TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 2013-07-02, n. 201300462
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N. 00462/2013 REG.PROV.COLL.
N. 00341/2006 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
Sezione Staccata di Reggio Calabria
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 341 del 2006, proposto da:
Grupico Maria, rappresentata e difesa dall'Avv. S D, con domicilio eletto presso S D Avv. in Reggio Calabria, via Foti, 1;
contro
Comune di Roccella Ionica, rappresentato e difeso dall'avv. A M P, con domicilio eletto presso Maria Scambia Avv. in Reggio Calabria, via G. Pepe, 31;
per l'annullamento
dell’ ordinanza sindacale contingibile ed urgente nr. 4 del 24 gennaio 2006 notificata in data 16 febbraio 2006, con la quale si disponeva che la sig.ra Maria Grupico, proprietaria di un terreno in agro di Roccella, a suo tempo concesso in fitto al Comune perché vi realizzasse una discarica provvisoria dei rifiuti solidi urbani, provvedesse alla sua bonifica.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Roccella Ionica;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 maggio 2013 il dott. Salvatore Gatto Costantino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Nell’odierno giudizio, parte ricorrente impugna il provvedimento sindacale avente gli estremi meglio indicati in epigrafe, con il quale le veniva ordinato di provvedere alla bonifica di un terreno di sua proprietà.
Espone che tale terreno era stato concesso in locazione al Comune affinchè l’Ente vi realizzasse una discarica e che, dopo la scadenza del contratto, pendente un contenzioso per il rilascio del terreno, le veniva notificata l’ordinanza impugnata, con la quale il Sindaco le intimava di provvedere alla bonifica.
Più precisamente, parte ricorrente riferisce che tra le parti veniva stipulato un contratto di fitto avente durata triennale in data 13 novembre 1997;la discarica veniva realizzata dopo sei mesi, in una differente parte di fondo, con diversi inconvenienti di tipo tecnico (mancanza di adeguati sistemi di smaltimento delle acque meteoriche, di raccolta e smaltimento dei liquami, di captazione dei biogas, antincendio e senza un’adeguata recinzione);la conseguente gestione era segnata da varie irregolarità, e veniva avviato un procedimento penale a carico del Sindaco, nel corso del quale veniva disposto il sequestro della discarica;con sentenza n. 64 del 14.2. 2001 che condannava il Sindaco del tempo per gli illeciti commessi, il terreno veniva dissequestrato.
Tuttavia, il Comune non provvedeva alla bonifica della discarica, né alla sua restituzione alla proprietaria la quale, con atto del 22.4.2002, citava in giudizio l’amministrazione chiedendo il riconoscimento della rinnovazione del contratto di affitto ed il risarcimento dei danni, domanda respinta dal Tribunale civile di Locri con sentenza nr. 491/05 che il Sindaco del Comune di Roccella richiamava nella propria ordinanza contingibile ed urgente tra le premesse motivazionali.
Secondo parte ricorrente, tale sentenza avrebbe erroneamente respinto la sua richiesta sull’erroneo presupposto che il terreno fosse stato restituito alla proprietaria e che il contratto non si fosse prorogato, nonchè, incidentalmente e con ulteriore errore, che la stessa avesse accettato di assumersi l’onere di bonificare il terreno a fitto scaduto (ragioni per le quali la sentenza veniva appellata ed il relativo giudizio è ancora pendente).
Ne deriverebbe l’illegittimità per violazione di legge ed eccesso di potere sotto diversi profili del provvedimento impugnato.
Si è costituito il Comune che resiste al ricorso di cui chiede il rigetto.
Con ordinanza nr 189 del 3 maggio 2006 è stata concessa la misura cautelare della sospensione degli effetti del provvedimento impugnato.
Alla pubblica udienza del 22 maggio 2013 la causa è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso è fondato e si presta ad essere accolto nei seguenti limiti.
In materia di danno ambientale e di responsabilità dell’inquinamento, la disciplina in materia di bonifica dei siti contaminati di cui agli articoli 240 e seguenti del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 si ispira al principio comunitario «chi inquina paga », secondo cui l'obbligo di adottare misure, sia urgenti che definitive, idonee a fronteggiare la situazione di inquinamento deve essere posto a carico unicamente di colui che di tale situazione sia responsabile per avervi dato causa a titolo di dolo o colpa e non anche a carico del proprietario o utilizzatore dell'area ove manchi la dimostrazione di una sua responsabilità (cfr. T.A.R. Catania Sicilia sez. I, 11 settembre 2012, n. 2117, secondo cui “ l'obbligo di riparazione incombe sugli operatori solo in misura corrispondente al loro contributo al verificarsi dell'inquinamento o al rischio di inquinamento ”;T.A.R. Firenze Toscana sez. II, 11 giugno 2012, n. 1104).
In applicazione di tale principio, è stato affermato che “ l'art. 192, d.lg. n. 156 del 2006, dopo aver posto il divieto di abbandono e deposito di rifiuti sui fondi, stabilisce che della condotta vietata risponde - in solido con l'autore materiale, anche - il proprietario dell'area, o il titolare di diritto reale o personale di godimento, al quale l'azione sia addebitabile a titolo di dolo o colpa;per cui l'accertamento della condotta asseritamente colposa va eseguito dall'amministrazione e qualora non sia stata né accertata, né tantomeno dimostrata la sussistenza dell'elemento psicologico (ossia almeno la colpa), in difetto quindi di accertato concorso con il terzo autore dell'illecito di una condotta colpevole del proprietario del fondo, non è dato ricavare alcuna sua responsabilità per la bonifica da effettuare, per cui è illegittima l'ordinanza di bonifica emessa unicamente sul rilievo dell'appartenenza del bene interessato ” (T.A.R. Catania Sicilia sez. I, 30 dicembre 2011, n. 3235).
Nel caso di specie, va precisato che la sentenza nr. 491/05 del Tribunale Civile di Locri ha ritenuto l’insussistenza di un obbligo contrattuale da parte del Comune, gestore della discarica, di provvedere alla bonifica (ma ha altresì dichiarato che “ l’eventuale obbligo istituzionale dell’ente gestore della discarica è estraneo all’oggetto del giudizio ”) e che il canone triennale pattuito tra le parti in ordine al contratto di locazione (superiore al valore venale del terreno) fosse comprensivo della diminuzione di valore del terreno conseguente al suo uso come discarica.
Peraltro, si osserva in giurisprudenza che “ in un contratto atipico avente ad oggetto il trasferimento della disponibilità di un'area per la sua destinazione a discarica di rifiuti - al quale va applicata, in via analogica, la disciplina del contratto di locazione - in difetto di un'espressa previsione contrattuale che stabilisca diversamente, sussiste l' obbligo a carico del concessionario o conduttore, alla scadenza del termine, di riconsegnare il bene, sia pure nelle condizioni ordinariamente conseguenti all'uso stabilito ” (Cassazione civile sez. III, 01 aprile 2011, n. 7557, che ha ritenuto altresì l’erroneità “ perché incongrua e non rispettosa dei principi dell'equo contemperamento delle parti e dell'efficacia del contratto atipico soltanto quando persegua interessi meritevoli di tutela secondo l'ordinamento giuridico, l'interpretazione data del contratto atipico di concessione di bene immobile a discarica di rifiuti che, in difetto di espresse previsioni sull'identificazione di un diverso e ben identificato termine finale, escluda, una volta cessato l'utilizzo della discarica per il fine suo proprio a causa dell'esaurimento della sua ricettività, l' obbligo in capo al concessionario di riconsegnare il bene, sia pure nelle condizioni di fatto ordinariamente conseguenti all'uso normale quale discarica e cioè senza l' obbligo di restituirlo nelle condizioni preesistenti, di libertà da ogni materiale inquinante, ivi inserito in conformità ai pattuizioni contrattuali, ma nelle condizioni in cui si trova a seguito del corretto uso contrattuale quale discarica ;e salva l'obbligazione del concessionario di provvedere alla successiva bonifica , ma senza per questo trattenere l'esclusiva disponibilità del bene ”).
Non a caso, dunque, la motivazione dell’ordinanza impugnata richiama esplicitamente la sentenza nr. 491/05, poiché essa costituisce uno degli antefatti causali dell’ordine di provvedere emesso dal Sindaco, ritenendo che da essa scaturisca un accertamento dell’inesistenza di un obbligo pattiziamente assunto dal Comune di provvedere alla sua bonifica.
Tuttavia, essendo tale accertamento giurisdizionale ancora sub judice in conseguenza dell’appello, non è ragionevole assumerne il contenuto come presupposto dell’ordine di esecuzione della bonifica.
In primo luogo, la sentenza si occupa solo del rapporto negoziale tra le parti, ma non esclude che sussista una specifica responsabilità istituzionale a provvedere alla bonifica (responsabilità di tipo amministrativo, che in concreto, sussiste derivando dal principio “chi inquina paga” che si è illustrato).
Inoltre, alla luce delle concrete evenienze succintamente richiamate, che hanno portato l’Ente a realizzare un servizio di tipo diverso da quello pattuito, e dunque implicante oneri del tutto non prevedibili tra le parti ed, in ipotesi, riflettentisi sull’importo del canone pattuito, in ogni caso andrebbe comunque accertato quanto l’effettiva esecuzione dell’obbligo contrattuale del proprietario (ammessane l’esistenza) risulti ancora proporzionata e coerente rispetto al programma negoziale iniziale e la quantificazione dei relativi valori economici.
Dunque, il semplice richiamo alla sentenza civile pronunciata tra le parti - non avente ad oggetto diretto l’accertamento della responsabilità della bonifica della discarica, in presenza di ampie contestazioni sull’esecuzione del contratto e sulla realizzazione e gestione della discarica medesima, nonché stante l’assenza nel contratto di una precisa ed esplicita regolamentazione di tale genere di obblighi tra le parti - è insufficiente a sorreggere l’impugnata ordinanza sindacale contingibile ed urgente.
Mancando (o comunque essendo insufficiente) il presupposto contrattuale per prefigurare a carico della proprietaria del terreno l’obbligo della bonifica, vanno osservate le regole generali, secondo cui spetta al responsabile dell’inquinamento provvedere alla ripulitura e messa in pristino delle aree interessate dal deposito di rifiuti.
Ai fini del presente giudizio, dunque, come puntualmente ritenuto nell’ordinanza cautelare, non v’è dubbio che alla causazione dell’illecito ambientale abbia concorso il solo fatto dell’Ente locale, che per tale motivo è tuttora tenuto alla bonifica, salvo l’esito del giudizio civile, in forza del quale potranno regolarsi, sul piano risarcitorio, le posizioni delle parti;ne deriva che l’ordinanza impugnata è illegittima e come tale va annullata.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.