TAR Palermo, sez. I, sentenza 2022-09-09, n. 202202544
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Pubblicato il 09/09/2022
N. 02544/2022 REG.PROV.COLL.
N. 01611/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1611 del 2018, proposto dall’Istituto di Ricerca per Lo Sviluppo Economico e Sociale, in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentato e difeso dall'avvocato R V S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Assessorato dell’Istruzione e della Formazione Professionale della Regione Siciliana - Dipartimento dell’Istruzione e della Formazione Professionale, in persona dell’Assessore
pro tempore
, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, domiciliataria ex lege in Palermo, via Valerio Villareale n. 6;
nei confronti
Associazione Eris, non costituita in giudizio;
per l’annullamento
- decreto del Dirigente generale n. 2243 del 30 maggio 2018 del Dipartimento regionale della Regione Sicilia dell’Istruzione e della formazione professionale presso l’Assessorato dell’Istruzione e della Formazione Professionale con cui è stato adottato il catalogo regionale dell’offerta formativa a valere sull’Avviso pubblico n.2/2018 per la costituzione del catalogo Regionale dell’offerta formativa e per la realizzazione di percorsi formativi di qualificazione mirati al rafforzamento dell’occupabilità in Sicilia approvato con D.D.G. n.915 del 26.03.2018, nella parte in cui non è stato ammesso il ricorrente;
- nonché il catalogo medesimo allegato al DDG n. 2243, pubblicati nel sito istituzionale della Regione Sicilia il 30.05.2018 e sulla GURS n. 24 del 1 giugno 2018, nella parte in cui non è stato ammesso il ricorrente;
- ove occorra del D.D.G. n.915 del 26.03.2018 con cui è stato approvato l’Avviso pubblico n.2/2018 per la costituzione del Catalogo regionale suddetto, nonché dell’avviso medesimo in relazione all'art. 6 comma 1 nella parte in cui prevede la presentazione via pec della domanda di inserimento al catalogo, sottoscritta con firma digitale ad opera del legale rappresentante p.t. ed in relazione all'art. 7.1 comma 1 nella parte in cui prevede la non ammissione della domanda in caso di mancanza di sottoscrizione con firma digitale in corso di validità, ancorché presentate da un candidato a mezzo PEC, con casella di posta intestata allo stesso mittente;
- del provvedimento di non ammissione al catalogo predetto del ricorrente mai comunicato, di ogni altro atto connesso, presupposto o conseguenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Assessorato dell’Istruzione e della Formazione Professionale della Regione Siciliana - Dipartimento dell’Istruzione e della Formazione Professionale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 febbraio 2022 il dott. F M e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso ritualmente notificato e depositato, il ricorrente espone che:
- con istanza presentata in data 24.04.2018 tramite pec, partecipava alla procedura indetta con D.D.G. n. 915 del 26.03.2018 dall’Assessorato dell’Istruzione e della formazione professionale della Regione Siciliana, per la costituzione di un Catalogo regionale dell’offerta formativa e per la realizzazione di percorsi formativi di qualificazione mirati al rafforzamento dell’occupabilità in Sicilia in grado di coniugare i fabbisogni formativi dei destinatari con le esigenze di competenze espresse dalle imprese e dall’economia regionale;
- in data 18 maggio 2018, l’amministrazione comunicava al ricorrente l’avvio del procedimento di inammissibilità al catalogo dell’offerta formativa per la mancanza della sottoscrizione della domanda con firma digitale;
- in data 23.05.2018, il ricorrente, replicava che la domanda era stata inviata via pec, previa sottoscrizione con firma digitale in corso di validità (come si sarebbe potuto evincere dalla circostanza che l’estensione della firma apposta nel file, era “p7m”).
Il ricorrente ha impugnato, unitamente al D.D.G. n. 915 del 26.03.2018, il catalogo regionale dell’offerta formativa adottato con decreto del Dirigente generale del predetto Assessorato n. 2243 del 30 maggio 2018 nella parte in cui non risulta tra gli enti ammessi, articolando censure di:
1) “Violazione e falsa applicazione dell’art. 65 D.lgs. n. 82/2005, dell’art. 61 D.P.C.M. 22/02/2013, dell’art. 9 del D.P.R. 68/2005 e della Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica, n. 12/2010 del 03/09/2010. Violazione dei principi di favor partecipationis, di proporzionalità e di soccorso istruttorio. Violazione dell’art. 1 comma 2 della legge n. 241/90 sotto il profilo del divieto di aggravio” .
Sarebbe illegittima la norma dell’avviso pubblico che prevedeva la non ammissione al Catalogo nel caso di mancata sottoscrizione della domanda con firma digitale che pertanto andrebbe disapplicata o annullata perché in violazione e falsa applicazione dell’art. 65 D.lgs. n. 82/2005, dell’art. 61 D.P.C.M. 22/02/2013, dell’art. 9 del D.P.R. 68/2005 e della Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica, n. 12/2010 del 03/09/2010.
2) “Violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 10 bis l. 241/90, artt. 2, 3, 11 bis della L.r. 10/91 nonché dell’art. 7 comma 1 dell’avviso 2/2018. Violazione e falsa applicazione del principio della partecipazione al procedimento amministrativo. Violazione art. 97 Cost.” .
L’amministrazione non avrebbe formalmente concluso il procedimento tenuto conto che, dopo la comunicazione dell’avvio del procedimento per la dichiarazione di inammissibilità dell’istanza, nonostante l’invio delle osservazioni e chiarimenti da parte del ricorrente, il dipartimento avrebbe omesso l’adozione di un atto conclusivo senza comunicare alcunché all’interessato.
3) “Violazione degli artt. 6 e 7 dell’avviso n. 2/2018. Eccesso di potere per illogicità manifesta, irragionevolezza, errore nel presupposto, travisamento ed erronea valutazione dei fatti, difetto di istruttoria, ingiustizia manifesta” .
La ricorrente avrebbe tutti i requisiti per essere ammessa nel catalogo dell’offerta formativa in quanto l’invio della domanda sarebbe stato eseguito previa sottoscrizione digitale della firma del legale rappresentante;tale domanda sarebbe stata firmata digitalmente con la normale procedura che da sempre il ricorrente aveva utilizzato con successo nei confronti dell’Amministrazione regionale per le varie procedure di aggiornamento e mantenimento dell’accreditamento dell’Ente.
Con ordinanza dell’8 ottobre 2018 n. 919, la domanda cautelare di parte ricorrente è stata respinta “atteso che per le particolari modalità di generazione della domanda dalla piattaforma informatica l’invio a mezzo pec è idoneo ad attestare soltanto la provenienza della domanda dall’ente mittente ma non la sua sottoscrizione da parte del legale rappresentante dello stesso” .
Si è costituito l’Assessorato dell’Istruzione e della Formazione Professionale della Regione Siciliana che, con memoria, ha replicato alle censure articolate dal ricorrente e, all’udienza fissata per la sua discussione, il ricorso è stato posto in decisione.
Ciò premesso, il Collegio ritiene di confermare quanto già statuito in sede cautelare in ordine alla infondatezza del ricorso.
Risulta infondata la prima doglianza con la quale parte ricorrente lamenta la violazione e la falsa applicazione dell’art. 65 D.lgs. n. 82 del 2005, dell'art. 61 D.P.C.M. 22 febbraio 2013, dell’art. 9 del D.P.R. n. 68 del 2005 e della Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica, n. 12/2010 del 03/09/2010.
Ai sensi dell’art. 6 comma 1 dell’avviso pubblico, la domanda di inserimento al catalogo doveva essere generata dalla piattaforma informatica messa a disposizione dal dipartimento e doveva essere sottoscritta con firma digitale ad opera del legale rappresentante del soggetto proponente;
Ai sensi dell’art. 7 comma 1 dell’avviso n. 2/2018, la mancanza della sottoscrizione della domanda con firma digitale in corso di validità avrebbe determinato la non ammissione al catalogo della domanda trasmessa.
Come chiarito dalla giurisprudenza in materia, l’invio di istanze mediante posta elettronica certificata, produce, ai sensi dell’art. 16 bis, comma 5, del D.L. 185/2008, convertito in L. n. 9/2009, effetti equivalenti alla notificazione a mezzo posta, nei casi in cui l’utilizzo avviene ai sensi degli artt. 6 e 48 del codice dell’Amministrazione digitale e la ratio della norma è quella di soddisfare esigenze di funzionalità, celerità e semplificazione del procedimento amministrativo (vedi, da ultimo, Consiglio di Stato sez. III, 08/02/2021, n. 1146).
Tale modalità di spedizione, tuttavia, non soddisfa, di per sé, le diverse ed ulteriori esigenze perseguite dal legislatore mediante apposite previsioni normative, riprodotte dal bando in contestazione, di cui l’Amministrazione ha fatto corretta applicazione (e che non potevano essere disapplicate in quanto atti di autovincolo) volte a garantire la sicurezza, integrità e immodificabilità del documento e, in maniera manifesta e inequivoca, la sua riconducibilità all’autore, prescrivendo l’utilizzo della firma elettronica.
Peraltro l’esclusione dalla procedura in esame non avrebbe potuto neanche essere sanata con il soccorso istruttorio non venendo in considerazione un’integrazione documentale, bensì l’integrazione di un requisito fondamentale dell’istanza, concernente l’individuazione della provenienza, cioè l’identificazione dell’autore;non si tratta di allegare o certificare circostanze di cui la P.A. è in possesso, bensì della stessa imputabilità della domanda al suo autore con conseguente piena e rigorosa applicazione del principio di autoresponsabilità dell’istante (T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. I, 06/03/2020, n. 555;T.A.R. Lazio, sez. II quater, 12/04/2021, n. 4229).
Non merita neanche condivisione il richiamo al d.p.c.m. 22 febbraio 2013 dal quale il ricorrente inferisce che l’atto in parola contemplerebbe la sostituzione della firma digitale con l’invio mediante pec.
Sul punto risultano condivisibili le considerazioni svolte dall’Amministrazione in ordine al fatto che:
- l’art. 61 del predetto d.p.c.m. prevede tale sostituzione unicamente con riguardo alla firma elettronica avanzata che è diversa da quella digitale (“generata con i dispositivi di cui all'art. 1, comma 1, lettere o) e p)”, ai sensi dell’art. 3 del ridetto d.p.c.m.;la firma elettronica avanzata cui si riferisce parte ricorrente è contemplata dall’art. 55);
- solo la firma digitale, apposta mediante “smart card” o “token”, garantisce l’autenticità dell’atto, rispondendo ai rigorosi canoni (prima che della lex specialis della procedura) del c.d. codice dell’amministrazione digitale.
Da quanto precede consegue che legittimamente la resistente Amministrazione non ha ammesso il ricorrente nel catalogo dell’offerta formativa in quanto l’invio della domanda non è avvenuto secondo le modalità prescritte.
Non vale a superare tale conclusione la circostanza, su cui si incentra il terzo motivo, secondo la quale la modalità usata dal ricorrente per inviare la domanda sarebbe stata la medesima in precedenza esperita con successo nei confronti della stessa Amministrazione regionale proprio perché, come detto, l’avviso, all’art. 6, imponeva chiaramente ed a pena di esclusione, due requisiti separati per le domande di partecipazione (la sottoscrizione digitale e l’inoltro mediante posta elettronica certificata), donde l’infondatezza della relativa censura.
È infondato anche il secondo motivo con cui il ricorrente deduce la violazione degli art. 2 e 10 bis della L. n. 241/90 considerato che l’esclusione dello stesso, in quanto proiezione applicativa della disciplina contemplata a monte dal bando di concorso, costituisce atto vincolato.
Di conseguenza, la mancata adozione di un provvedimento esplicito a seguito delle osservazioni del privato, non vale a determinare la illegittimità degli atti impugnati poiché, ai sensi dell'art. 21 octies, co. 2, primo periodo della L. n. 241 del 1990, l'Amministrazione sarebbe, comunque, tenuta, in sede di riedizione del potere, stante la pacifica mancanza di firma digitale della domanda a non ammettere il ricorrente nel catalogo dell’offerta formativa per cui è causa.
In conclusione il ricorso, in quanto infondato, deve essere rigettato.
Le spese di lite vanno eccezionalmente compensate tenuto conto della natura della controversia e degli interessi ad essa sottesi.