TAR Lecce, sez. I, sentenza 2018-01-12, n. 201800021

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Lecce, sez. I, sentenza 2018-01-12, n. 201800021
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Lecce
Numero : 201800021
Data del deposito : 12 gennaio 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 12/01/2018

N. 00021/2018 REG.PROV.COLL.

N. 00958/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce - Sezione Prima

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 958 del 2016, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
M A M, rappresentato e difeso dall'avvocato S S D, con domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, via 95 Rgt Fanteria, 9;

contro

Comune di Nardo' non costituito in giudizio;

nei confronti di

C C, rappresentato e difeso dall'avvocato A D M, con domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, via Trinchese N. 63;

per l'annullamento

della Determinazione Dirigenziale n. 198 prot. 0014827 del 7/4/2016, a firma del Dirigente dell'Area Funzionale 1.a del Comune di Nardò, con la quale è stata comunicata la conclusione del procedimento relativo alla comparazione delle istanze di concessione demaniale in località Torre Squillace;

dei verbali di aggiudicazione con le annesse schede comparative del 25/03/2016, aventi ad oggetto "procedura comparativa sulle istanze di concessione demaniale Miglietta Maria Assunta", con cui si è concluso il procedimento di comparazione delle istanze di concessione del lotto individuato come stabilimento balneare SB in Torre Squillace assegnandolo alla concorrente sig.ra Calcagnile Consuelo;

della determinazione dirigenziale n. 130 del 10/03/2016 avente ad oggetto "procedura comparativa sulle istanze di concessione demaniale. Istanze Miglietta Maria Assunta - Salento beach S.a.s. - Femma Luana - Calcagnile Consuelo - Quarta Dario e Anna Pina";

di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale.


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di C C;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di ed il ricorso incidentale proposto dal ricorrente incidentale C C;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 gennaio 2018 il dott. Mario Gabriele Perpetuini e uditi per le parti i difensori come da verbale;


Con il gravame in epigrafe la ricorrente insorge avverso i provvedimenti indicati in epigrafe e chiedendo l’annullamento della Determinazione Dirigenziale n. 198 n. prot. 0014827 del 7.04.2016, a firma del Dirigente dell'Area Funzionale La del Comune di Nardò, con la quale è stata comunicata la conclusione del procedimento relativo alla comparazione delle istanze di concessione demaniale in località Torre Squillace;
dei verbali di aggiudicazione con le annesse schede comparative del 25 marzo 2016, aventi ad oggetto "procedura comparativa sulle istanze di concessione demaniale Miglietta Maria Assunta", con cui si è concluso il procedimento di comparazione delle istanze di concessione del lotto individuato come stabilimento balneare SB in Torre Squillace assegnandolo alla concorrente Sig.ra Calcagnile Consuelo;
della determinazione dirigenziale n. 130 del 10.03.2016 avente ad oggetto "procedura comparativa sulle istanze di concessione demaniale. Istanze Miglietta Mari Assunta - Salento beach S.a.s.- Gemma Luana - Calcagnile Consuelo - Quarta Dario e Anna Pina".

Si è costituita la controinteressata Calcagnile resistendo al ricorso e proponendo un ricorso incidentale.

In risposta la ricorrente ha proposto un controricorso al ricorso incidentale e un ricorso incidentale condizionato oltre che motivi aggiunti al ricorso principale.

Con ordinanza n. 589/2016, successivamente impugnata e confermata in appello dal Consiglio di Stato, questo collegio respingeva la domanda di tutela cautelare avanzata dalla ricorrente.

All’udienza del 10 gennaio 2018 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Il collegio ritiene di dover scrutinare, in primo luogo, il ricorso incidentale condizionato.

Il ricorso è infondato e deve essere respinto.

Osserva il collegio che l’assunto secondo il quale la notificazione della sentenza n.287 del 20.1.2015 ed il giudicato formatosi sulla stessa possano fungere da limite invalicabile per l'A.C. sì da vincolarla, nel prosieguo del procedimento amministrativo demaniale, a valutare il progetto della MIGLIETTA "alla luce delle sole risultanze del PRC con conseguente irrilevanza di quanto successivamente stabilito dalla deliberazione di n.130 del 10.3.2016 in tema di necessaria compatibilità dei progetti in gara con il PCC in itinere ed in tema di identificazione del lotto di gara con il lotto n.1 di piano, ed il conseguente corollario che vorrebbe veder sancita la nullità di tale ultima deliberazione per contrasto con il giudicato, non sono affatto condivisibili.

Osserva il collegio che l’orientamento di questo collegio, già espresso in analoga vicenda con l’ordinanza n.428 del 11.9.2015, è nel senso di ritenere che il giudicato richiamato dalla ricorrente “non ha alcuna influenza sulla conformazione della procedura comparativa a seguito della quale rilasciare la concessione demaniale;
quella sentenza, infatti, non esprime alcun giudizio sulla considerazione, posta a base degli atti in quella sede impugnati, relativa alla necessità di procedere al rilascio di concessioni demaniali marittime all'esito di procedura ad evidenza pubblica;

neppure si può ritenere che la procedura comparativa successivamente indetta debba essere svolta in base alla normativa vigente alla data di notifica di quella sentenza al Comune di Nardò;
questo perché la sentenza non ha avuto ad oggetto la procedura comparativa e le modalità della stessa ...”;

Anche l'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato ha fatto il punto sulla questione con la sentenza 9.6.2016 n.11:

«Nel caso di annullamento giurisdizionale di un provvedimento amministrativo avente ad oggetto attività discrezionale non ancora esercitata dall'Amministrazione, il giudicato che si forma contiene una regola incompleta e il sindacato giurisdizionale non può estendersi all'intero rapporto controverso, perché ciò costituirebbe uno sconfinamento nel merito amministrativo da parte del giudice.

In sede di esecuzione del giudicato, l'Amministrazione soccombente ha l'obbligo di ripristinare la situazione controversa, a favore del privato e con effetto retroattivo, per evitare che la durata del processo diventi danno per la parte vittoriosa;
peraltro questa retroattività dell'esecuzione del giudicato non va intesa in senso assoluto, ma fissata con riferimento alle circostanze del caso concreto ed alla natura dell'interesse legittimo coinvolto, sia esso pretensivo, oppositivo o procedimentale;
tale obbligo, pertanto, non incide sui tratti liberi dell'azione amministrativa lasciati impregiudicati dallo stesso giudicato e, in primo luogo, sui poteri non esercitati e fondati su presupposti fattuali e normativi diversi e successivi rispetto a quest'ultimo» (Massime tratte da Foro Amm. 2016, 6, 1470). L'applicazione che l'Adunanza Plenaria fa di tali principi al caso concreto vale ad esplicitare ulteriormente il concetto: sul presupposto che le sentenze passate in giudicato avevano riconosciuto alla ricorrente esclusivamente ""la titolarità di un interesse strumentale e procedimentale (alla conclusione del procedimento), non di un interesse finale (alla realizzazione dell'opera)"" e che ""il massimo livello di tutela riconosciuto dalle sentenze ottemperande si era quindi tradotto nell'imposizione in capo all'Amministrazione dell'obbligo di concludere il procedimento", la Suprema Assise di Giustizia Amministrativa ha concluso nel senso dell'applicabilità della "sopravvenienza" rappresentata, in quel caso, dalla sentenza della Corte di Giustizia 10 luglio 2014, C¬213/13 che sanciva l'incompatibilità con il diritto dell'Unione Europea della procedura di affidamento posta in essere dal Comune di Bari per la realizzazione della nuova sede della "città giudiziaria".

Similmente, anche nella fattispecie oggetto del presente giudizio, la sentenza n.287/2015 riconosceva la fondatezza dell’interesse procedimentale secondo il quale l'iter concessorio venisse "attivato", "istruito" e "concluso" nonostante l'assenza del PCC.

Lamenta, altresì, la ricorrente, che il progetto presentato dalla aggiudicataria concerne un'area di mq. 6888, nettamente superiore all'area che può essere affidata in concessione (non superiore a mq 6.411) in base al limite previsto al punto 2 dell'allegata scheda del provvedimento impugnato.

La censura è infondata..

In relazione alla censura relativa all’area messa in concessione, in disparte il rilievo contenuto nel ricorso incidentale secondo il quale la ricorrente avrebbe inoltrato domanda per un terzo del lotto posto a base di gara, al di là del dato numerico dei mq. della superficie, la domanda della Calcagnile contiene un’offerta per la concessione del lotto 1 come individuato dal PCC e messo a gara e la differente quantificazione dei metri quadrati attiene, per espressa ammissione dell’Amministrazione pubblica, all’oggettiva difficoltà di misurazione di un’area dalla forma irregolare;

Respinto il ricorso incidentale condizionato, il collegio passa allo scrutinio del ricorso incidentale proposto dalla controinteressata.

Il ricorso incidentale deve essere accolto.

Osserva il collegio, infatti, che per espressa statuizione dell'ente civico deliberata con la determinazione n 179 del 18.3.2016, cui l'amministrazione si è autovincolata, non gravata peraltro da tempestivo ricorso, non poteva consentirsi il rilascio di concessioni demaniali per lotti diversi da quelli individuati dal PCC, ossia per aree demaniali con ubicazione, forma, superficie e destinazione d'uso diversa da quella assegnata dal piano a ciascun lotto numericamente identificato ed istituito dal PCC medesimo.

Del resto, incontestata l’impossibilità di introdurre misure di salvaguardia non espressamente previste dall’ordinamento, non può disconoscersi la possibilità per il Comune di motivare i propri atti "ob relationem" mediante rinvio a propri atti generali emanati nel rispetto delle indicazioni contenute nel PRC. Inoltre, per ciò che riguarda la conformazione e le dimensioni del lotto concedibile, il riferimento ad un atto generale non trova alcun limite in nessuna disposizione di legge dovendosi, anzi, considerare necessario un parametro univoco in base al quale scrutinare e comparare le diverse offerte dei concorrenti essendo inammissibile una comparazione tra offerte oggettivamente diverse e non corrispondenti al lotto concedibile.

Doveva, quindi, esserci corrispondenza tra l'oggetto della procedura comparativa e l'oggetto delle istanze in comparazione, pena l'inammissibilità delle istanze stesse. E la corrispondenza deve certamente ritenersi non sussistente tutte le volte che il singolo concorrente domandi l'affidamento di un compendio di gran lunga inferiore per superficie a quello in gara, concretizzandosi in tal caso l'ipotesi dell'aliud pro alio e con essa la conseguente totale divergenza tra l'interesse pubblico all'affidamento unitario ed integrale del lotto di piano e l'offerta progettuale della ditta istante.

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi