TAR Napoli, sez. III, sentenza 2023-05-29, n. 202303268

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. III, sentenza 2023-05-29, n. 202303268
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 202303268
Data del deposito : 29 maggio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 29/05/2023

N. 03268/2023 REG.PROV.COLL.

N. 05126/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5126 del 2019, proposto da
A S, rappresentata e difesa dall'avvocato I M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Boscoreale, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

dell’ordinanza n°19 del 20/09/2019 per la demolizione di opere edilizie e ripristino dello stato dei luoghi, notificata alla ricorrente in data 10.10.2019, e di ogni atto, anche endoprocedimentale, comunque non conosciuto, consequenziale, connesso, preordinato e presupposto


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;

Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 27 aprile 2023 il dott. Giovanni Ricchiuto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Preso atto:

che la Sig.ra A S ha impugnato l’ordinanza n°19 del 20 settembre 2019 per la demolizione di opere edilizie e ripristino dello stato dei luoghi, in conseguenza della realizzazione di opere in difformità della SCIA n. del 16 novembre 2018 (prot.n°29482);

che nel ricorso non si è costituito il Comune di Boscoreale, malgrado fosse stato correttamente intimato;

che con la memoria depositata nell’imminenza dell’udienza di discussione (e precisamente il 24 aprile 2023) la ricorrente ha manifestato il sopravvenuto difetto di interesse alla decisione del presente ricorso, avendo la stessa ricorrente provveduto alla demolizione delle opere contestate;

Ritenuto, pertanto, che l’avvenuta esecuzione di quanto disposto nel provvedimento impugnato determina effettivamente il venir meno di un qualunque interesse alla decisione del presente ricorso;

Considerato, inoltre, che è possibile nulla disporre sulle spese del giudizio, stante la mancata costituzione del Comune di Boscoreale.

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