TAR Perugia, sez. I, sentenza 2019-04-03, n. 201900176

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Perugia, sez. I, sentenza 2019-04-03, n. 201900176
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Perugia
Numero : 201900176
Data del deposito : 3 aprile 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 03/04/2019

N. 00176/2019 REG.PROV.COLL.

N. 00072/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Umbria

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA NON DEFINITIVA

sul ricorso numero di registro generale 72 del 2014, proposto da Distillerie G. di Lorenzo s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato M B, con domicilio eletto presso il suo studio in Perugia, via del Sole, 8;

contro

Comune di Marsciano, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati M R e R B, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. M R in Perugia, piazza Piccinino, 9;

nei confronti

Sa.Ste.Do. Costruzioni s.r.l. non costituita in giudizio;

per l'annullamento

dell’ordinanza del Responsabile di Servizio del Comune di Marsciano Settore Urbanistica, registro generale n. 445 del 23 novembre 2013, prot. n. 32037 Tit. 8 Cat. 4 5. 6, notificata in data 6 dicembre 2013, con la quale è stato ingiunto all’odierna ricorrente, unitamente a Sa.Ste.Do. Costruzioni s.r.l., al Geom. D A e al sig. B A, “ciascuno per quanto di Sua competenza di provvedere alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi, alterati mediante le opere descritte in premessa ed in particolare alla eliminazione della viabilità abusivamente eseguita ed al ripristino del piano di campagna originario con rimessa in coltivazione dei terreni entro e non oltre 90 (novanta) giorni dalla data di notifica della presente” e che “in caso di inadempienza alla presente il bene e l‘area di sedime, saranno acquisite al patrimonio comunale secondo quanto disposto dai comma 3 e 4 dell‘art. 6 della L.R n. 21/2004. L‘atto di accertamento di inottemperanza costituirà titolo per l’immissione in possesso e per la trascrizione nei registri immobiliari delle aree interessate dai lavori abusivamente eseguiti distinte al C. T. del comune di Marsciano al foglio n. 87 particelle n. 725-726-727-728 e 729, per una superficie totale di 22.657 Mq. - inferiore a 10 volte l’area dell’abuso- evidenziate in arancio nell‘allegata planimetria”, nonché per l’annullamento di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, consequenziale e comunque connesso o collegato a quello sopraindicato, ivi compresi l’ordinanza di sospensione lavori del Responsabile del Settore Urbanistica, registro generale n. 336 del 9 settembre 2013, prot. n. 24376 Tit. 8, Cat. 4 S. 6 e il rapporto dell’ufficio tecnico e di polizia municipale prot. n. 24249 del 30 agosto 2013.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Marsciano;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 marzo 2019 la dott.ssa D C e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Visto l'art. 36, comma 2, cod. proc. amm.;


1. Con il ricorso in epigrafe, la Distillerie G. di Lorenzo s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, dell’ordinanza del Responsabile di Servizio del Comune di Marsciano Settore Urbanistica, registro generale n. 445 del 23 novembre 2013, prot. n. 32037 Tit. 8 Cat. 4 5. 6, con la quale è stato ingiunto all’odierna ricorrente, unitamente a Sa.Ste.Do. Costruzioni S.r.l., al Geom. D A e al sig. B A, “ciascuno per quanto di Sua competenza di provvedere alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi, alterati mediante le opere descritte in premessa ed in particolare alla eliminazione della viabilità abusivamente eseguita ed al ripristino del piano di campagna originario con rimessa in coltivazione dei terreni entro e non oltre 90 (novanta) giorni dalla data di notifica della presente” e che “in caso di inadempienza alla presente il bene e l‘area di sedime, saranno acquisite al patrimonio comunale secondo quanto disposto dai comma 3 e 4 dell‘art. 6 della L.R n. 21/2004. L‘atto di accertamento di inottemperanza costituirà titolo per l’immissione in possesso e per la trascrizione nei registri immobiliari delle aree interessate dai lavori abusivamente eseguiti distinte al C. T. del comune di Marsciano al foglio n. 87 particelle n. 725-726-727-728 e 729, per una superficie totale di 22.657 Mq. - inferiore a 10 volte l’area dell’abuso- evidenziate in arancio nell‘allegata planimetria”. Parte ricorrente ha, altresì, chiesto l’annullamento di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, consequenziale e comunque connesso o collegato a quello sopraindicato, ivi compresi l’ordinanza di sospensione lavori del Responsabile del Settore Urbanistica, registro generale n. 336 del 9 settembre 2013, prot. n. 24376 Tit. 8, Cat. 4 S. 6 e il rapporto dell’ufficio tecnico e di polizia municipale prot. n. 24249 del 30 agosto 2013.

1.1. Riferisce parte ricorrente che la Distillerie G. di Lorenzo s.r.l. ha acquistato, in data 22 aprile 2013, da Sa.Ste.Do s.r.l. la proprietà dei terreni censiti al catasto del Comune di Marsciano al foglio n. 87 mappali nn. 699, 705 e 707 (oggi nn. 725-726-727-728-729), inseriti nel vigente PRG -parte strutturale in zona TUP (Trasformazione di ambiti prevalentemente produttivi), nella parte operativa come aree agricole di pregio e non sono sottoposti a vincoli di tipo ambientale, paesaggistico o monumentale.

In data 30 agosto 2013, i tecnici comunali e gli agenti di polizia municipale hanno effettuato un sopralluogo durante il quale avrebbero verificato la realizzazione, in assenza di permesso di costruire, di opere di scavo e sbancamento, nonché di una strada di accesso in terra battuta e ghiaia.

In data 19 settembre 2013, il Comune di Marsciano ha notificato a Distillerie G. Di Lorenzo, unitamente a Sa.Ste.Do. s.r.l., al geom. Doriano Aglini e al sig. B A, l'ordinanza di sospensione lavori n. 336 del 9 settembre 2013 prot. n. 24376, a firma del Responsabile del settore urbanistica. In data 6 dicembre 2013 è stata notificata la gravata ordinanza di rimessione in pristino dello stato dei luoghi.

1.2. Parte ricorrente affida le proprie censure ai seguenti motivi in diritto:

i. eccesso di potere per difetto di istruttoria;
illogicità manifesta e contraddittorietà;
travisamento dei fatti: le opere di sbancamento sarebbero state realizzate dal precedente proprietario, la Sa.Ste.Do. s.r.l., prima della data di acquisto dei terreni;

ii. eccesso di potere per difetto di istruttoria;
difetto di motivazione, illogicità e ingiustizia manifesta: lamenta il ricorrente la genericità dell’ordinanza, dalla quale non si evincerebbe quali siano le modalità di remissione in pristino;

iii. violazione e/o falsa o errata applicazione dell'art. 31 l. n. 380 del 2001;
violazione e/o falsa o errata applicazione art. 6, comma 3 e 4, l.r. n. 21 del 2004;
difetto di istruttoria;
eccesso di potere per illogicità e ingiustizia manifesta: ad avviso di parte ricorrente, non poteva essere prevista l’acquisizione al patrimonio comunale dell’area oggetto di ordinanza, in quanto l’attuale proprietario non è responsabile dell’abuso.

2. Si è costituito il Comune di Marsciano, chiedendo la reiezione del ricorso.

3. Non si è costituita la Sa.Ste.Do. Costruzioni s.r.l.

4. Con ordinanza n. 32 del 2014, questo Tribunale amministrativo regionale “considerato che il provvedimento gravato impone la rimessione in pristino stato del piano di campagna” e considerato l’accordo delle parti circa la sospensione del provvedimento nelle more del giudizio, ha sospeso l’ordinanza impugnata, fissando per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 28 gennaio 2015.

5. Con istanza del 24 dicembre 2014, parte ricorrente ha chiesto il rinvio dell’udienza pubblica, al fine di consentire la trattazione congiunta del ricorso in epigrafe con i ricorsi r.g. n. 216 del 2014 e n. 716 del 2014 riferiti alla medesima area. All’udienza pubblica del 28 gennaio 2015, su concorde richiesta delle parti, la trattazione è stata rinviata a data da destinarsi.

6. Le parti hanno depositato ulteriori scritti difensivi. Con memoria del 18 febbraio 2019 il ricorrente ha evidenziato di essere venuto a conoscenza, a seguito di visura camerale effettuata nella medesima data, dell’intervenuto fallimento della Sa.Ste.Do. Costruzioni s.r.l., controinteressata non costituita;
discendendo dal fallimento l’interruzione ex lege del processo, il ricorrente ha chiesto l’assegnazione di un termine per la riassunzione del giudizio nei confronti della curatela fallimentare ex art. 80, comma 3, cod. proc. amm. Parte ricorrente ha, inoltre, insistito per la trattazione del ricorso in esame congiuntamente ai ricorsi r.g. n. 216 del 2014 e n. 716 del 2014.

7. Alla pubblica udienza del 12 marzo 2019, uditi per le parti i difensori, la causa è stata trattenuta in decisione.

8. Preliminarmente deve essere esaminata la questione relativa all’interruzione del presente giudizio a seguito del fallimento della Sa.Ste.Do. Costruzioni s.r.l., non costituita in giudizio. Ritiene il Collegio che nel caso in esame non trovi applicazione l’istituto dell’interruzione, di cui agli artt. 79 e ss. cod. proc. amm. e 299 e ss. cod. proc. civ., invocata dalla parte ricorrente. La Sa.Ste.Do. Costruzioni s.r.l., infatti, essendo destinataria dell’ingiunzione di cui al provvedimento comunale gravato non può essere considerata quale controinteressata nel presente giudizio, bensì cointeressata, in quanto portatrice di un interesse della stessa natura di quello della società ricorrente.

In quanto cointeressata, Sa.Ste.Do. Costruzioni s.r.l. era onerata di autonoma impugnativa del provvedimento entro il termine decadenziale di cui all’art. 29 cod. proc. amm. e non è parte necessaria del presente giudizio. Nel processo amministrativo impugnatorio è tendenzialmente esclusa la figura del “cointeressato del ricorrente” (C.d.S., sez. VI, 21 giugno 2012, n. 3647;
TAR Umbria, 28 marzo 2013, n. 215). E’, infatti, insegnamento costante della giurisprudenza che «il soggetto direttamente e immediatamente leso da un provvedimento, ha l’onere di impugnarlo tempestivamente non essendo configurabile, nel processo amministrativo, la figura del “cointeressato del ricorrente”. Il c.d. “cointeressato del ricorrente” non può neppure partecipare al giudizio in veste di interveniente adesivo dipendente. Infatti, secondo la giurisprudenza, due sono i requisiti che devono essere soddisfatti per la configurabilità dell’intervento adesivo dipendente: a) il primo, di carattere negativo, si traduce nella alterità dell’interesse vantato dall’interventore rispetto a quello che legittimerebbe alla proposizione del ricorso in via principale [Cons. St., sez. IV, 19 novembre 2009 n. 7249];
b) il secondo requisito, di ordine positivo, esige che l’interventore sia in grado di ricevere un vantaggio, anche in via mediata e indiretta, dall’accoglimento del ricorso principale [Cons. St., ad. plen., 8 maggio 1996 n. 2]. Pertanto, è inammissibile l’intervento ad adiuvandum spiegato nel processo amministrativo da chi sia ex se legittimato a proporre direttamente il ricorso giurisdizionale in via principale, considerato che in tale ipotesi l’interveniente non fa valere un mero interesse di fatto, bensì un interesse personale all’impugnazione di provvedimenti immediatamente lesivi, che può farsi valere solo mediante proposizione di ricorso principale nei prescritti termini decadenziali [Cons. St., sez. IV, 17 luglio 2000 n. 3928;
Cons. St., sez. V, 8 marzo 2011 n. 1445]» (C.d.S., sez. VI, 21 giugno 2012 n. 3647).

9. Rileva, in secondo luogo, il Collegio che una pronuncia nel merito delle questioni poste non può prescindere dall’esame di profili che richiedono la trattazione congiunta con due ricorsi pendenti dinanzi questo Tribunale amministrativo regionale, ricorsi r.g. n. 216 del 2014 e n. 716 del 2014. I citati ricorsi presentano, infatti, profili di connessione ai sensi dell’art. 70 cod. proc. amm. con il ricorso in epigrafe, essendo riferiti alla medesima area sita nel territorio del Comune di Marsciano, come evidenziato da parte ricorrente e convenuto anche dall’Amministrazione comunale.

10. Si ritiene, pertanto, di fissare per il prosieguo della trattazione l’udienza pubblica del 24 settembre 2019.

Spese al definitivo.

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