TAR Roma, sez. 4B, sentenza 2022-02-17, n. 202201958
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Pubblicato il 17/02/2022
N. 01958/2022 REG.PROV.COLL.
N. 09862/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9862 del 2020, proposto da
Cf Liberty Servicing S.p.A, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato A C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dello Sviluppo Economico, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
L I - Società Cooperativa Edilizia di Abitazione in Liquidazione Coatta Amministrativa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Andrea Paglione, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'illegittimità
del silenzio-inadempimento sull'istanza per la nomina del comitato di sorveglianza inviata dall'istante a mezzo pec in data 15.07.2020 al Ministero dello Sviluppo Economico e per conoscenza sia alla Dott.ssa Francesca Pace del MISE e al Commissario Liquidatore, Avv. Massimo Giuliano;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 febbraio 2022 il dott. Luca De Gennaro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La ricorrente CF Liberty Servicing S.P.A. agisce in qualità di mandataria di Banco BPM SPA, istituto ammesso al passivo della procedura di liquidazione coatta della società cooperativa L I.
Ritenendo lesa la posizione creditoria a causa di atti della gestione del commissario liquidatore, la CF Liberty tramite Pec inviata il 15.07.2020 al Ministero dello Sviluppo Economico, richiedeva “...che la destinataria Autorità Amministrativa di vigilanza, in quanto sostitutiva - nei poteri del tribunale e del giudice delegato - disponga la nomina del Comitato di Sorveglianza, ricorrendone obbiettive necessità di controllo previo sulle scelte liquidatorie dell'attivo immobiliare, al fine di prevenire arricchimenti di creditori di rango inferiore in danno dell'istante, per vendite, soprattutto se in transazione, non in linea con i valori attribuiti al compendio immobiliare in sede di valutazione d'ufficio eseguita in Roma il 4 giugno 2019 dal Consulente Tecnico Arch. Stefania Liberati designata dal Commissario Liquidatore".
A tale richiesta il Ministero non dava risposta.
Avverso il silenzio-inadempimento del Ministero la CF Liberty propone quindi ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a. il presente ricorso per sentire dichiarare l’illegittimità dell’inerzia del Ministero e condannare lo stesso al risarcimento del danno ingiusto.
Alla camera di consiglio del 3 marzo 2021 la causa veniva cancellata dal ruolo su istanza di parte ricorrente.
All’udienza pubblica, fissata per la discussione dell’8 febbraio 2022 anche per la trattazione della domanda risarcitoria, la causa è stata assunta in decisione.
Il ricorso è fondato nei termini e limiti di seguito indicati.
Va respinta l’eccezione di inammissibilità del ricorso per omessa notifica a controinteressati, peraltro solo genericamente evocati;non sono infatti individuabili in base agli atti di causa soggetti che possano vantare un interesse differenziato alla conservazione dell’attuale situazione;va precisato al riguardo che altri creditori della procedura non possono configurarsi come controinteressati, non avendo nessun interesse di natura opposto a quello fatto valere con il presente ricorso.
Va poi respinta l’eccezione di inammissibilità del ricorso perché non sarebbe stato impugnato il decreto di ammissione alla Liquidazione Coatta Amministrativa nel quale viene omessa la nomina del comitato di sorveglianza.
Tra il decreto che ordina la liquidazione e la nomina del comitato non sussiste infatti un rapporto di contestualità necessaria posto che la disciplina vigente non impedisce l’eventuale nomina del commissario o del comitato con atto successivo (art. 198 l. fall. "Con il provvedimento che ordina la liquidazione o con altro successivo viene nominato un commissario liquidatore. È altresì nominato un comitato di sorveglianza di tre o cinque membri scelti fra persone particolarmente esperte nel ramo di attività esercitato dall'impresa”).
Di conseguenza la ricorrente non aveva l’onere di impugnare sotto tale profilo il decreto di liquidazione, quale atto definitivamente lesivo, posto che la nomina eventuale del comitato avrebbe potuto essere oggetto di un “atto successivo”.
Nel merito del ricorso, il Collegio osserva che la mancata risposta dell’Amministrazione all’istanza di sollecito configura violazione dell’art. 2 L. 241/1990 in forza del quale il Ministero, come ogni altra pubblica amministrazione, è tenuta a dare espresso riscontro provvedimentale all'istanza proveniente dal privato portatore di un interesse qualificato (“ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un'istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso”).
L'obbligo di provvedere sulle istanze dei privati sussiste infatti, oltre che nei casi espressamente previsti da una specifica disposizione, “tutte le volte in cui, in relazione al dovere di correttezza e di buona amministrazione della parte pubblica, sorga per il privato una legittima aspettativa a conoscere il contenuto e le ragioni delle determinazioni (qualunque esse siano) dell'Amministrazione” (cfr. ex multis Cons. Stato n. 3120/2020).
Non ha infine portata dirimente, per esclude il dovere di provvedere con atto espresso, la previsione dell’ultimo comma del citato art. 198 secondo cui “nella liquidazione delle cooperative la nomina del comitato di sorveglianza è facoltativo”. Tale previsione, nell’escludere l’obbligatorietà dell’organo di sorveglianza, seppure imprime natura ampiamente discrezionale alla scelta di introdurre o meno il comitato di sorveglianza, non fa venir meno l’obbligo - comunque gravante sull’amministrazione competente - di conclusione espressa del procedimento avviato su istanza del creditore interessato, obbligo che sussiste in ragion dei principi di buon andamento e trasparenza che trovano sintesi nella citata previsione di cui all’art. 2 L. 241/1990.
La domanda risarcitoria va invece respinta in quanto il danno concretamente patito viene allegato in termini puramente astratti e indimostrati. Per costante giurisprudenza infatti l'ingiustizia e la sussistenza stessa del danno non possono, in linea di principio, presumersi iuris tantum , in meccanica ed esclusiva relazione al ritardo o al silenzio nell'adozione del provvedimento amministrativo, ma il danneggiato deve, ex art. 2697 c.c., provare tutti gli elementi costitutivi della relativa domanda e, in particolare, quali presupposti di carattere oggettivo, il nesso di causalità e il pregiudizio economico sofferto.
In particolare nessun legame risulta dimostrato tra il silenzio-inadempimento, come accertato in questa sede, e la vendita degli immobili facenti capo al patrimonio della procedura, da cui deriverebbe in ipotesi un danno alle ragioni dei creditori;ciò in quanto non risulta dimostrato alcun legame eziologico tra la mancata nomina del comitato e il danno lamentato, di natura astratta, proveniente dal compimento di atti di liquidazione dell’attivo.
Peraltro va osservato che risulta altresì indimostrata la fondatezza dell’istanza avanzata dalla ricorrente relativamente alla sollecitazione del potere di nomina, questione che non può essere definita nel presente giudizio in quanto al giudice amministrativo non è consentito, nel presente rito, sostituirsi all’amministrazione nell’esercizio di poteri di natura ampiamente discrezionale, non ancora esercitati.
Tanto premesso, il ricorso deve essere accolto nei soli limiti indicati.
Sussistono giuste ragioni, vista la soccombenza reciproca, per compensare le spese di lite.