili agricoli, hanno impugnato, per l’annullamento, la deliberazione della Deputazione amministrativa del Consorzio di Bonifica n. 44/19 del 18 marzo 2019, avente ad oggetto la predisposizione del bilancio di previsione del 2019, con successiva sottoposizione al Consiglio dei Delegati.

L’Unione ricorrente ha anche impugnato i seguenti atti:

- la Deliberazione n. 3/19 del 10 aprile 2019, con la quale il Consiglio dei Delegati ha approvato, con variazioni rispetto alla delibera della Deputazione amministrativa, il bilancio di previsione 2019 ed i relativi allegati (budget economico, budget patrimoniale e budget finanziario);

- la Deliberazione n. 9/19 dell’11 aprile 2019 e relativi allegati, con la quale il Presidente del Consorzio di Bonifica ha approvato i ruoli dei contributi di bonifica relativa al 2019, oltre quelli di irrigazione e per il recupero degli anni 2014 - 2018;

- il Piano di Classifica dei contributi consortili;

- il Decreto Dirigenziale della Regione Campania n. 57 del 14 maggio 2019, e relativi allegati, di approvazione della Delibera del Consiglio dei Delegati n.3/19, sopra citata.

Con memoria depositata il 3 luglio 2019, si è costituito in giudizio il Consorzio di Bonifica, chiedendo il rigetto dell’istanza cautelare e, nel merito, del ricorso.

Con ordinanza n. 1181 del 24 luglio 2019, la Sezione ha respinto la richiesta di misure cautelari provvisorie.

2.- Con ricorso per motivi aggiunti, notificato il 4 luglio 2019 e depositato il successivo 10, l’Unione Provinciale Agricoltori di Caserta ed i suoi litisconsorti hanno altresì impugnato la Deliberazione n. 60/19 del 30 aprile 2019 della Deputazione amministrativa del Consorzio di bonifica, di ratifica della Deliberazione presidenziale n. 9/19 dell’11 aprile 2019, con la quale erano stati approvati in via d’urgenza i ruoli dei contributi relativi all’anno 2019.

In vista dell’udienza pubblica del 10 giugno 2020, le parti hanno scambiato memorie con le quali hanno ribadito e puntualizzato le rispettive ragioni.

A seguito della celebrazione dell’udienza svoltasi con modalità da remoto, ai sensi dell’art. 84, comma 6, del D.L. n.18/2020, convertito con modificazioni dalla L. n. 27/2020, e dell’art. 2, comma 2, del D.P.C.S. n.134/2020, la causa è stata trattenuta per la decisione.



DIRITTO

1.- Col ricorso introduttivo, i ricorrenti hanno formulato le seguenti censure:

1) violazione degli artt.12 e 13 della legge regionale Campania n. 4 del 25 febbraio 2003; dell’art. 10 del R.D. n. 215 del 13 febbraio 1933; dell’art. 860 cod. civ.; dell’art.97 Cost.; eccesso di potere per sviamento, travisamento, carenza d’istruttoria e di motivazione.

Il Consorzio di Bonifica, in sede di predisposizione del bilancio del 2019, ha imputato solo a carico dei proprietari degli immobili agricoli gli oneri di copertura delle spese per assolvere alle finalità istituzionali del Consorzio medesimo, illegittimamente escludendo i proprietari degli immobili urbani, senza considerare che anche quest’ultimi beneficiano delle opere di manutenzione, esercizio e gestione delle bonifiche.

2) Violazione per altri profili delle norme di cui al punto supra 1): non avrebbe avuto mai concreta applicazione il Piano di Classifica del Consorzio di Bonifica, approvato con deliberazione commissariale n. 1 del 4 febbraio 1998, secondo cui anche gli immobili urbani sono soggetti ad imposizione contributiva.

Peraltro il Consorzio, in relazione al tempo trascorso, avrebbe potuto e dovuto anche aggiornare il predetto Piano di Classifica.

3) Violazione dell’art.12 della legge regionale Campania n. 4 del 25 febbraio 2003; dell’art. 3 L. n. 241/1990 per difetto d’istruttoria e carenza di motivazione; dell’art.15 dello Statuto del Consorzio.

Il Consorzio non avrebbe chiarito le ragioni per le quali è stato “..deciso di prevedere un gettito pari a zero per i ruoli ordinari di contribuenza extragricola”, senza neppure richiamare in sede di approvazione del bilancio di previsione 2019 il Piano di Classifica, dal quale, secondo i ricorrenti, discenderebbe l’obbligo del pagamento dei contributi anche a carico dei proprietari degli immobili urbani.

4) Violazione degli articoli 26 e 27 della legge regionale Campania n. 4 del 25 febbraio 2003 e degli articoli 15 e 18 dello Statuto del Consorzio; difetto d’istruttoria, carenza di motivazione e incompetenza: l’approvazione dei ruoli relativi ai contributi per il 2019 sarebbe spettata alla Deputazione Amministrativa del Consorzio e non già al Presidente, privo sul punto di competenza.

2.- Le censure appaiono nel complesso infondate ed il ricorso introduttivo va respinto.

2.1.- Secondo quanto si ricava dalla normativa in vigore, in particolare l’art. 10 R.D. n. 215/1933, dall’art. 806 cod. civ., dall’art. 12 Legge regionale n. 4 del 2003, il principio generale di diritto è che tutti i proprietari di beni immobili ricadenti nel comprensorio del Consorzio, i quali traggano beneficio dalla bonifica, senza distinzione tra agricoli ed urbani (o extragricoli), sono obbligati a contribuire alle spese consortili.

E’ pertanto essenziale che, ai fini della sussistenza dell’onere di contribuenza, si realizzi la condizione dell’esistenza di un beneficio specifico e diretto, tale da tradursi in un incremento di valore fondiario dell’immobile gravato.

2.2.- Nella fattispecie controversa appare tuttavia utile una ricostruzione della complessa vicenda che ha condotto alla costituzione ed alle modifiche del Consorzio di Bonifica.

In virtù della legge regionale Campania n. 4 del 25 febbraio 2003 e del successivo D.P.G.R. n. 764 del 13 novembre 2003, il comprensorio del resistente Consorzio di Bonifica si estende su 195.000 ettari ed include il territorio di ottantadue Comuni nelle Province di Caserta, Benevento e Avellino.

Il Comprensorio è infatti attualmente costituito:

a) dal vecchio territorio del resistente Consorzio di Bonifica medesimo, quale risultante dal DPR 5 marzo 1971 e dalla successiva legge regionale 11 aprile 1985 n. 23, con un’estensione pari ad ha 59.750;

b) dal territorio del soppresso Consorzio di Bonifica della Valle Telesina, con un’estensione pari ad ha 56.589, affidato in gestione al resistente Consorzio

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