TAR Lecce, sez. I, sentenza 2018-01-12, n. 201800021
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Testo completo
Pubblicato il 12/01/2018
N. 00021/2018 REG.PROV.COLL.
N. 00958/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 958 del 2016, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
M A M, rappresentato e difeso dall'avvocato S S D, con domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, via 95 Rgt Fanteria, 9;
contro
Comune di Nardo' non costituito in giudizio;
nei confronti di
C C, rappresentato e difeso dall'avvocato A D M, con domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, via Trinchese N. 63;
per l'annullamento
della Determinazione Dirigenziale n. 198 prot. 0014827 del 7/4/2016, a firma del Dirigente dell'Area Funzionale 1.a del Comune di Nardò, con la quale è stata comunicata la conclusione del procedimento relativo alla comparazione delle istanze di concessione demaniale in località Torre Squillace;
dei verbali di aggiudicazione con le annesse schede comparative del 25/03/2016, aventi ad oggetto "procedura comparativa sulle istanze di concessione demaniale Miglietta Maria Assunta", con cui si è concluso il procedimento di comparazione delle istanze di concessione del lotto individuato come stabilimento balneare SB in Torre Squillace assegnandolo alla concorrente sig.ra Calcagnile Consuelo;
della determinazione dirigenziale n. 130 del 10/03/2016 avente ad oggetto "procedura comparativa sulle istanze di concessione demaniale. Istanze Miglietta Maria Assunta - Salento beach S.a.s. - Femma Luana - Calcagnile Consuelo - Quarta Dario e Anna Pina";
di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di C C;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di ed il ricorso incidentale proposto dal ricorrente incidentale C C;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 gennaio 2018 il dott. Mario Gabriele Perpetuini e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Con il gravame in epigrafe la ricorrente insorge avverso i provvedimenti indicati in epigrafe e chiedendo l’annullamento della Determinazione Dirigenziale n. 198 n. prot. 0014827 del 7.04.2016, a firma del Dirigente dell'Area Funzionale La del Comune di Nardò, con la quale è stata comunicata la conclusione del procedimento relativo alla comparazione delle istanze di concessione demaniale in località Torre Squillace; dei verbali di aggiudicazione con le annesse schede comparative del 25 marzo 2016, aventi ad oggetto "procedura comparativa sulle istanze di concessione demaniale Miglietta Maria Assunta", con cui si è concluso il procedimento di comparazione delle istanze di concessione del lotto individuato come stabilimento balneare SB in Torre Squillace assegnandolo alla concorrente Sig.ra Calcagnile Consuelo; della determinazione dirigenziale n. 130 del 10.03.2016 avente ad oggetto "procedura comparativa sulle istanze di concessione demaniale. Istanze Miglietta Mari Assunta - Salento beach S.a.s.- Gemma Luana - Calcagnile Consuelo - Quarta Dario e Anna Pina".
Si è costituita la controinteressata Calcagnile resistendo al ricorso e proponendo un ricorso incidentale.
In risposta la ricorrente ha proposto un controricorso al ricorso incidentale e un ricorso incidentale condizionato oltre che motivi aggiunti al ricorso principale.
Con ordinanza n. 589/2016, successivamente impugnata e confermata in appello dal Consiglio di Stato, questo collegio respingeva la domanda di tutela cautelare avanzata dalla ricorrente.
All’udienza del 10 gennaio 2018 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Il collegio ritiene di dover scrutinare, in primo luogo, il ricorso incidentale condizionato.
Il ricorso è infondato e deve essere respinto.
Osserva il collegio che l’assunto secondo il quale la notificazione della sentenza n.287 del 20.1.2015 ed il giudicato formatosi sulla stessa possano fungere da limite invalicabile per l'A.C. sì da vincolarla, nel prosieguo del procedimento amministrativo demaniale, a valutare il progetto della MIGLIETTA "alla luce delle sole risultanze del PRC con conseguente irrilevanza di quanto successivamente stabilito dalla deliberazione di n.130 del 10.3.2016 in tema di necessaria compatibilità dei progetti in gara con il PCC in itinere ed in tema di identificazione del lotto di gara con il lotto n.1 di piano, ed il conseguente corollario che vorrebbe veder sancita la nullità di tale ultima deliberazione per contrasto con il giudicato, non sono affatto condivisibili.
Osserva il collegio che l’orientamento di questo collegio, già espresso in analoga vicenda con l’ordinanza n.428 del 11.9.2015, è nel senso di ritenere che il giudicato richiamato dalla ricorrente “non ha alcuna influenza sulla conformazione della procedura comparativa a seguito della quale rilasciare la concessione demaniale; quella sentenza, infatti, non esprime alcun giudizio sulla considerazione, posta a base degli atti in quella sede impugnati, relativa alla necessità di procedere al rilascio di concessioni demaniali marittime all'esito di procedura ad evidenza pubblica;
neppure si può ritenere che la procedura comparativa successivamente indetta debba essere svolta in base alla normativa vigente alla data di notifica di quella sentenza al Comune di Nardò; questo perché la sentenza non ha avuto ad oggetto la procedura comparativa e le modalità della stessa ...”;
Anche l'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato ha fatto il punto sulla questione con la sentenza 9.6.2016 n.11:
«Nel caso di annullamento giurisdizionale di un provvedimento amministrativo avente ad oggetto attività discrezionale non ancora esercitata dall'Amministrazione, il giudicato che si forma contiene una regola incompleta e il sindacato giurisdizionale non può estendersi all'intero rapporto controverso, perché ciò costituirebbe uno sconfinamento nel merito amministrativo da parte del giudice.
In sede di esecuzione del giudicato, l'Amministrazione soccombente ha l'obbligo di ripristinare la