TAR Ancona, sez. I, sentenza 2018-04-23, n. 201800304

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Ancona, sez. I, sentenza 2018-04-23, n. 201800304
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Ancona
Numero : 201800304
Data del deposito : 23 aprile 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 23/04/2018

N. 00304/2018 REG.PROV.COLL.

N. 00293/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 293 del 2017, proposto da
R G, rappresentato e difeso dall'avvocato R T, con domicilio eletto presso lo studio Francesco Tardella, in Ancona, corso Mazzini 170;

contro

Comune di Caldarola, rappresentato e difeso dall'avvocato S L, con domicilio eletto presso T.A.R. Marche, in Ancona, via della Loggia n. 24;

Regione Marche, rappresentata e difesa dall'avvocato P C, con domicilio eletto presso l’Avvocatura Regionale, in Ancona, piazza Cavour, 23;

nei confronti

Co.Ge.Mar S.r.l.;

F G;

per l'annullamento, in parte qua

- della deliberazione della Giunta Comunale di Caldarola n. 35 del 19/3/2017 ad oggetto realizzazione Strutture Abitative di Emergenza (S.A.E.) - opere indifferibili, urgenti e di pubblica utilità;

- dell’ordinanza del Sindaco di Caldarola n. 151 del 30/3/2017, con cui viene disposta l’occupazione temporanea di urgenza delle aree del ricorrente;

- della comunicazione del Comune di Caldarola del 10/4/2017;

- del verbale di occupazione di urgenza dell’11/4/2017,

e per

il risarcimento del danno.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Caldarola e della Regione Marche;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 aprile 2018 il dott. G M e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO



1. Il ricorrente, allegando di essere proprietario del terreno in Comune di Caldarola distinto al NCT al foglio 1, particella 37, nonché comproprietario del terreno, nello stesso Comune, distinto alla particella 243 dello stesso foglio, impugna gli atti in epigrafe con cui l’amministrazione comunale disponeva l’immediata occupazione temporanea d’urgenza di porzione di tali aree al fine di realizzarvi alcune Strutture Abitative di Emergenza (SAE) necessarie per fronteggiare le esigenze sorte dai noti eventi sismici che interessavano il territorio tra il 2016 e il 2017.

Si è costituito il Comune di Caldarola per contestare il ricorso nel merito chiedendone il rigetto.

Si è inoltre costituita la Regione Marche che eccepisce, in primo luogo, l’inammissibilità del ricorso nei propri confronti, non essendo stati impugnati atti di tale amministrazione. Contesta comunque anche nel merito la fondatezza del ricorso chiedendone il rigetto.



2. Occorre innanzitutto premettere che oggetto della odierna iniziativa giudiziaria sono esclusivamente i provvedimenti del Comune espressamente indicati in epigrafe. Occorre quindi dare atto che i provvedimenti presupposti degli stessi, ovvero le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri nn. 388, 389 e 394 del 2016 (ad oggetto interventi urgenti di protezione civile conseguenti all’eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24/8/2016) non sono stati oggetto di contestazione. Allo stesso modo non sono oggetto di contestazione provvedimenti della Regione Marche che comunque è legittimata contraddire, nell’odierno ricorso, in qualità di amministrazione incaricata di attuare le ordinanze citate mediante la realizzazione delle SAE.

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