TAR Torino, sez. II, sentenza 2014-08-29, n. 201401456
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Testo completo
N. 01456/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00806/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 806 del 2012, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
DE PE, Associazione coordinamento paratetraplegici del Piemonte onlus, Associazione handicap e sviluppo onlus, Associazione CEPIM Torino - Centro persone down, Associazione UILDM - Sezione di Torino, Consulta per le persone in difficoltà onlus, BE RD, tutti rappresentati e difesi dall’avv. BE Cavallo Perin, con domicilio eletto presso il suo studio in Torino, via Bogino, 9;
contro
Comune di Torino, rappresentato e difeso dagli avv.ti Giuseppina Gianotti e Susanna Tuccari, con domicilio eletto in Torino, via Corte d’Appello, 16;
nei confronti di
TT - Gruppo Torinese Trasporti s.p.a.;
per l'annullamento
- della deliberazione del Consiglio comunale di Torino del 7 maggio 2012 n. 01582/119, recante l’approvazione del nuovo "Regolamento del servizio di trasporto destinato a persone assolutamente impedite all’accesso e alla salita sui mezzi pubblici di trasporto ed ai ciechi assoluti";
- del contratto di servizio del 5 ottobre 2010, con cui il Comune di Torino ha affidato a TT s.p.a. la "gestione integrata dei trasporti disabili, scolastici ed assistenziali", nella parte in cui non contempla a carico del gestore alcun onere di eliminazione delle barriere architettoniche e comunque l’esecuzione di interventi atti a consentire alle persone disabili di muoversi liberamente sul territorio, usufruendo alle stesse condizioni degli altri cittadini dei servizi di trasporto collettivo appositamente adattati o di servizi alternativi, anche in ottemperanza ad un piano o programma pluriennale;
- per l’accertamento dei comportamenti omissivi dell’amministrazione comunale di inadempimento dell’obbligo ex lege di adozione degli atti di pianificazione o programmazione di eliminazione delle barriere architettoniche e comunque di interventi atti a consentire alle persone disabili di muoversi liberamente sul territorio, usufruendo alle stesse condizioni degli altri cittadini dei servizi di trasporto collettivo appositamente adattati o di servizi alternativi;
- per l’accertamento dell’obbligazione ex lege verso gli utenti di mantenimento (fino all’attuazione dei piani indicati al punto precedente) dei servizi preesistenti di trasporto con mezzi attrezzati (minibus) e non attrezzati (taxi) di cui al previgente Regolamento del Comune di Torino del 23 novembre 1998 n. 255, oltre alla possibilità di una sosta riservata personale nelle vicinanze della residenza e del domicilio;
- per l’annullamento di ogni altro atto preordinato, connesso o consequenziale, ivi comprese le deliberazioni della Giunta comunale di Torino 4 agosto 2009 n. 200905078/064 e 4 dicembre 2009 n. 200908554/064; tutti gli atti dei procedimenti di alienazione di quote o azioni delle partecipazioni in TT s.p.a. (direttamente o indirettamente detenute dal Comune di Torino) nella parte in cui, nell’assumere il contratto di servizio qui impugnato, non fanno cenno alcuno agli obblighi ex lege a carico dell’acquirente di adempimento di piani o programmi indicati ai punti precedenti, né al mantenimento dei servizi esistenti;
- nonché per l’annullamento o per la dichiarazione di nullità del Piano urbano di mobilità sostenibile della Città di Torino, approvato con deliberazione del Consiglio comunale 14 luglio 2008 n. 108 - Allegato 3: "Linea d'indirizzo 2: garantire e migliorare l'accessibilità delle persone", nella parte in cui non prevede una pianificazione dettagliata delle misure atte a garantire l’accessibilità ai mezzi pubblici di trasporto delle persone disabili;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Torino;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 4 giugno 2014 il dott. Savio Picone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Le associazioni ricorrenti assistono e tutelano le persone disabili e promuovono la loro integrazione nel territorio comunale. I ricorrenti DE PE e BE RD risiedono nel Comune di Torino e sono affetti da disabilità motoria.
Con il ricorso originario, impugnano la deliberazione del Consiglio comunale di Torino del 7 maggio 2012 n. 01582/119, con la quale è stato modificato il previgente regolamento del servizio di trasporto destinato a persone assolutamente impedite all’accesso ed alla salita sui mezzi pubblici. Deducono motivi così rubricati:
1) violazione dell’art. 27 della legge n. 118 del 1971, violazione degli artt. 8, 26 e 28 della legge n. 104 del 1992, violazione dell’art. 381 del D.P.R. n. 495 del 1992: sarebbe illegittima la nuova disposizione regolamentare contenuta all’art. 3, terzo comma, che conserva il diritto alla fruizione delle prestazioni sostitutive del trasporto pubblico locale (minibus e buoni taxi) unicamente in favore dei cittadini che non abbiano ottenuto l’autorizzazione alla sosta riservata nei pressi dell’abitazione, ai sensi dell’art. 381 del D.P.R. n. 495 del 1992 (Regolamento di attuazione del Codice della strada), essendo entrambi i benefici preordinati a ridurre i disagi derivanti dalla disabilità, secondo previsione di legge non alternativa;
2) violazione della legge n. 18 del 2009 (recante la ratifica della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità): le restrizioni introdotte dal Comune all’art. 2, quarto comma, del regolamento violerebbero il diritto dei cittadini disabili alla mobilità, determinando un aggravio di spesa del tutto ingiustificato in relazione al valore aggiornato del buono taxi ed alle nuove fasce di reddito (da calcolarsi sulla base dell’indicatore ISE), ai fini della contribuzione individuale al servizio;
3) violazione dell’art. 3 Cost., violazione dell’art. 14 della Convenzione europea sui diritti dell’uomo, violazione degli artt. 21 e 26 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea: la disciplina regolamentare approvata dal Comune sarebbe discriminatoria nei confronti dei disabili utenti del servizio pubblico di trasporto.
Si è costituito il Comune di Torino, eccependo l’inammissibilità del ricorso e chiedendone in ogni caso il rigetto nel merito.
L’istanza cautelare è stata respinta, con ordinanza di questa Sezione n. 503/2012.
In seguito, i ricorrenti hanno notificato due atti di motivi aggiunti, mediante i quali hanno introdotto le ulteriori domande in epigrafe, impugnando altresì il contratto di servizio del 5 ottobre 2010 tra il Comune di Torino e TT s.p.a. (per l’affidamento del servizio di gestione integrata dei trasporti di disabili, scolastici ed assistenziali) ed il Piano urbano di mobilità sostenibile approvato dal Consiglio comunale con deliberazione 14 luglio 2008 n. 108.
Deducono, al riguardo, motivi così rubricati:
4) violazione dell’art. 24 della legge n. 104 del 1992, violazione dell’art. 32 della legge n. 41 del 1986, difetto d’istruttoria e di motivazione e violazione dei principi di buon andamento ed imparzialità: il Comune avrebbe violato l’obbligo di programmare e pianificare l’eliminazione delle barriere architettoniche all’accesso al trasporto pubblico collettivo ed avrebbe omesso di porre a carico della società concessionaria l’obbligo di assicurare l’accessibilità per gli utenti disabili, al contempo riducendo i servizi precedentemente assicurati in via sostitutiva (minibus e buoni taxi);
5) nullità per mancanza dell’oggetto, violazione dell’art. 26 della legge n. 104 del 1992: il Piano urbano di mobilità sostenibile conterrebbe, in tema di interventi in favore dei disabili, linee d’indirizzo del tutto generiche e prive di adeguate indicazioni sui tempi, sulle quantità e sulle tipologie di azioni.
Anche in relazione ai motivi aggiunti il Comune di Torino ha prodotto documentazione e replicato nel merito, eccependone l’inammissibilità e chiedendone comunque il rigetto nel merito.
Le parti hanno svolto difese in vista della pubblica udienza del 4 giugno 2014, nella quale la causa è passata in decisione.
DIRITTO
1. In rito, deve essere respinta l’eccezione d’inammissibilità sollevata dalla difesa comunale nella prima memoria.
Gli statuti delle cinque associazioni ricorrenti, che sono stati regolarmente prodotti in giudizio (docc. da 6 a 10, depositati il 16 maggio 2013), comprovano sia i poteri di rappresentanza legale dei soggetti che hanno sottoscritto il mandato alle liti, sia le finalità di tutela dei diritti delle persone disabili e, dunque, la legittimazione ad impugnare gli atti in epigrafe.
2. Il ricorso originario, volto ad ottenere l’annullamento delle disposizioni regolamentari modificate dal Comune di Torino con la deliberazione consiliare del 7 maggio 2012, è infondato.
Vengono censurate, in particolare, le modifiche agli artt. 2 e 3 del regolamento comunale avente ad oggetto il servizio di trasporto destinato a persone assolutamente impedite all’accesso ed alla salita sui mezzi pubblici di trasporto, laddove:
- circoscrivono il diritto alla fruizione delle prestazioni sostitutive del trasporto pubblico locale (minibus e buoni taxi) ai soli cittadini che non beneficino dell’autorizzazione alla sosta riservata nei pressi dell’abitazione, ai sensi dell’art. 381 del D.P.R. n. 495 del 1992;
- determinano un aggravio tariffario a carico degli utenti disabili, in relazione al valore aggiornato del buono taxi ed