TAR Napoli, sez. VIII, sentenza 2015-10-23, n. 201505006
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Testo completo
N. 05006/2015 REG.PROV.COLL.
N. 01035/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Ottava)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1035 del 2014, proposto da:
D D I, S D I, Consiglia D Icono, Maria Rosaria D Icono, Filomena D Icono, Antonio D Icono, rappresentati e difesi dall'avv. Luigi Maria D'Angiolella, con domicilio eletto presso l’avv. Luigi Maria D'Angiolella, in Napoli, viale Gramsci 16;
contro
Comune di Teverola in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. R M, con domicilio eletto presso l’avv. R M in Napoli, Via S. Lucia 62;
Provincia di Caserta, in persona del legale rappresentante p.t.;
per l'annullamento, previa sospensione dell’efficacia,
della delibera del Consiglio Comunale del Comune di Teverola n. 36/2013, con la quale è stato approvato il Piano Urbanistico Comunale;
per quanto occorra, della delibera di Giunta Comunale n. 77 del 30.7.12, con la quale è stato adottato il Piano Urbanistico Comunale unitamente al Rapporto Ambientale (VAS), al Piano di Zonizzazione Acustica, allo Studio Geologico del Territorio Comunale ed allo Studio dell'Uso Agricolo dei Suoli;
per quanto occorra, della delibera della Giunta Comunale n. 56 del 26.6.2013, con la quale sono state esaminate e valutate le osservazioni al PUC presentate dai cittadini;
per quanto occorra, della delibera della Giunta Comunale n. 60 del 15.7.2013, con la quale è stata attestata la coerenza del PUC ai piani e programmi sovraordinati;
per quanto occorra, della delibera n. 69 del 14.7.2013;
di ogni altro atto preordinato, connesso e/o conseguenziale comunque lesivo degli interessi di ricorrenti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Teverola;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 1 luglio 2015 la dott.ssa F P e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe D D I, S D I, Consiglia D Icono, Maria Rosaria D Icono, Filomena D Icono e Antonio D Icono hanno impugnato la delibera del Consiglio Comunale del Comune di Teverola n. 36/2013 con la quale è stato approvato il Piano Urbanistico Comunale.
I ricorrenti hanno esposto di essere proprietari di alcuni terreni siti nel Comune di Teverola e riportati in Catasto Terreni al Foglio 5, partt. 102, 413, 103, 104, 14, 463, 544, 549, e al Foglio 3, part. 43; tali fondi, secondo il previgente Programma di Fabbricazione, approvato con atto Consiliare n. 45/1975, ricadevano: la part. 103 in parte in "zona per servizi collettivi — servizi scolastici" ed in parte in zona agricola; la part. n. 463 in parte in "zona per servizi collettivi — servizi scolastici", in parte in zona agricola, ed in parte in zona "C2"; le partt. 43, 544 e 549 in zona "E agricola"; le partt. 413, 14 e 104 in "zona per servizi collettivi — servizi scolastici"; la part. 102 in "zona per servizi collettivi — servizi scolastici" ed in parte in zona agricola.
Con l'approvazione del nuovo PUC era stata modificata la destinazione urbanistica dei loro terreni, tanto che le particelle 102, 103 e 463 risultavano oggi classificate in zona "F — attrezzature pubbliche ad uso pubblico con destinazione V.P. verde pubblico attrezzato”; e la particella 43 risultava oggi classificata in zona "E verde agricolo" ricadente nella fascia di rispetto cimiteriale.
I ricorrenti hanno dedotto che il Comune di Teverola nel 2010 aveva avviato la procedura per l'approvazione del Piano Urbanistico Comunale (PUC) e, con la delibera di Giunta Comunale n. 77 del 30.7.2012, aveva adottato la proposta di PUC unitamente al Rapporto Ambientale (VAS), al Piano di Zonizzazione Acustica, allo Studio Geologico del Territorio Comunale ed allo Studio dell'Uso Agricolo dei Suoli.
Il Comune aveva quindi avviato le procedure di consultazione con le locali organizzazioni sociali, culturali, ambientalistiche, economico-professionali e sindacali, raccogliendo e vagliando tutte le osservazioni formulate dalle stesse, redigendo in data 12.6.2013 il verbale finale della Conferenza di Pianificazione.
In accoglimento di alcune delle osservazioni suddette erano state apportate alcune modifiche di carattere certamente sostanziale alla proposta di PUC adottata con la delibera n. 77/2012, con riferimento ad una vastissima zona a nord della SS 7 bis Appia, la quale da zona “D1 zona P.I.P. esistente" (del. n. 77/2012) era divenuta zona "E verde agricolo" (del. n. 36/2013).
Era stato altresì previsto, ancora modificando quanto stabilito nella delibera n. 77, un ampliamento del cimitero esistente prevedendo una nuova area cimiteriale attraversata da una strada a scorrimento veloce.
La delibera di G.C. n. 77/12 di adozione del P.U.C. era stata, poi, trasmessa alla Provincia di Caserta per la dichiarazione di coerenza con il P.T.C.P. della Provincia di Caserta; la Provincia aveva dichiarato la coerenza del PUC di Teverola al PTCP, formulando però una serie di osservazioni.
Successivamente alla dichiarazione di coerenza della Provincia di Caserta, nonché dei pareri favorevoli degli organi ed organismi competenti così come previsto dalla normativa vigente, il progetto di PUC adottato con la delibera 77/2012 era stato direttamente trasmesso al Consiglio Comunale per l'approvazione finale, senza una nuova pubblicazione.
Nella seduta del 18.11.2013, il Consiglio Comunale di Teverola aveva recepito e fatto proprie le conclusioni della delibera di G.C. n. 56/2013 in ordine alla valutazione e all'accoglimento delle osservazioni presentate, ed aveva apportato ulteriori modifiche allo stesso sulla scorta di alcune delle osservazioni formulate dalla Provincia.
In particolare, il Consiglio nella suddetta seduta aveva stabilito di fissare la distanza dai confini pari al 50% dell'altezza dell'edificio oggetto di esame e la distanza tra edifici pari all'altezza dell'edificio in esame, nonché di destinare le aree con la campitura di zona omogenea G, con destinazione "Servizi ed impianti di uso collettivo", e quelle con l'indicazione "IC" a verde pubblico, ad eccezione di quelle già edificate; aveva invece ritenuto di non destinare a zona agricola le aree prospicienti la Ferrovia Caserta-Villa Literno, come invece richiesto dalla Provincia, così come aveva ritenuto non necessaria la ripubblicazione del P.U.C. modificato a seguito dell'accoglimento delle osservazioni, anche con riferimento alla cancellazione, come in precedenza detto, della vasta area P.I.P..
Il Consiglio Comunale aveva definitivamente approvato il Piano Urbanistico Comunale con delibera di C.C. n. 36 del 18.11.2013.
A sostegno del ricorso sono state