TAR Venezia, sez. IV, sentenza 2024-10-14, n. 202402429

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Venezia, sez. IV, sentenza 2024-10-14, n. 202402429
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Venezia
Numero : 202402429
Data del deposito : 14 ottobre 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 14/10/2024

N. 02429/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00627/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 627 del 2021, proposto da
Societa' Agricola Concato Angelo e C. S.S., G C, A C, E C, N M, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dagli avvocati M A e M G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Agea - Agenzia per Le Erogazioni in Agricoltura, Agenzia Entrate- Riscossione, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
A, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati F B, T M e C Z, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



per l'annullamento

1. - della cartella di pagamento n. 099 2018 00042817 72 000 inviata dall'Agenzia delle entrate – Riscossioni – Agente della Riscossione, prov. di Rovigo, su incarico di AVEPA – Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura “conto AGEA”, notificata a mezzo PEC alla Società Agricola Concato Angelo e C. s.s. in data 26.07.2018, inerente il pagamento del c.d. “prelievo sup. latte di vacca l. 119/03 art. 1, comma 9” oltre interessi, asseritamente dovuto per il periodo “2016” (doc. 1);

2. - nonché ad ogni altro atto comunque connesso, presupposto e/o conseguente, anche se non conosciuto al momento della notifica dell'atto introduttivo del giudizio, ed in particolare all'atto di iscrizione a ruolo ed al ruolo indicato nella cartella sopra descritta (ossia al ruolo n. 2018/001239 reso esecutivo il 19 aprile 2018), anche se non conosciuto, nella parte in cui in detto atto risulta l'iscrizione delle somme indicate come dovute a carico di parte ricorrente, e quindi nella parte in cui detti atti, anche se non conosciuti, incidono nella sfera giuridica della medesima.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Agea - Agenzia per Le Erogazioni in Agricoltura e dell’Agenzia Entrate - Riscossione- e di A;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;

Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 10 settembre 2024 il dott. Andrea Gana e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

Con la cartella di pagamento indicata in epigrafe, l’Agenzia delle entrate – Riscossioni – Agente della Riscossione, su incarico di AVEPA – Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura “conto AGEA” ha comunicato ai ricorrenti gli importi iscritti a debito nel ruolo reso esecutivo in data 19 aprile 2018, sia a titolo di capitale, che di interessi, per c.d. `Prelievo Latte sulle Consegne", con riferimento alla campagna lattiero - casearia 2014-2015.

La società ricorrente ha impugnato la cartella avanti al Tribunale di Rovigo il quale, con sentenza n. 227/2021, pubblicata il 7 aprile 2021, ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario e la giurisdizione del G.a..

Con ricorso depositato in data 22 giugno 2021 i ricorrenti hanno riassunto il giudizio avanti all’intestato TAR, riproponendo i medesimi motivi di impugnazione già fatti valere avanti il Giudice Ordinario e che di seguito si riportano in sintesi:

1. la notifica della cartella è avvenuta a mezzo PEC e deve ritenersi affetta da nullità o inesistenza in quanto priva di relata di notifica e di attestazione di conformità, in violazione della normativa vigente; 2. la cartella sarebbero nulle per difetto di sottoscrizione;

3. la cartella di pagamento sarebbe viziata siccome l’iscrizione a ruolo non è stata preceduta da una valida intimazione di pagamento, in quanto effettuata da AVEPA e non dalla Regione Veneto ai sensi degli artt. 1, comma 9, e 8 sexies, l. n. 33 del 2009, e la stessa iscrizione a ruolo è stata effettuata da AVEPA, asseritamente incompetente;

4. il riferimento contenuto nella cartella di pagamento al prelievo supplementare per l’anno 2016, sarebbe errato, il regime delle quote latte essendosi concluso il 31 marzo 2015; inoltre, risulterebbe omesso ogni riferimento agli atti di accertamento che dovevano essere necessariamente “notificati”, alla fine di ogni annata lattiero - casearia, ai produttori di latte da parte di AGEA. In particolare, sarebbe stato indicato il numero di un atto di

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