TAR Roma, sez. 2T, sentenza 2023-06-01, n. 202309364

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 2T, sentenza 2023-06-01, n. 202309364
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202309364
Data del deposito : 1 giugno 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 01/06/2023

N. 09364/2023 REG.PROV.COLL.

N. 11959/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 11959 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentate e difese dagli avvocati R M e E B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (I), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati D A M Z e S C Z, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso la sede dell’ufficio legale dell’ente, in Roma, via del Quirinale 21;



nei confronti

Aig Europe Sa- Rappresentanza generale per l’Italia, rappresentata e difesa dall'avvocato Andrea Ivan Bullo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Andrea Bullo, in Milano, corso Genova 14;



per l'annullamento

• del provvedimento -OMISSIS- (doc. n. 1), con il quale l'IVASS – Servizio Sanzioni e Liquidazioni, Divisione Sanzioni ha disposto:

- la radiazione -OMISSIS- dal Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi (RUI);

- la cancellazione -OMISSIS-dal medesimo Registro;

• della deliberazione -OMISSIS- (doc. n. 2), con la quale il Collegio di Garanzia sui procedimenti disciplinari dell'IVASS, Sez. I, ha proposto di applicare dette sanzioni disciplinari nei confronti delle ricorrenti;

• di ogni ulteriore atto antecedente, presupposto, conseguente o comunque connesso, ivi compresi:

- l'atto di contestazione dell'IVASS, Servizio Vigilanza Condotta di Mercato -OMISSIS-(doc. n. 3);

- la nota dell'IVASS, Servizi Sanzioni e Liquidazioni-OMISSIS-(doc. n. 4) con la quale è stata comunicata la data di audizione innanzi al Collegio di Garanzia dell'IVASS;

- il verbale dell'adunanza del Collegio di Garanzia dell'IVASS -OMISSIS-;

- la nota dell'IVASS, Servizi Sanzioni e Liquidazioni 1-OMISSIS-, prot. n. -OMISSIS- (doc. n. 5), con la quale è stata trasmessa la citata deliberazione del Collegio di Garanzia, Sez. I, -OMISSIS-.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni e di Aig Europe Sa- Rappresentanza generale per l’Italia;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 maggio 2023 la dott.ssa Roberta Cicchese e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO

La -OMISSIS- impugnano, unitamente agli atti infraprocedimentali, il provvedimento prot. n. -OMISSIS-, con il quale l’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (I), all’esito del procedimento disciplinare avviato con atto di contestazione del -OMISSIS-, ha disposto, in conformità alla deliberazione n. -OMISSIS- del Collegio di garanzia sui procedimenti disciplinari, assunta nell'adunanza del -OMISSIS-, la radiazione -OMISSIS- e la cancellazione della società dal Registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi (RUI).

Il provvedimento è stato adottato ai sensi dell’art. 329, comma 1, lett. c), e comma 2, del codice delle assicurazioni private e dell’art. 330, comma 2, nella formulazione vigente all’epoca di commissione dei fatti (come previsto dall’art. 4, comma 3, del d.lgs. 68/2018), per violazione dell’artt. 62 del regolamento ISVAP n. 5/2006.

I, costituita in giudizio, ha chiesto il rigetto del ricorso.

Alla camera di consiglio del 12 gennaio 2022 l’istanza di sospensione cautelare del provvedimento è stata respinta.

All’udienza pubblica del 23 maggio 2023 il ricorso è stato trattenuto in decisione.



DIRITTO

Si controverte in ordine alla legittimità del provvedimento sanzionatorio con il quale I ha disposto la radiazione -OMISSIS- dal registro unico degli intermediari finanziari e la cancellazione della -OMISSIS- dal medesimo registro.

La vicenda trae origine dalla comunicazione del -OMISSIS-, con la quale la Consap – Fondo di garanzia per i mediatori di assicurazione e riassicurazione – ha trasmesso a I la richiesta del -OMISSIS-di AIG Europe S.A. – Rappresentanza generale per l’Italia di domanda di risarcimento per i danni causati dalla -OMISSIS-, società di brokeraggio della quale -OMISSIS-era rappresentante legale e responsabile dell’attività di intermediazione, per mancata rimessa di premi incassati per un importo pari a € -OMISSIS-.

In particolare, dall’informativa trasmessa e dalla documentazione alla stessa allegata, era emerso che:

a) la -OMISSIS- -OMISSIS- aveva rimesso alla AIG i premi incassati per la polizza n. -OMISSIS-, versati dal cliente -OMISSIS- nonostante la stessa -OMISSIS- avesse comunicato ad AIG gli incassi con mail del -OMISSIS-;

b) -OMISSIS-, in data 22 gennaio 2019, aveva comunicato ad AIG, per conto di -OMISSIS- -OMISSIS-, che la -OMISSIS- era in difficoltà finanziarie e per tale ragione non le aveva saldato i premi, ma che aveva comunque richiesto un piano di rientro, considerata l’avvenuta comunicazione degli incassi;

c) con successiva comunicazione ad AIG del 12 febbraio 2019, -OMISSIS-aveva invece dichiarato che -OMISSIS- -OMISSIS- aveva ricevuto i premi dal cliente -OMISSIS-, ma aveva deciso di imputare gli stessi a un debito pregresso di -OMISSIS-con altra compagnia assicuratrice -OMISSIS-;

d) il debito era stato oggetto di accertamento in sede di lodo arbitrale, a mezzo del quale l’importo dovuto ad AIG era stato definito in € -OMISSIS- per premi versati da -OMISSIS- e non rimessi dalla società di brokeraggio, riferiti alle comunicazioni di incasso -OMISSIS-, relativi a premi incassati dal -OMISSIS-.

Sulla base di tali risultanze, in data -OMISSIS-, I inviava alle ricorrenti la comunicazione prot. n. -OMISSIS-, a mezzo della quale comunicava l’apertura di un procedimento disciplinare per violazione delle seguenti norme:

a) art. 62, comma 2, lett. a), punto 4), del Regolamento ISVAP n. 5/2006, per non aver rimesso all’impresa somme percepite a titolo di premi assicurativi nel periodo sopra considerato, di cui l’intermediario si è appropriato;

b) artt. 183, comma 1, del Codice delle Assicurazioni Private e 47 del Regolamento Isvap n. 5/2006, per inosservanza delle regole generali di comportamento, con riferimento alle descritte irregolarità in fatto – ossia in relazione alle tardive comunicazioni degli incassi dei premi ricevuti da -OMISSIS- Srl riguardo alla polizza n. -OMISSIS- e alle mancate rimesse dei relativi importi, comportamenti sanzionabili altresì ai sensi dell’art. 62, comma 2, lett. b), punto 5), del medesimo Regolamento ISVAP n. 5/2006.

All’esito della fase istruttoria, il Collegio di garanzia deliberava all'unanimità l’irrogazione al-OMISSIS-della sanzione disciplinare della radiazione, con cancellazione della società -OMISSIS- -OMISSIS- -OMISSIS-

La determinazione è stata impugnata dalle ricorrenti, le quali, premesso che la c.d. “ clausola broker ”, sulla base della quale operava la società, non obbligherebbe il broker a curare gli interessi delle compagnie assicurative, salvo l’obbligo di riscuotere i premi per loro conto, e rappresentato che le polizze “ builder risks insurance ” o “ yard cover ” per la cantieristica navale (categoria alla quale sarebbero riconducibili alcuni dei contratti assicurativi stipulati dalla -OMISSIS-) assicurano l'imbarcazione dal momento in cui la stessa inizia a prendere forma e vengono implementate, in caso di necessità, con successive appendici all’originaria polizza – lamentano, in sintesi, la carenza motivazionale dell’atto, l’erroneo appezzamento dei fatti da parte di I e l’eccessiva afflittività delle sanzioni irrogate.

Il ricorso, all’approfondito vaglio proprio della presente fase di merito, operato anche alla luce dell’approfondimento sollecitato dal giudice di appello in sede cautelare, è infondato e va respinto.

Con il primo motivo di doglianza le ricorrenti lamentano “ Violazione artt. 183, 329, 330 e 331, d.lgs. n. 209/2005. Violazione artt. 47 e 62, Regolamento ISVAP n. 5/2006. Violazione artt. 4, 11, 12 e 13, Regolamento IVASS n. 2/2013. Violazione art. 3, legge n. 241/1990 - Eccesso di potere per difetto dei presupposti. Travisamento dei fatti. Difetto di istruttoria e di motivazione”.

Il

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