TAR Roma, sez. 3S, sentenza 2024-02-02, n. 202402105

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 3S, sentenza 2024-02-02, n. 202402105
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202402105
Data del deposito : 2 febbraio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 02/02/2024

N. 02105/2024 REG.PROV.COLL.

N. 05968/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Stralcio)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5968 del 2017, proposto da
Comune di Lomagna, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato P B, con domicilio eletto presso il suo studio in Bergamo, via G Verdi 3;

contro

Gse S.p.A. Gestore dei Servizi Energetici, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati C S M, M A F, A P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio C S M in Roma, via Guido D'Arezzo 2;

nei confronti

Ministero delle Imprese e del Made in Italy, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Deleo S.r.l., non costituito in giudizio;

per l'annullamento

del provvedimento del G.S.E., recante decadenza dal diritto alle tariffe incentivanti relativamente all'impianto fotovoltaico 1080354 di potenza pari a 20 kW sito in Via Silvio Pellico in Comune di Lomagna, con richiesta di restituzione degli incentivi percepiti, prot. P20170025795 20.03.2017, comunicato al Comune ricorrente con raccomandata a/r pervenuta il 28.03.2017 al prot. 3723 (doc.1);

di tutti i provvedimenti presupposti, conseguenti e conseguenziali anche non noti, e segnatamente del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 31 gennaio 2014 recante attuazione dell'art. 42 del d.lgs. 3 marzo 2011 n. 28 sulla disciplina dei controlli e delle sanzioni in materia di incentivi nel settore elettrico di competenza del GSE (doc. 2);

con richiesta di rimessione alla Corte Costituzionale

della questione di legittimità degli artt. 42 e 43 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 (Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE), in riferimento agli articoli 3, 25, 76 e 79 e 117, primo comma (in relazione, quest'ultimo, anche all'art. 7 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo) della Costituzione.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Gse S.p.A. Gestore dei Servizi Energetici e di Ministero delle Imprese e del Made in Italy;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;

Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 2 febbraio 2024 la dott.ssa Claudia Lattanzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Con l’atto introduttivo del giudizio il Comune ricorrente ha impugnato gli atti di cui in epigrafe relativi alla decadenza dalle tariffe incentivanti percepite per l'impianto fotovoltaico 1080354 di potenza pari a 20 kW sito in Via Silvio Pellico in Comune di Lomagna.

Si è costituito il Gestore dei servizi energetici (GSE) per resistere al ricorso.

Con atto del 26 gennaio 2024, il ricorrente ha dichiarato di non aver più interesse al ricorso.

All’udienza straordinaria per lo smaltimento dell’arretrato del 2 febbraio 2024 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Il Collegio, preso atto di quanto sopra, dichiara il ricorso e i motivi aggiunti improcedibili per sopravvenuta carenza d’interesse.

Stante la decisione di rito le spese possono essere compensate.

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