TAR Palermo, sez. I, sentenza 2022-12-06, n. 202203509

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Palermo, sez. I, sentenza 2022-12-06, n. 202203509
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Palermo
Numero : 202203509
Data del deposito : 6 dicembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 06/12/2022

N. 03509/2022 REG.PROV.COLL.

N. 02269/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2269 del 2018, proposto da M R A, L S N, C M A, S P, B V, F M, G C C, rappresentati e difesi dall’avvocato G L, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico presso lo studio dell’avv. R G in Palermo, via Siracusa n. 30;



contro

Azienda Sanitaria Provinciale di Trapani, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato L D, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico presso il suo studio in Palermo, via Nicolò Turrisi n. 59;



per l’annullamento

- del bando di concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura del posto di dirigente avvocato, indetto dall’ASP di Trapani con delibera n. 1864\2018 del 19\07\2018, nonché di tale delibera, pubblicata sulla GURS n. 11 del 27 luglio 2018, nella parte in cui tra i requisiti specifici di ammissione è richiesto al n. 4 l’iscrizione all’albo professionale e conseguentemente la dichiarazione di possesso di tale requisito alla lett. g) nel paragrafo domanda di ammissione, nonché nel paragrafo documentazione, da allegare alla domanda, alla lettera a) è richiesta l’iscrizione all’albo professionale;

- del D.P.R. 10\12\1997 n. 483 che disciplina i concorsi per il personale dirigenziale del servizio sanitario nazionale, art. 1 lett. d) ove è richiesta la iscrizione all’albo professionale e art. 58 lett. d) che richiede la iscrizione all’albo professionale tra i requisiti specifici di ammissione al concorso per avvocato dirigente e comunque per la sua disapplicazione al caso concreto;

- di tutti gli atti antecedenti e connessi o successivi e conseguenziali a quelli sopra richiamati;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Trapani;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 1 dicembre 2022 il dott. F M e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

Con ricorso notificato il 25.10.2018 e depositato il 17.11.18, i ricorrenti espongono:

- di essere titolari dell’abilitazione alla professione dell’avvocato acquisita da diverso tempo, avendo superato il relativo esame e che, in virtù di tale abilitazione, sono stati iscritti per oltre cinque anni all’albo degli avvocati;

- di avere esercitato tale professione prima di accedere al pubblico impiego come dipendenti ASP in diverse qualifiche;

- che tali qualifiche però non sarebbero idonee a consentire il loro mantenimento d’iscrizione al citato albo, in virtù dell’incompatibilità prevista dalla legge professionale;

- di non poter accedere alla sezione speciale degli avvocati degli enti pubblici poiché non dipendenti nel profilo professionale di avvocato.

- che l’ASP di Trapani, con delibera n. 1864\2018 del 19\07\2018, ha indetto il concorso per due posti di dirigente avvocato;

- che, ritenendo di avere i requisiti sostanziali, essendo cioè abilitati alla professione forense, hanno deciso di partecipare a detto concorso;

- che tuttavia le disposizioni del bando e del regolamento ivi richiamato inibiscono ai ricorrenti la partecipazione, richiedendo un requisito di ammissione dagli stessi non più posseduto (iscrizione all’albo).

I ricorrenti hanno impugnato il bando di concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura del posto di dirigente avvocato, indetto dall’ASP di Trapani con delibera n. 1864/2018, predisposto in conformità al Regolamento di cui al D.P.R. n. 483 del 10/12/1997, parimenti impugnato in parte qua a fini disapplicativi, deducendo:

1) “Violazione dell’art. 35 del d.lgs. 30.03.2001 n. 165 e dell’art. 97 della Costituzione” .

Secondo i ricorrenti sarebbero illegittime le limitazioni all’accesso al pubblico impiego che non siano sorrette da una adeguata ragione corrispondente al pubblico interesse: mentre la richiesta per l’accesso al profilo di avvocato dell’abilitazione e cioè dell’avvenuto superamento dello specifico esame ministeriale, sarebbe ragionevole, essendo necessario perché il futuro dipendete possa iscriversi all’albo speciale dell’avvocatura quale condizione necessaria per rappresentare in giudizio la propria amministrazione, l’iscrizione attuale all’albo degli avvocati non lo sarebbe, sotto il profilo dell’interesse pubblico alla professionalità, per l’ammissione al concorso.

2) “Eccesso di potere per irragionevolezza in violazione degli artt. 3 e 97 Cost.”

I ricorrenti deducono che l’art. 1 lett. d) del DPR 483\1997 stabilisce che per i cittadini degli altri paesi della UE iscritti negli albi professionali dei paesi di origine, non è richiesto per partecipare ai concorsi in Italia l’iscrizione all’albo in Italia, fermo l’obbligo di tale iscrizione prima dell’assunzione. Tale disposizione evidenzierebbe come l’iscrizione all’albo

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